1 - di stabilire, ai sensi e per gli effetti della normativa e precisazioni indicate in premessa, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 2006;

 

a) - aliquota ridotta del 5,00 per mille (cinque) da applicare alle persone fisiche soggetti passivi ed ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare (categorie catastali "A" esclusa "A10") direttamente adibita ad abitazione principale, e relative pertinenze, intendendosi per tali gli immobili categoria C/6;

b) - aliquota agevolata del 5,5 per mille (cinquevirgolacinque) per i nuovi immobili strumentali destinati ad insediamenti produttivi che incrementino l'occupazione, sulla base di un piano aziendale da sottoporre all'approvazione del Comune ed a condizione che l'incremento occupazionale consista nell'ingresso di nuovi lavoratori o nell'assunzione di dipendenti precedentemente disoccupati;

c) - aliquota ordinaria del 7,00 per mille (sette) da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti lettere a) e b);

 

2 - di confermare per l’anno 2006, nelle seguenti misure, l'importo della detrazione dall'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione:

 

a) Euro 154,94 per anziani che versino nelle seguenti condizioni:

- ultrasessantenne che vive da solo con reddito annuo imponibile IRPEF non superiore a Euro 7.746,85 o che fa parte di un nucleo familiare composto da due ultrasessantenni con reddito non superiore a Euro 10.329,14 annuo

- soggettività passiva all'I.C.I. per la sola abitazione principale e relative pertinenze nell’intero territorio nazionale

- il fabbricato di cui trattasi sia classificato in una delle seguenti categorie catastali: A/3 - A/4 - A/5 - A/6.

b) Euro 206,58 per le giovani coppie, intendendosi per tali quelle che hanno contratto matrimonio o che hanno costituito una convivenza legalmente riconosciuta nel corso dell'anno, con reddito imponibile IRPEF non superiore a Euro 25.822,84.

c) Euro 103,29 per gli altri casi.