Delibera di Giunta    n. 150    anno 2006  esecutiva dal 21/03/2006


IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I. - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2006

 
                           LA GIUNTA COMUNALE
 
 
    Premesso che:
 
    - il decreto legislativo n.504 del 30.12.92 ha istituito l'Imposta
    Comunale  sugli Immobili (ICI),  primo vero strumento per superare
    il  sistema della finanza derivata costituito dalla prevalenza dei
    contributi  erariali  tra  le  fonti  di  finanziamento degli enti
    locali;
 
    -  nel  corso  degli  esercizi  finanziari  sono  state  apportate
    modifiche  alla  norma  iniziale  per  rendere piu' duttile questo
    strumento  all'interno di un rinnovato assetto organizzativo degli
    enti   nell'ottica   della   semplificazione  degli  obblighi  dei
    cittadini ed una maggiore equita' fiscale;
 
    Vista  la  legge  388/2000  (legge finanziaria 2001) che introduce
    nuove norme in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI);
 
    Visti altresi':
 
    -  il  comma 8 dell'art.27 della legge 448/2001 che sostituisce il
    comma  16  dell'art.  53  dell  Legge  23.12.2000  n.  388  e  che
    testualmente recita:
 
    - " il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
    locali,  compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e
    le  tariffe  dei  servizi pubblici locali,  nonchè per approvare i
    regolamenti  relativi alle entrate degli enti locali,  è stabilito
    entro  la  data  fissata da norme statali per la deliberazione del
    Bilancio di previsione."
 
    -  La  Legge  23 Dicembre 2005 n.  266,  pubblicata sulla Gazzetta
    Ufficiale  n.  302  del  29/12/2005,  con  la  quale si proroga il
    termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno
    2006 da parte degli enti locali al 31 Marzo 2006;
 
    - L'art.7 comma 2 bis.  Decreto Fiscale collegato alla finanziaria
    2006 riguardante l'esenzione I.C.I. anche agli immobili utilizzati
    da  enti  non  commerciali per le attività indicate nella suddetta
    lettera anche se svolte in forma commerciale;
 
    -  il  comma  133  della legge finanziaria 2006 attenua la portata
    negativa  della norma,  prevedendo che l'ampiamento dell'esenzione
    non  avrà comunque effetto retroattivo e quindi stabilisce che con
    riferimento    agli    eventuali   pagamenmti   effettuati   prima
    dell'entrata  in  vigore  della norma,  non si fa comunque luogo a
    rimborsi o restituzioni d'imposta.
 
 
    -  la  legge  finanziaria  per  l'anno 2005 n.  311 del 31.12.2004
    introduce  le  norme al fine di consentire ai Comuni di accrescere
    il gettito fiscale con particolare riguardo ai commi 336 e 337.  A
    questo   riguardo  la  nostra  amministrazione  ha  modificato  il
    regolamento sull'I.C.I. provvedendo ad inserire apposita norma per
    consentire  ai cittadini contribuenti di sanare la loro situazione
    catastale   per   mancata   dichiarazione   ovvero  per  eventuali
    situazioni  di  fatto non più coerenti con i classamenti catastali
    per intervenute variazioni edilizie.
 
    Richiamato  il  regolamento  dell'imposta  comunale sugli immobili
    approvato  con  D.C.C.  n.  92 del 31.5.2005 ed integrato con atto
    n.211/05 con la quale è stata esercitata la potesta' regolamentare
    di   cui   all'art.52  del  D.Lgs.446/97  avuto  riferimento  alle
    fattispecie  previste dall'art.59 del medesimo decreto legislativo
    n.446/97;
 
    Precisato  che il capo secondo del richiamato regolamento comunale
    disciplina   i   criteri  per  la  determinazione  di  aliquote  e
    detrazioni facendo riferimento in particolare a quanto segue:
 
    a)  alle  effettive  esigenze  di acquisire al bilancio le risorse
    necessarie per assicurare l'equilibrio economico e finanziario;
    b) alle diversificazioni previste dalle norme vigenti;
    c)   alle   agevolazioni   previste   per  le  unita'  immobiliari
    direttamente   adibite   ad   abitazione  principale  (art.11  del
    regolamento comunale sull'imposta riguardante gli immobili);
 
