LA GIUNTA COMUNALE Premesso che: - il decreto legislativo n.504 del 30.12.92 ha istituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), primo vero strumento per superare il sistema della finanza derivata costituito dalla prevalenza dei contributi erariali tra le fonti di finanziamento degli enti locali; - nel corso degli esercizi finanziari sono state apportate modifiche alla norma iniziale per rendere piu' duttile questo strumento all'interno di un rinnovato assetto organizzativo degli enti nell'ottica della semplificazione degli obblighi dei cittadini ed una maggiore equita' fiscale; Vista la legge 388/2000 (legge finanziaria 2001) che introduce nuove norme in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI); Visti altresi': - il comma 8 dell'art.27 della legge 448/2001 che sostituisce il comma 16 dell'art. 53 dell Legge 23.12.2000 n. 388 e che testualmente recita: - " il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione." - La Legge 23 Dicembre 2005 n. 266, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2005, con la quale si proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2006 da parte degli enti locali al 31 Marzo 2006; - L'art.7 comma 2 bis. Decreto Fiscale collegato alla finanziaria 2006 riguardante l'esenzione I.C.I. anche agli immobili utilizzati da enti non commerciali per le attività indicate nella suddetta lettera anche se svolte in forma commerciale; - il comma 133 della legge finanziaria 2006 attenua la portata negativa della norma, prevedendo che l'ampiamento dell'esenzione non avrà comunque effetto retroattivo e quindi stabilisce che con riferimento agli eventuali pagamenmti effettuati prima dell'entrata in vigore della norma, non si fa comunque luogo a rimborsi o restituzioni d'imposta. - la legge finanziaria per l'anno 2005 n. 311 del 31.12.2004 introduce le norme al fine di consentire ai Comuni di accrescere il gettito fiscale con particolare riguardo ai commi 336 e 337. A questo riguardo la nostra amministrazione ha modificato il regolamento sull'I.C.I. provvedendo ad inserire apposita norma per consentire ai cittadini contribuenti di sanare la loro situazione catastale per mancata dichiarazione ovvero per eventuali situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie. Richiamato il regolamento dell'imposta comunale sugli immobili approvato con D.C.C. n. 92 del 31.5.2005 ed integrato con atto n.211/05 con la quale è stata esercitata la potesta' regolamentare di cui all'art.52 del D.Lgs.446/97 avuto riferimento alle fattispecie previste dall'art.59 del medesimo decreto legislativo n.446/97; Precisato che il capo secondo del richiamato regolamento comunale disciplina i criteri per la determinazione di aliquote e detrazioni facendo riferimento in particolare a quanto segue: a) alle effettive esigenze di acquisire al bilancio le risorse necessarie per assicurare l'equilibrio economico e finanziario; b) alle diversificazioni previste dalle norme vigenti; c) alle agevolazioni previste per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (art.11 del regolamento comunale sull'imposta riguardante gli immobili); Precisato che le politiche di entrata corrente e ordinaria dell'ultimo triennio sono state caratterizzate da una ricerca di mezzi di finanziamento che provenissero dalla revisione delle basi imponibili, dell'eliminazione delle aree di evasione, del recupero di partite arretrate: cio' ha consentito di mantenere invariata la pressione tributaria locale e parimenti di fare affluire al bilancio dell'ente risorse da impiegare nella gestione ordinaria dei servizi e al finanziamento degli oneri dell'indebitamento attivato per spese di investimento e produttive; Constatata la necessita' di mantenere la semplificazione introdotta a suo tempo con l'adozione dell'aliquota unica fra prima casa ed ordinaria, fatto salvo il mantenimento di una maggiore pressione per le abitazioni sfitte o comunque tenute a disposizione, al fine di: 1) mantenere contenuto il carico di imposta sull'abitazione principale a favore di proprietari di immobili di valore medio basso grazie ad una più alta detrazione rispetto al minimo di legge. 2) mantenere costante rispetto alla precedente annualita' la pressione dell'aliquota ordinaria. Richiamato l'art.2 della L.431/98 recante "disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" che prevede per i comuni di cui all'art.1 del D.L. 30 dicembre 1988, n.551, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 1989, n.61 e successive modificazioni, la deroga al limite massimo stabilito dalla normativa vigente (7 per 1000), in misura non superiore al due per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; Atteso che il nostro comune rientra tra quelli ad alta tensione abitativa di cui alla legge sopracitata per cui l'applicazione dell'aliquota maggiorata per gli immobili non locati possa favorire la realizzazione degli accordi previsti all'art.2, 3 comma della legge 431/98 e ridurre nell'ambito del territorio i problemi riguardanti la tensione abitativa sopratutto nei confronti dei cittadini aventi condizioni economiche disagiate per l'acquisizione di civili abitazioni; Rilevato che dal progetto di Bilancio riferito alla situazione economica per l'esercizio 2006 dal quale si evidenzia che è garantito l'equilibrio fra entrate e spese di partecorrente mantenendo invariata la pressione tributaria riferita alla tariffa e alla detrazione sulla prima casa nella misura applicata nell'anno 2005 e precedenti; Ritenuto pertanto sia per le motivazioni sopra esposte che per la necessita' di semplificazione per il cittadino di mantenere anche per l'anno 2006 le aliquote approvate per l'anno precedente e precisamente: ___________________________________________________________________ ! DESCRIZIONE ! ALIQUOTA! DETRAZ.! !