Comune di

 

CHIUSI DELLA VERNA

 

Provincia di Arezzo

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE

 

 

 

DELIBERAZIONE    N.19  del  09.03.2005

 

OGGETTO : ICI – ALIQUOTA E DETRAZIONE  ANNO 2005.

 

 

 

        Oggi,  09.03.2005    alle ore 9,30  nella sala delle adunanze della Sede Comunale,  si è riunita la Giunta Comunale .

        Presiede la seduta il Sig.Umberto Betti  nella sua qualità di  Sindaco.

 

 

 

FATTO  L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI  ED ASSENTI I SIGNORI :

 

                                                                                                                                                                                    PRESENTE          ASSENTE

 

BETTI         Umberto            Sindaco                                  X

TELLINI      Claudio              Assessore                              X

TELLINI      Gianpaolo         Assessore                            X

PIETRINI    Angiolo              Assessore                            X

 

 

Presenti      n. 4               Assenti     n.=

 

Assiste il  Sig. :  Dr.ssa  Bartolucci  M. Gabriella  Segretario Comunale  incaricato di redigere il presente verbale.

 

Il Presidente ,  constatato il numero legale degli intervenuti ,  invita i presenti alla trattazione dell’ argomento indicato in oggetto.


LA GIUNTA COMUNALE

 

            VISTO il D.L.30.12.2004 n.314 convertito nella Legge 01.03.2005, n.26 che differisce al  31 Marzo 2005 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2005;

VISTA la Legge 28/12/2001 n° 448, in particolare l’art. 27,  8° comma, che stabilisce il termine previsto per deliberare le aliquote, le tariffe  per i tributi locali e per  i servizi locali  contestualmente alla data di approvazione del bilancio;

            VISTO il D.Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

            RITENUTO di modificare – per esigenze di bilancio – per l’anno 2005 l’aliquota I.C.I. come segue:

a)      Aliquota del 6,5  per mille per l’immobile adibito ad abitazione principale, per le sue pertinenze così come individuate nell’art.2 del vigente regolamento comunale approvato con atto esecutivo C.C.n.69/98; assolvono l’aliquota del 6,5 per mille anche le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti, così come individuate nell’art.3 del suddetto regolamento e le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono  la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate

b)      Aliquota del 7 per mille  per aree fabbricabili e per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali così come specificate al punto a);

             RITENUTO confermare anche per l’anno 2005 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, dando atto del rispetto dell’equilibrio di bilancio, determinata per  l’anno 2002  in € 115,00 con atto consiliare n° 7/2002;

              VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

             VISTA la Circolare del Ministero dell’Economia e delle  Finanze n° 3/DPF del 16.04.2003;

 VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta  e della legittimità, del  Responsabile della Posizione Organizzativa n.1, dr.ssa M.Gabriella Bartolucci, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000 e art.15 del vigente Regolamento di Organizzazione;

              CON voti unanimi;

 

            DELIBERA

 

1)      Di  determinare come segue, per i motivi esposti in premessa, le aliquote per l’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005:

c)      Aliquota del 6,5  per mille per l’immobile adibito ad abitazione principale, per le sue pertinenze così come individuate nell’art.2 del vigente regolamento comunale approvato con atto esecutivo C.C.n.69/98; assolvono l’aliquota del 6,5 per mille anche le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti, così come individuate nell’art.3 del suddetto regolamento e le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono  la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locatate

d)      Aliquota del 7 per mille  per aree fabbricabili e per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali così come specificate al punto a);

 

            2) Di confermare in € 115,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dando atto del rispetto dell’equilibrio di bilancio;

 

            3) Di dare atto del rispetto del disposto di cui all’art. 52 , comma 2°, del D.Lgs. 446/97 così come modificato dal D.Lgs. 30/12/1999, n° 506 nonchè della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n° ° 3/DPF del 16.04.2003;

 

            4) Di dichiarare la presente, con successiva unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.  n° 267/2000.