1)     di stabilire per l’anno 2008  l’aliquota I.C.I. nelle misure sotto indicate:

aliquota del 6 per mille per:

- “abitazione principale” ( così come definita dall’art.8 comma 2, ultimo periodo del D.lgs.504/92 e s.m.i.);

-   altri fabbricati;

 

aliquota del 7 per mille:

- per le sole abitazioni possedute in aggiunta all’abitazione principale (seconde case,           classificate nel gruppo “A”, con l’esclusione della  categoria A/10)SFITTE;

-   per le aree fabbricabili;

di fissare in 134 € la detrazione per abitazione principale;

di fissare altresì in 180 €  la detrazione per le categorie “indigenti”, secondo i parametri individuati dalla deliberazione di C.C. n.172/96 ed in ultimo dalla deliberazione G.C. 318 del 28/08/1998, nonché per coloro  che prestano assistenza a familiari diversamente abili (da certificare a mezzo apposita dichiarazione e successivo controllo da parte dell’Ufficio);

 

2)di dare atto che in applicazione dell’art.1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007 n.244, “dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae anche, un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art.5, quest’ulteriore detrazione, comunque non superiore a  200 euro viene fruita fino alla concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale.

DM/