_______________________________________________!_________!_________! ! abitazioni principali possedute da persone ! 5,9 ! Euro 237,00 ! fisiche aventi residenza anagrafica nelle ! ! ! ! stesse oppure utilizzate da soci ! ! ! ! assegnatari di cooperative edilizie a ! ! ! ! proprieta' indivisa, purche' anch'essi nelle ! ! ! ! medesime anagraficamente residenti ! ! ! !_______________________________________________!_________!_________! ! tutti gli altri immobili ad esclusione ! 5,9 ! ! ! delle due fattispecie di seguito riportate ! ! ! !_______________________________________________!_________!_________! ! alloggi non locati o comunque tenuti a ! 7 ! ! ! disposizione per un periodo non superiore ! ! ! ! a due anni riferito al 1 gennaio dell'anno ! ! ! ! di imposta ! ! ! !_______________________________________________!_________!_________! ! alloggi non locati o comunque tenuti a ! 9 ! ! ! disposizione da almeno due anni rispetto ! ! ! ! al 1 gennaio dell'anno di imposta ! ! ! ! ! ! ! !_______________________________________________!_________!_________! ___________________________________________________________________ ! NOTE ! !___________________________________________________________________! ! * cifra annua da rapportare al periodo dell'anno durante il ! ! quale il soggetto ha dimorato nell'abitazione principale; ! ! nel caso in cui l'immobile sia adibito ad abitazione ! ! principale per piu' soggetti, la detrazione deve essere ! ! suddivisa per ciascuno di essi in parti uguali. ! ! ! !___________________________________________________________________! Considerato altresi' che in sede di approvazione dei documenti di programmazione per il triennio 2006-2008 la determinazione delle tariffe e delle detrazioni di imposta contenute nel presente provvedimento costituira' allegato al bilancio di previsione ai sensi del D.Lgs.267/2000; Preso atto della discussione avvenuta in Consiglio Comunale in merito alla politica tributaria e tariffaria dell'Ente; Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49 - 1 comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Ragioniere Capo, in data 2.3.2006; Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.48 del gia' richiamato D.Lgs. n. 267/2000; Con voti unanimi resi nelle debite forme di legge, DELIBERA 1) di approvare le tariffe dell'Imposta Comunale sugli immobili per l'anno 2006, nella stessa misura dell'anno precedente, come sotto riportato, per le motivazioni tutte espresse in narrativa: ___________________________________________________________________ ! DESCRIZIONE ! ALIQUOTA! DETRAZ.! !_______________________________________________!_________!_________! ! abitazioni principali possedute da persone ! 5,9 !Euro 237 ! ! fisiche aventi residenza anagrafica nelle ! ! ! ! stesse oppure utilizzate da soci ! ! ! ! assegnatari di cooperative edilizie a ! ! ! ! proprieta' indivisa, purche' anch'essi nelle ! ! ! ! medesime anagraficamente residenti ! ! ! !_______________________________________________!_________!_________! ! tutti gli altri immobili ad esclusione ! 5,9 ! ! ! delle due fattispecie di seguito riportate ! ! ! !_______________________________________________!_________!_________! ! alloggi non locati o comunque tenuti a ! 7 ! ! ! disposizione per un periodo non superiore ! ! ! ! a due anni riferito al 1 gennaio dell'anno ! ! ! ! di imposta ! ! ! !_______________________________________________!_________!_________! ! alloggi non locati o comunque tenuti a ! 9 ! ! ! disposizione da almeno due anni rispetto ! ! ! ! al 1 gennaio dell'anno di imposta ! ! ! ! ! ! ! !_______________________________________________!_________!_________! ___________________________________________________________________ ! NOTE ! !___________________________________________________________________! ! * cifra annua da rapportare al periodo dell'anno durante il ! ! quale il soggetto ha dimorato nell'abitazione principale; ! ! nel caso in cui l'immobile sia adibito ad abitazione ! ! principale per piu' soggetti, la detrazione deve essere ! ! suddivisa per ciascuno di essi in parti uguali. ! ! ! !___________________________________________________________________! 2) di stabilire che a seguito dell'art.15 del regolamento riguardante l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, cosi' come specificato dall'art. 11 del sopracitato regolamento, limitatamente al periodo e l'anno durante il quale sussistono tali condizioni, l'imposta e' ridotta del 50 percento; 3) di dare atto che in sede di approvazione dei documenti di programmazione per il triennio 2006-2008 la determinazione delle tariffe e delle detrazioni di imposta oggetto del presente provvedimento costituira' allegato al bilancio di previsione 2006 ai sensi dell'art.172 del D.Lgs.267/2000. Delibera altresì, a voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. |