DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.19 del 09.03.2005
OGGETTO : ICI – ALIQUOTA E DETRAZIONE ANNO 2005.
Oggi, 09.03.2005 alle ore 9,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale .
Presiede la seduta il Sig.Umberto Betti nella sua qualità di Sindaco.
FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI :
PRESENTE ASSENTE
BETTI Umberto Sindaco X
TELLINI Claudio Assessore X
TELLINI Gianpaolo Assessore X
PIETRINI Angiolo Assessore X
Presenti n. 4 Assenti n.=
Assiste il Sig. : Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di redigere il presente verbale.
Il Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti , invita i presenti alla trattazione dell’ argomento indicato in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.L.30.12.2004 n.314 convertito nella Legge 01.03.2005, n.26 che differisce al 31 Marzo 2005 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2005;
VISTA la Legge 28/12/2001 n° 448, in particolare l’art. 27, 8° comma, che stabilisce il termine previsto per deliberare le aliquote, le tariffe per i tributi locali e per i servizi locali contestualmente alla data di approvazione del bilancio;
VISTO il D.Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
RITENUTO di modificare – per esigenze di bilancio – per l’anno 2005 l’aliquota I.C.I. come segue:
a) Aliquota del 6,5 per mille per l’immobile adibito ad abitazione principale, per le sue pertinenze così come individuate nell’art.2 del vigente regolamento comunale approvato con atto esecutivo C.C.n.69/98; assolvono l’aliquota del 6,5 per mille anche le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti, così come individuate nell’art.3 del suddetto regolamento e le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate
b) Aliquota del 7 per mille per aree fabbricabili e per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali così come specificate al punto a);
RITENUTO confermare anche per l’anno 2005 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, dando atto del rispetto dell’equilibrio di bilancio, determinata per l’anno 2002 in € 115,00 con atto consiliare n° 7/2002;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 3/DPF del 16.04.2003;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta e della legittimità, del Responsabile della Posizione Organizzativa n.1, dr.ssa M.Gabriella Bartolucci, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000 e art.15 del vigente Regolamento di Organizzazione;
CON voti unanimi;
DELIBERA
1) Di determinare come segue, per i motivi esposti in premessa, le aliquote per l’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005:
c) Aliquota del 6,5 per mille per l’immobile adibito ad abitazione principale, per le sue pertinenze così come individuate nell’art.2 del vigente regolamento comunale approvato con atto esecutivo C.C.n.69/98; assolvono l’aliquota del 6,5 per mille anche le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti, così come individuate nell’art.3 del suddetto regolamento e le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locatate
d) Aliquota del 7 per mille per aree fabbricabili e per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali così come specificate al punto a);
2) Di confermare in € 115,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dando atto del rispetto dell’equilibrio di bilancio;
3) Di dare atto del rispetto del disposto di cui all’art. 52 , comma 2°, del D.Lgs. 446/97 così come modificato dal D.Lgs. 30/12/1999, n° 506 nonchè della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n° ° 3/DPF del 16.04.2003;
4) Di dichiarare la presente, con successiva unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n° 267/2000.