OGGETTO: ALIQUOTE ICI ANNO 2005 E DETERMINAZIONE DEI VALORI IN COMUNE COMMERCIO DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI ICI.
LA GIUNTA COMUNALE – DELIBERA n. 37 del 1° marzo 2005
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 09/03/2004 con la quale sono state determinate le aliquote I.C.I. relativamente all'anno 2004;
VISTO che ai sensi dell’art. 53, comma 16 della legge 388/00 così come modificato dall’art. 27 comma 8 della legge 448/2001 i comuni possono deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali entro la data fissata dalle norme statali per deliberare il bilancio di previsione che per l’anno 2005 è stata fissata nel 31 marzo 2005 con d.l. 314/04 convertito con legge 26 del 01/03/05;
VISTO il D. Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il regolamento per la disciplina delle entrate tributarie approvato con atto consiliare n. 23 del 28.02.2002 e successive modifiche e integrazioni;
CONSIDERATO che è necessario incrementare il gettito dell'imposta al fine di conservare l’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai crescenti costi per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione, che non sono compensati con adeguati aumenti dei trasferimenti erariali;
ATTESO che l’aliquota del 7 per mille stabilita dalla delibera di Giunta Comunale n. 48 del 9 marzo 2004 per gli immobili ad uso abitativo non utilizzati come abitazione principale e per le altre fattispecie non rientranti nelle aliquote del 5 per mille e del 6 per mille è la massima prevista dalla legge e quindi non può essere aumentata;
ATTESO che l’aliquota del 5 per mille per le abitazioni principali, loro pertinenze e fattispecie simili è stabilita in questa misura fin dall’anno 2000 ed è stata confermata tale negli anni 2001 – 2002 – 2003 e 2004;
RITENUTO opportuno quindi procedere: 1) all’aumento dell’aliquota prevista per le abitazioni principali loro pertinenze e fattispecie simili stabilendola nel 5,3 per mille; 2) alla conferma delle detrazioni I.C.I. approvate con la citata deliberazione G.C. n. 48/2004;
VISTO l’art. 101 del regolamento comunale per la disciplina delle entrate tributarie, il quale esercitando la facoltà prevista dall’art. 59 del d. lgs. 446/1997 lettera g), prevede che “Con atto di Giunta Comunale vengono determinati periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso”;
ATTESO che i suddetti valori venali sono stati stabiliti con delibera di giunta comunale n. 191 del 9 ottobre 2001 integrata dalla delibera di giunta comunale n. 5 del 17 gennaio 2002; tali valori sono relativi al 1° gennaio 2001 e non sono mai stati adeguati nel corso degli anni successivi;
CONSIDERATO che in questi quattro anni il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabile è notevolmente aumentato alla stregua dell’aumento del valore di fabbricati, così come rilevato dall’Osservatorio Nazionale sul Mercato Immobiliare per il comune di Cortona; in particolare risulta che tra il primo semestre 2001 e il secondo semestre 2004 il valore dei fabbricati residenziali è aumentato di una percentuale che oscilla dal 20% al 26% mentre il valore delle altre tipologie di fabbricati è rimasto sostanzialmente stabile;
PRESO ATTO della relazione dell’ufficio Urbanistica che evidenzia: 1) che per le tipologie di edificazione relative alle zone edificabili “D” e “F” non si è registrato un incremento significativo dei valori venali delle aree fabbricabile, così come del resto rilevato anche dall’Osservatorio Nazionale sul Mercato Immobiliare per il comune di Cortona; 2) che per le zone territoriali 1 e 2 così come determinate dalla delibera di giunta comunale n. 191 del 19.10.2001 non si è registrato un incremento significativo dei valori venali delle aree fabbricabile, essendo periferiche e scarsamente interessate da fenomeni di sviluppo edificatorio; 3) che per le zone edificabili “B” e “C” relative alle zone territoriali 3, 4, 4.1, 5, 6, 7 si è avuto un incremento del valore venale in comune commercio tra il 1° gennaio 2001 e il 1° gennaio 2005 di una percentuale pari ad almeno il 15%;
