LA GIUNTA MUNICIPALE

 

                   VISTO il D.L.vo 30.12.1992 n. 504 avente per oggetto “Riordino della Finanza degli Enti Territoriali, a norma dell’Art. 4 della Legge 23.10.1992 n. 421”;

 

                   VISTE le vigenti disposizioni in materia;

 

                   VALUTATA l’esigenza di garantire il rispetto degli equilibri di Bilancio tenuto conto fra l’altro che:

 

                            * il Comune non dispone di significative fonti di Entrata alternative che possono contribuire alla copertura del fabbisogno finanziario corrente in misura maggiore di quanto gia’ avviene;

 

                            * la spesa corrente che emerge dal Bilancio di previsione corrisponde al livello minimo indispensabile ai servizi forniti alla comunita’ in relazione alla domanda sociale la cui interpretazione compete, in termini largamente discrezionali agli organi comunali preposti;

 

                   TENUTO CONTO che nel rispetto degli equilibri di bilancio e per le considerazioni di cui sopra e’ intendimento dell’Amministrazione riconfermare per l’esercizio 2005  l’aliquota ordinaria nella misura del 5.75 per mille;

 

                   TENUTO CONTO altresì, al fine di contenere il fenomeno degli alloggi non locati, applicare un’aliquota differenziata;

 

                   VISTI i pareri favorevoli di regolarita’ tecnica e contabile rimessi ai sensi dell’Art. 49, comma 1, del D.L.gs. 267/2000;

 

                   ALL’UNANIMITA’ di voti assunti nelle dovute forme di legge:

 

D E L I B E R A

 

                   1) di confermare per l’anno 2005 nella misura del 5,75 per mille l’aliquota ordinaria  ICI del Comune di Poggio a Caiano gravante sugli immobili da applicare a carico dei soggetti passivi sulla base imponibile di cui all’Art. 5 del D.L.vo 30.12.92 n. 504.-

 

 

 

 

 

                   2) Di confermare per l’anno 2005 l’aliquota ICI, gravante sugli immobili non locati, nella misura del 7 per mille.-

 

                   3) Di mantenere, per l’anno 2005, la detrazione ordinaria, di € 103,29, prevista per le abitazioni principali.-

 

                   4) Di mantenere a € 154,93, la detrazione per l’abitazione principale a favore delle persone handicappate in situazione di gravita’ a condizione che siano possessori solo dell’unita’ immobiliare per la quale viene richiesta la maggiore detrazione (o che lo siano i parenti di primo grado in linea retta) e con un reddito complessivo familiare lordo non superiore al 150% della pensione minima INPS, per i nuclei composti da una sola persona, ed al 225% della pensione minima INPS, per i nuclei composti da due o piu’ persone.-

 

                   5) Di mantenere a € 129,11, la detrazione per l’abitazione principale per i possessori che abbiano l’eta’ prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia ed i cui redditi siano costituiti da pensione sociale, da trattamenti pensionistici minimi, che comunque con il reddito derivante dal possesso della prima casa non superino il 150% della pensione  minima INPS, per i nuclei composti da una sola persona ed il 225% della pensione minima INPS per i nuclei composti da due o piu’ persone.

 

 

 

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