ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE DI ANGHIARI (PROV. AR) IN MATERIA DI ALIQUOTA I.C.I. PER L'ANNO DI IMPOSTA 2011.

 

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-DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL DIECI FEBBRAIO 2011-

 

 

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N.14 - OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - APPROVA-ZIONE ALIQUOTE E MODALITA' APPLICATIVE PER L'ANNO 2011- CONFERMA.= 

 

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IL CONSIGLIO COMUNALE

 

........omissis........

 

D E L I B E R A

 

di confermare le aliquote stabilite con la precedente deliberazione n° 5 del 19.03.2010, relativa all'ICI per l'anno 2010 e cioè:

 

1)       di stabilire nella misura del 7 (sette) PER MILLE l'aliquota da applicare alla base imponibile, sul valore degli immobili, per l'anno 2011, onde determinare l'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

 

2)       di applicare una maggiore detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale elevata da euro 103,29 a euro 154,94 per coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

 

a)       pensionato, che vive da solo, con pensione nel limite di euro 6.715,00 annui lordi o che fa parte di un nucleo familiare composto da due pensionati entrambi titolari di trattamento pensionistico INPS al minimo (€. 13.430,00);

 

b)       possesso a titolo di proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento, solo dell'abitazione principale, oltre ad eventuali pertinenze (garage o box);

 

c)       il fabbricato di cui trattasi sia classificato in una delle seguenti categorie catastali: A/3 - A/4 - A/5 - A/6;

 

d)       non possieda altri redditi, oltre quelli di cui al punto a);

 

3)       di applicare l'aliquota differenziata agevolata del 6 (sei) per mille per le abitazioni principali, comprese le relative pertinenze, significando che per abitazioni si intendono tutti gli immobili classificati nel gruppo catastale “A” escluso la categoria “A10” (uffici) e che per pertinenze si intendono i garages o box o posto auto distintamente iscritti in catasto, compresi gli immobili di cat. C/2 (magazzini) asserviti alla prima abitazione;

 

4)       di applicare l'aliquota agevolata al 4 (quattro) per mille per i nuovi insediamenti produttivi che favoriscono l'occupazione, sulla base di un piano aziendale da sottoporsi all'approvazione del Comune;

 

5)       si rende applicabile, ai sensi e per gli effetti del decreto legge n° 93/2008, l’esenzione per l’abitazione principale e le relative pertinenze, nonché per quelle concesse in uso gratuito ai parenti entro il secondo grado, come disposto dal regolamento ICI in vigore, con esclusione delle abitazioni classificate A1, A8 e A9.

 

INFINE,

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

CON DIECI VOTI FAVOREVOLI (Maggioranza), UN ASTENUTO (consigliere Redenti - Minoranza) e DUE CONTRARI (consiglieri Polcri e Acquisti -Minoranza), su tredici consiglieri presenti e diciassette assegnati, resi palesemente,

 

D I C H I A R A

 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 - comma 4 - del d.lgs. 18.8.2000, n° 267.