COMUNE DI CORTONA (AR)

 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 52 DEL 18-03-2006

 

OGGETTO: ALIQUOTE ICI ANNO 2006.

 

                       

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 37 del 01/03/2005 con la quale sono state determinate le aliquote I.C.I. relativamente all'anno 2005;

 

VISTO                   che ai sensi dell’art. 53, comma 16 della legge 388/00 così come modificato dall’art. 27 comma 8 della legge 448/2001 i comuni possono deliberare le tariffe  e le aliquote dei tributi locali entro la data fissata dalle norme statali per deliberare il bilancio di previsione che per l’anno 2006 è stata fissata nel 31 marzo 2006 con legge 266 del 2005  - art. 1 comma 155;

 

VISTO                           il D. Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

VISTO                   il regolamento per la disciplina delle entrate tributarie approvato con atto consiliare n. 23 del 28.02.2002 e successive modifiche e integrazioni;

 

CONSIDERATO che è necessario mantenere inalterato il gettito dell'imposta al fine di conservare l’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria;

 

ATTESO altresì che si ritiene necessario agevolare i contribuenti che possiedono abitazioni principali con valore catastale medio basso;

 

CONSIDERATO che l’agevolazione di cui sopra può essere applicata, in invarianza di gettito complessivo, facendo gravare di più l’imposta sui contribuenti che sono proprietari di abitazioni principali con valore catastale alto;

 

VERIFICATO che il risultato di cui ai punti precedenti può essere ottenuto con: 1) l’aumento dell’aliquota prevista per le abitazioni principali loro pertinenze e fattispecie simili stabilendola nel 5,7 per mille; 2) l’aumento della detrazione I.C.I. per l’abitazione principale da 103,29 euro a 130,00 euro.

 

CONSIDERATO opportuno procedere  alla conferma delle altre aliquote I.C.I. approvate  con la  citata deliberazione G.C. n. 37/2005;

 

V I S T I    i pareri  favorevoli, espressi a norma dell'art. 49 -  1   comma  -  del D. Lgs. 267/00,  come  risulta dall'allegato  "A"  inserito nell'originale;

 

V I S T O                            l'art. 134 - 4 comma - del del D. Lgs. 267/00;

 

 

D E L I B E R A

 

- di stabilire  per l'anno 2006, per  le ragioni  espresse  in premessa,  le seguenti aliquote e detrazioni  I.C.I:

1)   aliquota 5,7 per mille:

a) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

b) in favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

c) in favore di persone anziane o disabili che acquisiscano la residenza in istituti  di  ricovero  o sanitari il cui alloggio posseduto a titolo di proprietà o usufrutto è considerato direttamente adibito ad abitazione principale a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata;

            d) per le pertinenze degli immobili adibiti ad abitazione principale;

2) aliquota 6 per mille: aree fabbricabili;

3) aliquota 7 per  mille:

a) per  gli immobili ad uso abitativo non utilizzati come abitazione principale;

            b) per  tutte  le altre fattispecie imponibili;

4) detrazione per l’abitazione principale: 130,00 euro;

5) possono usufruire della maggiore detrazione di 155,00 euro per l'abitazione principale i seguenti soggetti che si trovano in una delle tre situazioni di cui alla lettera a), b), c) e che rispettano le condizioni di cui alle lettere d) ed e):

a) ultrasessantacinquenne che viva solo e che percepisca un  reddito non superiore a quello della pensione minima INPS;

b) ultrasessantacinquenne il cui nucleo familiare, composto da due o più persone, abbia un reddito cumulato non superiore a quello di due pensioni minime INPS;

c) ultrasessantacinquenne non autosufficiente, portatore di invalidità al 100% debitamente riconosciuta con atto dei  competenti organi, con diritto all'indennità di accompagnamento, ed il cui nucleo familiare percepisca un  reddito pari a quello previsto alla lettera b) o alla lettera  a) nel caso in cui viva solo; nel calcolo del reddito di cui  alla presente lettera non si considera l'indennità di accompagnamento;

d) i componenti del nucleo familiare devono risultare possessori a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale della sola abitazione principale, del pertinenziale garage o box e di eventuali terreni agricoli il cui reddito (reddito domenicale più reddito agrario) non superi la somma di 155,00 euro annue lorde, ovvero di immobili accessori (categoria catastale C/6 in uso proprio diversi dalla seconda  casa, con rendita catastale non superiore a 362,00 euro

e) l'immobile per cui viene richiesta la maggiore detrazione  ICI deve essere classificato nelle categorie catastali A/3 e A/4;

 

- di  stabilire che  le richieste  dei benefici  di cui sopra devono essere  fatte dai  soggetti interessati,  compilando un  apposito modulo, recapitandolo al Comune entro e non oltre la scadenza della prima rata ICI (30 giugno). In caso di rigetto motivato dell'istanza da parte del Comune, il soggetto  passivo  ICI  dovrà ottemperare al pagamento  dovuto entro e non oltre i sette giorni dal ricevimento della risposta del Comune decorso infruttuosamente tale termine, si applicano le sanzioni e gli interessi moratori previsti dalle leggi e dai regolamenti;

 

- di dare mandato all’Ufficio Tributi ed all’Ufficio Urbanistica del Comune di adottare i necessari provvedimenti al fine di dare idonea informazione ai cittadini;

 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4 comma  - del D. Lgs. 267/2000;