COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOPRA

(Provincia  di  Arezzo)

 

Gentile contribuente la informiamo che per l’anno  2006 con atto della Giunta Comunale n. 163 del 14.12.2005 ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili è stato deliberato quanto segue:

1)               la seguente diversificazione di aliquote;

a) una aliquota ordinaria pari al 7 per mille;    

b) una aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di    cooperative            edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari adibite ad abitazioni                     principali pari al 4,75 per mille;                

c) una aliquota diversificata per le pertinenze delle abitazioni principali costituite esclusivamente da n.1 fabbricato appartenente alle cat. C/6 e C/7, iscritte nel catasto edilizio urbano, in uso esclusivo del contribuente, ai sensi dell’art.3, comma 53, della  Legge n. 662 del 23.12.1996 pari al 4,75 per mille;      

d) una aliquota ridotta per quelle abitazioni concesse in uso gratuito, a parenti in linea retta o collaterale, entro il secondo grado di parentela.Tale beneficio è subordinato alla presentazione annualmente al Comune, da parte del proprietario dell’unità immobiliare   concessa  in uso gratuito, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del T.U. 267/00  entro il termine di pagamento della prima rata (acconto), pena decadenza del beneficio.

Una volta presentata la dichiarazione, il beneficio resta valido anche per gli anni successivi.

Qualsiasi variazione delle condizioni che hanno determinato il beneficio, deve essere comunicata entro il termine di 30 giorni dal suo verificarsi. l’aliquota ridotta è pari al 5 per mille;

 

2)               Di elevare la detrazione relativa all’abitazione principale da € 103,29 a € 154,94 ai sensi dell’art.3, comma 55, punto 3, della Legge 23.12.1996, n. 662, per le seguenti categorie di contribuenti:

a) pensionato/a, residente nel Comune di Castelfranco di Sopra, unico/a occupante dell’abitazione con età minima pari a 65 anni, (anche se da compiere nel corso dell’anno 2006)

Sono esclusi i coniugati non legalmente separati o divorziati anche se unici occupanti.                 

b) nucleo familiare anagrafico composto da due o più persone, residenti nel Comune di Castelfranco di Sopra delle quali almeno una pensionata, e con i requisiti dell’età di cui alla lettera a);

c) nucleo familiare anagrafico composto da almeno 5 persone, residenti nel Comune di

Castelfranco di Sopra;

 d)  nucleo familiare con persona invalida al 100%  o riconosciuta handicappata ex-legge104/92;

 A condizione che si verifichino contestualmente tutte le seguenti condizioni:

I)                   che l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale comprese le relative pertinenze sia l’unico immobile per il quale il contribuente e/o gli altri componenti il nucleo familiare anagrafico sono soggetti passivi dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

II)                 che l’unità immobiliare per il quale si chiede la maggiore detrazione sia iscritta al catasto urbano nelle categorie catastali da A2 ad A6;

III)              che l’ISEE per l’anno d’imposta 2005 riferiti al nucleo familiare anagrafico del contribuente siano inferiori ai valori delle sotto indicate tabelle:           

 Nei casi contemplati della lettera a) e   b) indicatore ISEE inferiore a:

-una persona ……….     7.957,00    -due persone…………..     9.548,00          

per ulteriori componenti si aggiungono € 2.122,00 per ogni soggetto;

Nel caso contemplato dalla lettera  c) indicatore ISEE inferiore a:

- 5 persone ….………………………………………    15.382,00

per ulteriori componenti si aggiungono € 2.122,00 per ogni soggetto;

Nel caso contemplato dalla lettera d)  indicatore ISEE inferiore a:

-una persona…………  15.382,00       -due persone…………  18.564,00

per ulteriori componenti si aggiungono  € 3.183,00 come sopra.        

3)       Di stabilire che il beneficio dell’elevazione delle detrazioni di cui al punto 2)  sia subordinata alla preventiva presentazione da parte del contribuente  di apposita domanda con allegata dichiarazione ISEE.                                        

La dichiarazione dovrà essere presentata, pena la decadenza del beneficio, entro e non oltre il termine per la scadenza  del  pagamento dell’acconto.