RITENUTO quindi opportuno determinare il valore venale in comune commercio per le aree edificabili a partire dal 1° gennaio 2005 incrementandolo del 15% per le zone territoriali e zone edificabili sopra evidenziate e comunque così come previsto dall’allegato “B” che è parte integrante e sostanziale della presente delibera;
V I S T I i pareri favorevoli, espressi a norma dell'art. 49 - 1 comma - del D. Lgs. 267/00, come risulta dall'allegato "A" inserito nell'originale;
V I S T O l'art. 134 - 4 comma - del del D. Lgs. 267/00;
D E L I B E R A
- di stabilire per l'anno 2005, per le ragioni espresse in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni I.C.I:
1) aliquota 5,3 per mille:
a) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
b) in favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;
c) in favore di persone anziane o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari il cui alloggio posseduto a titolo di proprietà o usufrutto è considerato direttamente adibito ad abitazione principale a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata;
d) per le pertinenze degli immobili adibiti ad abitazione principale;
2) aliquota 6 per mille: aree fabbricabili;
3) aliquota 7 per mille:
a) per gli immobili ad uso abitativo non utilizzati come abitazione principale;
b) per tutte le altre fattispecie imponibili;
4) detrazione per l’abitazione principale: 103,291 euro;
5) possono usufruire della maggiore detrazione di 155,00 euro per l'abitazione principale i seguenti soggetti che si trovano in una delle tre situazioni di cui alla lettera a), b), c) e che rispettano le condizioni di cui alle lettere d) ed e):
a) ultrasessantacinquenne che viva solo e che percepisca un reddito non superiore a quello della pensione minima INPS;
b) ultrasessantacinquenne il cui nucleo familiare, composto da due o più persone, abbia un reddito cumulato non superiore a quello di due pensioni minime INPS;
c) ultrasessantacinquenne non autosufficiente, portatore di invalidità al 100% debitamente riconosciuta con atto dei competenti organi, con diritto all'indennità di accompagnamento, ed il cui nucleo familiare percepisca un reddito pari a quello previsto alla lettera b) o alla lettera a) nel caso in cui viva solo; nel calcolo del reddito di cui alla presente lettera non si considera l'indennità di accompagnamento;
d) i componenti del nucleo familiare devono risultare possessori a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale della sola abitazione principale, del pertinenziale garage o box e di eventuali terreni agricoli il cui reddito (reddito domenicale più reddito agrario) non superi la somma di 155,00 euro annue lorde, ovvero di immobili accessori (categoria catastale C/6 in uso proprio diversi dalla seconda casa, con rendita catastale non superiore a 362,00 euro
e) l'immobile per cui viene richiesta la maggiore detrazione ICI deve essere classificato nelle categorie catastali A/3 e A/4;
- di stabilire che le richieste dei benefici di cui sopra devono essere fatte dai soggetti interessati, compilando un apposito modulo, recapitandolo al Comune entro e non oltre la scadenza della prima rata ICI (30 giugno). In caso di rigetto motivato dell'istanza da parte del Comune, il soggetto passivo ICI dovrà ottemperare al pagamento dovuto entro e non oltre i sette giorni dal ricevimento della risposta del Comune decorso infruttuosamente tale termine, si applicano le sanzioni e gli interessi moratori previsti dalle leggi e dai regolamenti;
- di approvare l’allegata relazione redatta dall’Ufficio Urbanistica e la relativa tabella (allegato “B”) concernente la determinazione per zone omogenee dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso che formano parte integrante del presente provvedimento.
- di dare mandato all’Ufficio Tributi ed all’Ufficio Urbanistica del Comune di adottare i necessari provvedimenti al fine di dare idonea informazione ai cittadini;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del D. Lgs. 267/2000;