    Precisato  che  le  politiche  di  entrata  corrente  e  ordinaria
    dell'ultimo  triennio  sono state caratterizzate da una ricerca di
    mezzi di finanziamento che provenissero dalla revisione delle basi
    imponibili, dell'eliminazione delle aree di evasione, del recupero
    di partite arretrate: cio' ha consentito di mantenere invariata la
    pressione  tributaria  locale  e  parimenti  di  fare  affluire al
    bilancio  dell'ente  risorse da impiegare nella gestione ordinaria
    dei  servizi  e  al  finanziamento  degli oneri dell'indebitamento
    attivato per spese di investimento e produttive;
 
    Constatata   la   necessita'   di   mantenere  la  semplificazione
    introdotta  a  suo  tempo  con  l'adozione dell'aliquota unica fra
    prima  casa  ed  ordinaria,  fatto  salvo  il  mantenimento di una
    maggiore  pressione  per  le abitazioni sfitte o comunque tenute a
    disposizione, al fine di:
 
    1)  mantenere  contenuto  il  carico  di  imposta  sull'abitazione
    principale  a  favore  di  proprietari di immobili di valore medio
    basso  grazie  ad  una  più  alta detrazione rispetto al minimo di
    legge.
 
    2)  mantenere  costante  rispetto  alla  precedente  annualita' la
    pressione dell'aliquota ordinaria.
 
    Richiamato   l'art.2  della  L.431/98  recante  "disciplina  delle
    locazioni  e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo"
    che  prevede  per  i comuni di cui all'art.1 del D.L.  30 dicembre
    1988,  n.551, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio
    1989, n.61 e successive modificazioni, la deroga al limite massimo
    stabilito  dalla  normativa  vigente  (7 per 1000),  in misura non
    superiore al due per mille, limitatamente agli immobili non locati
    per  i  quali  non  risultino essere stati registrati contratti di
    locazione da almeno due anni;
 
    Atteso  che  il  nostro comune rientra tra quelli ad alta tensione
    abitativa  di  cui  alla  legge sopracitata per cui l'applicazione
    dell'aliquota   maggiorata  per  gli  immobili  non  locati  possa
    favorire  la  realizzazione  degli  accordi previsti all'art.2,  3
    comma  della  legge  431/98 e ridurre nell'ambito del territorio i
    problemi   riguardanti   la   tensione  abitativa  sopratutto  nei
    confronti dei cittadini aventi condizioni economiche disagiate per
    l'acquisizione di civili abitazioni;
 
    Rilevato  che  dal  progetto  di Bilancio riferito alla situazione
    economica  per  l'esercizio  2006  dal  quale  si  evidenzia che è
    garantito  l'equilibrio  fra  entrate  e  spese  di  partecorrente
    mantenendo invariata la pressione tributaria riferita alla tariffa
    e   alla  detrazione  sulla  prima  casa  nella  misura  applicata
    nell'anno 2005 e precedenti;
 
    Ritenuto  pertanto sia per le motivazioni sopra esposte che per la
    necessita'  di semplificazione per il cittadino di mantenere anche
    per  l'anno  2006  le  aliquote  approvate per l'anno precedente e
    precisamente:
 
  ___________________________________________________________________
 !   DESCRIZIONE                                 ! ALIQUOTA!  DETRAZ.!
 !_______________________________________________!_________!_________!
 !  abitazioni principali possedute da persone   !    5,9  ! Euro 237,00
 !  fisiche  aventi residenza  anagrafica  nelle !         !         !
 !  stesse oppure utilizzate da  soci            !         !         !
 !  assegnatari di cooperative edilizie a        !         !         !
 !  proprieta' indivisa, purche' anch'essi nelle !         !         !
 !  medesime anagraficamente residenti           !         !         !
 !_______________________________________________!_________!_________!
 !  tutti gli altri immobili ad esclusione       !    5,9  !         !
 !  delle due fattispecie di seguito riportate   !         !         !
 !_______________________________________________!_________!_________!
 !  alloggi non locati o comunque tenuti a       !    7    !         !
 !  disposizione per un periodo non superiore    !         !         !
 !  a due anni riferito al 1 gennaio dell'anno   !         !         !
 !  di imposta                                   !         !         !
 !_______________________________________________!_________!_________!
 !  alloggi non locati o comunque tenuti a       !    9    !         !
 !  disposizione da almeno due anni rispetto     !         !         !
 !  al 1 gennaio dell'anno di imposta            !         !         !
 !                                               !         !         !
 !_______________________________________________!_________!_________!
  ___________________________________________________________________
 !       NOTE                                                        !
 !___________________________________________________________________!
 !   * cifra annua da rapportare al periodo dell'anno durante il     !
 !     quale il soggetto ha dimorato nell'abitazione principale;     !
 !     nel caso in cui l'immobile sia adibito ad abitazione          !
 !     principale per piu' soggetti, la detrazione deve essere       !
 !     suddivisa per ciascuno di essi in parti uguali.               !
 !                                                                   !
 !___________________________________________________________________!
 
