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1)      Di  determinare come segue, per i motivi esposti in premessa, le aliquote per l’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2007:

a)      Aliquota del 6  per mille per l’immobile adibito ad abitazione principale, per le sue pertinenze così come individuate nell’art.2 del vigente regolamento comunale approvato con atto esecutivo C.C.n.69/98; assolvono l’aliquota del 6 per mille anche le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti, così come individuate nell’art.3 del suddetto regolamento e le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono  la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate

b)      Aliquota del 7 per mille  per aree fabbricabili e per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali così come specificate al punto a);

 

            2) Di confermare in € 115,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dando atto del rispetto dell’equilibrio di bilancio;

 

3) Di dare atto del rispetto del disposto di cui all’art. 52 , comma 2°, del D.Lgs. 446/97 così come modificato dal D.Lgs. 30/12/1999, n° 506 nonchè della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n° ° 3/DPF del 16.04.2003;

 

            4) Di integrare il Regolamento per l’Applicazione dell’Imposta comunale sugli Immobili, approvato con atti consiliari n° 69 del 28/11/1998 e n° 9 del 27/03/2006, inserendo i seguenti due articoli:

Art. 1 bis ) Descrizione di fabbricati ed aree

“ Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:

a)      per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato od accatastato;

b)      per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità' di espropriazione per pubblica utilità. Ai fini della individuazione della edificabilità è sufficiente che lo strumento urbanistico generale risulti semplicemente adottato dal comune, ancorchè non ancora approvato dalla regione, senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che sia stato adottato anche lo strumento attuativo del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro- silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. L’attribuzione della natura edificabile viene comunicata al proprietario dall’Ufficio comunale Urbanistica mediante servizio postale, con modalità idonee a garantire l’effettiva conoscenza da parte del soggetto passivo.

c)      per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile. ”

Art. 4 bis) Aree divenute inedificabili

1.      In caso di aree divenute inedificabili dopo l’approvazione di un nuovo Regolamento Urbanistico o per varianti agli strumenti urbanistici, non si provvede al rimborso delle somme versate per l’imposta comunale sugli immobili sino dal momento del riconoscimento di edificabilità dell’area.