Avvertenze generali

Si ricorda inoltre che fin dal 1° gennaio 1997 le rendite catastali devono essere aumentate nel seguente modo:
- del 5% per tutti i fabbricati;
- del 25% per i redditi dominicali dei terreni;

Attenzione: l'esenzione ICI dell'abitazione principale non si applica agli immobili in categoria A/01, A/08 e A/09.

Aliquote

- 6,2 per mille in misura unica sia per l'abitazione principale che per ogni altro tipo di fabbricati, terreni e aree edificabili ad eccezione di:
- 7,0 per mille per abitazioni sfitte o comunque a disposizione, per un periodo non superiore a due anni riferito al 01.01.2011
- 9,0 per mille per abitazioni sfitte o comunque a disposizione da oltre due anni riferiti al 01.01.2011

Per poter usufruire dell'aliquota ordinaria del 6,2 per le abitazioni date in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado, è necessario presentare la dichiarazione sostitutiva (scaricabile in fondo alla pagina) entro il 31/12/2011, pena decadenza beneficio.

Detrazione abitazione principale

Importo detrazione, uguale per tutti: euro 250.

La detrazione relativa all'imposta calcolata sull'abitazione principale è da rapportare al periodo dell'anno durante il quale il soggetto ha avuto la residenza anagrafica. Nel caso in cui l'immobile sia adibito ad abitazione principale per più soggetti, la detrazione deve essere suddivisa per ciascuno di essi in parti uguali, indipendentemente dalla percentuale di possesso. Qualora la detrazione non sia completamente assorbita dall'imposta sulla casa, essa viene estesa ad una sola pertinenza autonomamente censita ai fini catastali in categoria C/6, C7, oppure in categoria C/2, ma in quest'ultimo caso limitatamente alle cantine e soffitte facenti parte del medesimo stabile dell'abitazione.

Sono considerate abitazioni principali:

a. le abitazioni nelle quali il soggetto passivo e i suoi familiari hanno la propria residenza così come intesa ai fini anagrafici;
b. le abitazioni di residenza dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
c. l'unica abitazione posseduta sul territorio nazionale da un soggetto residente all'estero, purchè non locata;
d. le abitazioni regolarmente assegnate dall'Istituto autonomo case popolari;
e. le abitazioni possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per poter usufruire delle agevolazioni previste al punto E è indispensabile che il soggetto passivo di imposta inoltri al Comune apposita domanda (scaricabile in fondo alla pagina) entro il termine di scadenza della rata di saldo.
Tale domanda deve essere annualmente riproposta.