DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 238 DEL 14/12/2005
L a G i u n t a
........omissis..........
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n° 267/2000;
Acquisito il parere favorevole espresso dal segretario generale , a titolo consultivo, reso ai sensi dell’art. 97 , comma 4 lettera A, del T.U. n° 267/2000;
Unanime;
d e l i b e r a
1) le aliquote ICI di questo Comune per l’anno 2006 rimangono invariate rispetto a quelle del 2005;
ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2005
RICONFERMATE ANCHE PER L’ANNO 2006 CON DELIBERA G.M. N. 238 DEL 14/12/2005
1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: (4,5) per mille
2) Aliquota agevolata da applicare alle pertinenze dell'abitazione principale anche se distintamente iscritte a catasto (4,5) per mille;
3) Aliquota agevolata da applicare alle abitazioni concesse in uso gratuito con scrittura privata a parenti in linea retta a prescindere dal grado di parentela ed in linea collaterale nell'ipotesi di parentela entro il terzo grado ed adibite ad abitazione principale (4,5) per mille;
4) aliquota da applicare per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: (7) per mille
5) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui al precedente punto 2: (7) per mille
6) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: (7) per mille
7) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune: (7) per mille
8) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:
6.1 organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: (4,5) per mille
6.2 cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: (4,5) per mille
9) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: (7) per mille
II. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
III. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.
IV. L'aliquota è stabilita nella misura del quattro per mille(4%o) per un periodo non superiore a tre anni per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al Comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente comma è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita.
V. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, con la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze, la parte dell'importo della detrazione che non è stato possibile conteggiare in sede di tassazione dell'abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
VI. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
VII. Si dà atto che nella determinazione delle aliquote di cui al primo comma e di quanto oggetto del quarto comma, nonché nella definizione della riduzione o detrazione di cui al quinto comma sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.