COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOPRA

(Provincia di Arezzo)

Con Delibera di Giunta n. 13 del 16/01/2009  per l’anno 2009 ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) è stato confermato quanto segue:                                                                                                                                   

1) la seguente diversificazione di aliquote;                                                            

a) una aliquota ordinaria pari al 7 per mille

b) una aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali pari al 4,75 per mille

c) una aliquota diversificata per le pertinenze delle abitazioni principali costituite esclusivamente da n.1 fabbricato appartenente alle cat. C/6 e C/7, iscritte nel catasto edilizio urbano, in uso esclusivo del contribuente, ai sensi dell’art.3, comma 53, della Legge n. 662 del 23.12.1996 pari al 4,75 per mille;                                                                                                   

IL PAGAMENTO SI EFFETTUA O TRAMITE BOLLETTINO DI C/C POSTALE N. 88648589  INTESTATO A EQUITALIA  CERIT  S.P.A.  CASTELFRANCO DI SOPRA-AR-ICI O UTILIZZANDO IL MODELLO F24

Esenzione Ici prima casa

1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e la pertinenza dell’abitazione principale costituita esclusivamente da n°1 fabbricato appartenente alle cat. C/6 e C/7, iscritta nel catasto edilizio urbano, in uso esclusivo del contribuente.
2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni,  a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citatodecreto n. 504 del 1992.

                              Abitazioni concesse in uso gratuito

Sono altresì escluse dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 le abitazioni concesse in uso gratuito, a parenti in linea retta o collaterale, entro il secondo grado di parentela  (appartenenti alle categorie catastali comprese tra A2 e A7).  Tale beneficio è subordinato alla presentazione  al Comune, da parte del proprietario dell’unità immobiliare concessa in uso gratuito, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del T.U. 267/00 entro il termine di pagamento della prima rata (acconto), pena decadenza del beneficio. Una volta presentata la dichiarazione, il beneficio resta valido anche per gli anni successivi. Qualsiasi variazione delle condizioni che hanno determinato il beneficio, deve essere comunicata entro il termine di 30 giorni dal suo verificarsi.