    Considerato  altresi' che in sede di approvazione dei documenti di
    programmazione  per  il triennio 2006-2008 la determinazione delle
    tariffe  e  delle  detrazioni  di  imposta  contenute nel presente
    provvedimento  costituira'  allegato  al bilancio di previsione ai
    sensi del D.Lgs.267/2000;
 
    Preso  atto  della  discussione  avvenuta in Consiglio Comunale in
    merito alla politica tributaria e tariffaria dell'Ente;
 
    Visto e preso atto del parere favorevole espresso,  ai sensi e per
    gli effetti di cui all'art.49 - 1 comma del D.Lgs. 18 agosto 2000,
    n.  267,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  dal
    Ragioniere Capo, in data 2.3.2006;
 
    Ritenuta  la  propria  competenza  ai  sensi  dell'art.48 del gia'
    richiamato D.Lgs. n. 267/2000;
 
    Con voti unanimi resi nelle debite forme di legge,
 
 
                                DELIBERA
 
 
    1)  di  approvare  le tariffe dell'Imposta Comunale sugli immobili
    per  l'anno 2006,  nella stessa misura dell'anno precedente,  come
    sotto riportato, per le motivazioni tutte espresse in narrativa:
 
  ___________________________________________________________________
 !   DESCRIZIONE                                 ! ALIQUOTA!  DETRAZ.!
 !_______________________________________________!_________!_________!
 !  abitazioni principali possedute da persone   !    5,9  !Euro 237 !
 !  fisiche  aventi residenza  anagrafica  nelle !         !         !
 !  stesse oppure utilizzate da  soci            !         !         !
 !  assegnatari di cooperative edilizie a        !         !         !
 !  proprieta' indivisa, purche' anch'essi nelle !         !         !
 !  medesime anagraficamente residenti           !         !         !
 !_______________________________________________!_________!_________!
 !  tutti gli altri immobili ad esclusione       !   5,9   !         !
 !  delle due fattispecie di seguito riportate   !         !         !
 !_______________________________________________!_________!_________!
 !  alloggi non locati o comunque tenuti a       !    7    !         !
 !  disposizione per un periodo non superiore    !         !         !
 !  a due anni riferito al 1 gennaio dell'anno   !         !         !
 !  di imposta                                   !         !         !
 !_______________________________________________!_________!_________!
 !  alloggi non locati o comunque tenuti a       !    9    !         !
 !  disposizione da almeno due anni rispetto     !         !         !
 !  al 1 gennaio dell'anno di imposta            !         !         !
 !                                               !         !         !
 !_______________________________________________!_________!_________!
  ___________________________________________________________________
 !       NOTE                                                        !
 !___________________________________________________________________!
 !   * cifra annua da rapportare al periodo dell'anno durante il     !
 !     quale il soggetto ha dimorato nell'abitazione principale;     !
 !     nel caso in cui l'immobile sia adibito ad abitazione          !
 !     principale per piu' soggetti, la detrazione deve essere       !
 !     suddivisa per ciascuno di essi in parti uguali.               !
 !                                                                   !
 !___________________________________________________________________!
 
 
    2)   di  stabilire  che  a  seguito  dell'art.15  del  regolamento
    riguardante   l'imposta   comunale  sugli  immobili  (ICI)  per  i
    fabbricati  dichiarati  inagibili  o  inabitabili  e  di fatto non
    utilizzati,  cosi'  come specificato dall'art.  11 del sopracitato
    regolamento,  limitatamente  al  periodo e l'anno durante il quale
    sussistono tali condizioni, l'imposta e' ridotta del 50 percento;
 
    3)  di  dare  atto  che  in  sede di approvazione dei documenti di
    programmazione  per  il triennio 2006-2008 la determinazione delle
    tariffe  e  delle  detrazioni  di  imposta  oggetto  del  presente
    provvedimento  costituira' allegato al bilancio di previsione 2006
    ai sensi dell'art.172 del D.Lgs.267/2000.
 
 
    Delibera  altresì,  a  voti  parimenti  unanimi,  di dichiarare il
    presente  atto,  stante  l'urgenza,  immediatamente  eseguibile ai
    sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.