ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 55 ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE DEL COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO (AREZZO) IN DATA 14 MARZO 2005 CON IL SEGUENTE OGGETTO:
“”IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ ANNO 2005””
.......... omissis
D E L I B E R A
- di stabilire , confermando quelle del trascorso esercizio, le aliquote dell’ Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), per l’ esercizio in corso, con effetto dal 1° gennaio 2005, come segue:
1) Aliquota ordinaria = 6,4 per mille;
2) Aliquota ridotta per abitazioni principali = 5,3 per mille;
- di dare atto che per “abitazioni principali”, ai fini dell’ applicazione della aliquota ridotta sopraindicata, si intendono esclusivamente:
a) abitazioni di proprietà dei soggetti passivi, ove gli stessi risiedono e dimorano abitualmente;
b) abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
c) alloggi regolermente assegnati dall’ Istituto autonomo per le Case Popolari;
d) abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari e parenti, entro il primo grado, in linea retta (genitori o figli) o collaterale (fratelli), che le utilizzino come abitazioni principali acquisendovi la residenza e stabilendovi la loro abituale dimora e risultino, inoltre, privi di qualsiasi proprietà sia nel comune che altrove;
e) Unità immobiliari ad uso abitatvo che risultino inutilizzate in quanto possedute, ad esclusivo titolo di proprietà, da soggetti anziani o disabili che a causa delle loro condizioni abbiano dovuto acquisire la residenza in istituti di ricovero o sanitari;
f) pertinenze distintamente iscritte in catasto, purchè durevolmente, effettivamente ed esclusivamente asservite alle unità immobiliari rientranti nella definizione di “abitazione principale” del soggetto passivo di Imposta.
- di stabilire, inoltre, che dall’ imposta dovuta per le unità immobiliari destinate ad uso di “abitazioni principali” vengano detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 (L. 200.000), rapportati al periodo dell’ anno durante il quale si protrae tale destinazione e suddivise tra tutti i soggetti passivi che adibiscono l’ immobile di loro spettanza ad “abitazione principale”;
- di dare atto che la detrazione indicata spetta alle abitazioni principali come sopra definite con le seguenti limitazioni e precisazioni per i punti d) ed f) :
d) sulle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti e familiari la detrazione spetta, secondo i requisiti precedentemente indicati e a condizione che il soggetto passivo di imposta non possegga altro immobile sul quale l’ abbia già scontata fino alla sua completa concorrenza o parzialmente;
f) sulle pertinenze distintamente iscritte in catasto la detrazione spetta solo per la parte di essa eventualmente eccedente l’ imposta dovuta sull’ abitazione principale, fino alla completa concorrenza della stessa o della eventuale quota spettante.
.............. omissis E’ copia conforme all’ originale
Castiglion Fiorentino, __05/04/2005___
IL SEGRETARIO COMUNALE IL S I N D A C O
F.to Anna Maria Caratozzolo F.to Paolo Brandi