COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI
Stralcio della deliberazione della Giunta Municipale n° 45 del 10/03/2005 in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) - anno 2005.
Ù aliquota ordinaria: 7/1000 (sette per mille);
Ù abitazione principale: 6/1000 (sei per mille);
CASI PARTICOLARI:
Ù immobili ad uso abitativo concessi ai parenti entro il primo grado in linea retta e secondo grado in linea collaterale che abbiano la residenza nelle suddette abitazioni: aliquota 6/1000(sei per mille)
Ù immobili ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere registrati contratti di locazione da almeno due anni: aliquota 9/1000(nove per mille)
Ù detrazione per l’abitazione principale elevata ad Euro 180,76 per i soggetti titolari di pensione sociale minima quale unica fonte di reddito, oltre a quello derivante dall’immobile di residenza, subordinatamente alle seguenti condizioni:
a) che i soggetti possiedano a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, il solo appartamento abitato ed eventuale relativa pertinenza, a patto che abbiano la residenza nel suddetto immobile;
b) che l’immobile per il quale si chiede la maggiore detrazione, non sia classificato nei gruppi catastali A/1 - A/7 - A/8 - A/9;
c) che i contribuenti che intendono usufruire del beneficio sopradescritto, presentino apposita domanda all’Ufficio Tributi del Comune di Castiglion Fibocchi, entro la data del 20/12/2005, nella quale dichiarino il possesso di tutti i requisiti richiesti per l’agevolazione.
Modifica apportata all’art. 2 del Regolamento Comunale in materia di Imposta Comunale sugli Immobili
Ai sensi dell’art. 59 primo comma lettera d) del D. Lgs. 446/97, le cantine, i garage, i box, i posti macchina coperti e scoperti, che costituiscono pertinenza di un’abitazione principale, ancorché distintamente iscritti in catasto, sono considerati parte integrante della stessa e usufruiscono quindi della medesima eventuale aliquota ridotta;
L’agevolazione non può tuttavia estendersi a più di una pertinenza. Nel caso di più pertinenze asservite allo stesso immobile, il contribuente indica nella denuncia di variazione I.C.I. quale tra le varie unità pertinenziali dovrà essere assoggettata alla medesima agevolazione prevista per l’abitazione principale. In mancanza di presentazione di denuncia di variazione, tale indicazione dovrà essere fornita dal contribuente con comunicazione scritta indirizzata all’Ufficio Tributi, da presentare entro la data di scadenza del 1^ versamento in acconto. In assenza di qualsiasi indicazione da parte del contribuente, il versamento effettuato usufruendo della medesima agevolazione applicata anche all’abitazione principale, si presume riferito alla pertinenza con rendita più elevata
Versamenti entro il 30/06 e 20/12/2005 su c/c.p. n° 164525 intestato a:
Servizio Riscossione Tributi - ICI - Concessione di Arezzo - GET S.p.A. - Corso Italia 134 - Arezzo