COMUNE DI CORTONA

 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 29 MARZO 2007

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

(omissis)

 

D E L I B E R A

 

- di stabilire  per l'anno 2007, per  le ragioni  espresse  in premessa,  le seguenti aliquote e detrazioni  I.C.I:

1)   aliquota 5,7 per mille:

a) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

b) in favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

c) in favore di persone anziane o disabili che acquisiscano la residenza in istituti  di  ricovero  o sanitari il cui alloggio posseduto a titolo di proprietà o usufrutto è considerato direttamente adibito ad abitazione principale a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata;

       d) per le pertinenze degli immobili adibiti ad abitazione principale;

2) aliquota 6 per mille: aree fabbricabili;

3) aliquota 7 per  mille:

a) per  gli immobili ad uso abitativo non utilizzati come abitazione principale;

       b) per  tutte  le altre fattispecie imponibili;

4) detrazione per l’abitazione principale: 130,00 euro;

5) possono usufruire – in luogo della detrazione di cui al punto 4) - della detrazione di 200,00 euro per l'abitazione principale i seguenti soggetti che si trovano in una delle tre situazioni di cui alla lettera a), b), c) e che rispettano le condizioni di cui alle lettere d) ed e):

a) ultrasessantacinquenne che viva solo e che percepisca un  reddito non superiore a quello della pensione minima INPS;

b) ultrasessantacinquenne il cui nucleo familiare, composto da due o più persone, abbia un reddito cumulato non superiore a quello di due pensioni minime INPS;

c) ultrasessantacinquenne non autosufficiente, portatore di invalidità al 100% debitamente riconosciuta con atto dei  competenti organi, con diritto all'indennità di accompagnamento, ed il cui nucleo familiare percepisca un  reddito pari a quello previsto alla lettera b) o alla lettera  a) nel caso in cui viva solo; nel calcolo del reddito di cui  alla presente lettera non si considera l'indennità di accompagnamento;

d) i componenti del nucleo familiare devono risultare possessori a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale della sola abitazione principale, del pertinenziale garage o box e di eventuali terreni agricoli il cui reddito (reddito domenicale più reddito agrario) non superi la somma di 155,00 euro annue lorde, ovvero di immobili accessori (categoria catastale C/6 in uso proprio diversi dalla seconda  casa, con rendita catastale non superiore a 362,00 euro

e) l'immobile per cui viene richiesta la maggiore detrazione ICI deve essere classificato nelle categorie catastali A/3 e A/4;

 

- di  stabilire che  le richieste  dei benefici  di cui sopra devono essere  fatte dai  soggetti interessati,  compilando un  apposito modulo, recapitandolo al Comune entro e non oltre la scadenza della prima rata ICI (16 giugno). In caso di rigetto motivato dell'istanza da parte del Comune, il soggetto  passivo  ICI  dovrà ottemperare al pagamento  dovuto entro e non oltre i sette giorni dal ricevimento della risposta del Comune, decorso infruttuosamente tale termine, si applicano le sanzioni e gli interessi moratori previsti dalle leggi e dai regolamenti;

 

- di dare mandato all’Ufficio Tributi del Comune di adottare i necessari provvedimenti al fine di dare idonea informazione ai cittadini;

 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4 comma  - del D. Lgs. 267/2000, Con n. 14 voti favorevoli e n. 3 contrari (Meoni, Milani, Bianchi) espressi per alzata di mano dai n. 17 consiglieri presenti e votanti.