CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 02 DEL 28/02/2008

 

RICHIAMATO:

·         il titolo I, capo I, del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, concernente l'istituzione dell' Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

·         il vigente regolamento per l’applicazione dell’ICI;

·         la consiliare n. 11 del 28/02/2000, con cui sono state approvate aliquote e riduzioni ICI per l’anno 2000;

·         la deliberazione GC n. 47 del 31/03/2001, confermata con la consiliare n. 19 dell’11/04/2001, con le quali dette aliquote e riduzioni sono state modificate, eliminando la previsione dell’aliquota del 9 per mille per i fabbricati non locati da almeno due anni;

·         le deliberazioni n. 31 GC del 28/02/2002, n. 5 CC del 28/02/2002, n. 47 GC 03/04/2003, n. 30 CC del 13/05/2003, n. 64 GC del 06/05/2004, n. 14 CC del 31/05/2004, n. 51 GC del 10/03/2005, n. 2 CC del 31/03/2005 e la deliberazione n. 37 GC del 09/03/2006 confermata con atto n. 7 CC del 30/03/2006,  la deliberazione n. 27 GC del 15/02/07 confermata con atto     n. 6 CC del 11/04/07, con cui è stato deciso di confermare per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005,2006 e 2007,  le decisioni di cui ai due punti precedenti;

·         l’art. 156 della legge 296 del 27/12/2006 che prevede, a partire dall’anno 2007,  la competenza del consiglio comunale per l’approvazione delle aliquote e detrazioni inerenti l’imposta comunale sugli immobili;

·         l’art. 1 comma 5 delle legge 244/28/12/2007 che prevede, a partire dal corrente anno:

5. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed e' rapportata al periodo dell'anno durante

il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le  abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale Al, A8 e A9"

 

RITENUTO di dover confermare, per il corrente anno, le aliquote e le detrazioni in vigore per l’anno 2007;

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione, secondo quanto prescritto dall’articolo 49 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

 

D E L I B E R A

 

1.       di confermare, per l’anno 2008, le aliquote e le detrazioni relative all’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) come segue: