COMUNE DI CAVRIGLIA

                                      Provincia di Arezzo

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 DEL 28 FEBBRAIO 2000

OGGETTO: Determinazione aliquote ICI per l’anno 2000.

 

 

MODIFICATE PER IL 2005 CON DELIBERA DI G.M. N. 35 DEL 24/02/2005 CHE SEGUE

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

                                                                         d e l i b e r a

 

I. Di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione  dell'I.C.I.  -  Imposta Comunale sugli  immobili, in questo Comune,con     effetto dal 1° gennaio 2000:                         

1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti  passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti  nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente  adibita  ad abitazione principale: (4,5) per mille

2) Aliquota agevolata da applicare alle pertinenze dell'abitazione principale anche se distintamente iscritte a catasto (4,5) per mille;

3)  Aliquota agevolata da applicare alle abitazioni  concesse  in uso  gratuito  con scrittura privata a parenti in linea  retta  a prescindere  dal  grado  di parentela  ed  in  linea  collaterale nell'ipotesi  di  parentela entro il terzo grado  ed  adibite  ad abitazione principale (4,5) per mille;

4)  aliquota  da applicare per le unità  immobiliari  locate  con contratto  registrato ad un soggetto che le utilizzi come  abitazione principale: (6,8) per mille

5) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per  le  unità  immobiliari ad uso di  abitazione,  dagli  stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui al precedente punto  2: (7) per mille

6)  aliquota  da  applicare a tutti i soggetti  passivi  per  gli alloggi posseduti e non locati: (7) per mille

7)  aliquota da applicare ai soggetti passivi per  gli  immobili, diversi  dalle  abitazioni, dagli stessi  posseduti  nel  Comune: (6,8) per mille

8)  aliquota  agevolata  per gli immobili posseduti  da  enti  ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta  previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre  1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

6.1  organizzazioni di volontariato di cui alla legge  11  agosto 1991,  n.  266, iscritte nel registro  istituito  dalle  regioni: (4,5) per mille

6.2  cooperative  sociali di cui alla legge 8 novembre  1991,  n. 381, iscritte nell'albo regionale: (4,5) per mille

9) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: (6,8) per mille

II. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.  504 e  successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai  commi 48,  51  e 52, lettera a), dell'art. 3 della  legge  23  dicembre 1996, n. 662.

III.  L'imposta  è ridotta del 50% per  i  fabbricati  dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al  periodo dell'anno durante il quale viene accertata la  sussistenza  di tali condizioni dall'ufficio tecnico del  Comune,  con perizia  a carico del proprietario, che allega idonea  documentazione  alla  dichiarazione.  In alternativa  il  contribuente  ha facoltà  di presentare dichiarazione sostitutiva ai  sensi  della legge  4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale  deve  dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile  e  comunque  inutilizzabile l'immobile.  Il  contribuente  ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la  data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero,  se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque  utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

IV.   L'aliquota  è  stabilita  nella  misura  del  quattro   per mille(4%o) per un periodo non superiore a tre anni per i  fabbricati  realizzati per la vendita e non venduti dalle  imprese  che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione  o  l'alienazione di beni.  Per  beneficiare  dell'aliquota agevolata  l'impresa deve effettuare immediata  dichiarazione  al Comune  della data di ultimazione della costruzione,  con  avviso che  la  stessa è destinata alla vendita. Entro 15  giorni  dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al Comune i dati relativi  agli  acquirenti e la data  del  contratto.  L'aliquota stabilita dal presente comma è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita.

V. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad  abitazione  principale  del  soggetto passivo sono  detratte,  fino  a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione, con  la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze, la parte  dell'importo  della detrazione che non è  stato  possibile conteggiare in sede di tassazione dell'abitazione principale.  Se l'unità  immobiliare  è adibita ad abitazione principale  da  più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente  alla quota per la quale la destinazione medesima  si verifica. 

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche  alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari,  nonché  agli alloggi regolarmente  assegnati  dagli Istituti autonomi per le case popolari.

VI. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione  principale  l'unità  immobiliare posseduta a titolo di proprietà  o  di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza  in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

 

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 35 DEL 24/02/2005

 

L a   G i u n t a

 

  Considerato che entro il 31/03/2005 debbono essere determinate le aliquote ICI per l’anno 2005;

 

Atteso di dover confermare per l’anno 2005 le aliquote esistenti per l’anno 2004, con la sola eccezione della aliquota per le unità immobiliari locate e per gli immobili diversi dalle abitazioni posseduti nel Comune di cui ai punti 4 e 7 del dispositivo dell’atto consiliare n. 5 del 28/02/2000;

 

Che la modifica di cui al precedente punto comporta, in entrambi i casi, la elevazione della aliquota dal 6,8 per mille al 7 per mille;

 

Che occorre provvedere di conseguenza;

 

Acquisiti i pareri di cui all’art.  49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n° 267/2000;

 

Acquisito il parere favorevole espresso dal segretario generale , a titolo consultivo, reso ai sensi dell’art. 97 , comma 4 lettera A, del T.U. n° 267/2000;

 

Unanime;

 

 

d e l i b e r a

 

 

1)     le aliquote ICI di questo Comune per l’anno 2005 rimangono invariate rispetto a quelle del 2004, con la sola eccezione di cui in narrativo, che prevede la elevazione della aliquota dal 6,8 per mille al 7 per mille.

 

Il contenuto della presente deliberazione possiede tutti i requisiti dell’urgenza e, pertanto, alla stessa viene conferita l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 18/08/2000 n° 267.