IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I. - DETERMINAZIONE
TARIFFE PER L'ANNO 2005.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il decreto legislativo n.504 del 30.12.92 ha istituito l'Imposta
Comunale sugli Immobili (ICI), primo vero strumento per superare
il sistema della finanza derivata costituito dalla prevalenza dei
contributi erariali tra le fonti di finanziamento degli enti
locali;
- nel corso degli esercizi finanziari sono state apportate
modifiche alla norma iniziale per rendere piu' duttile questo
strumento all'interno di un rinnovato assetto organizzativo degli
enti nell'ottica della semplificazione degli obblighi dei
cittadini ed una maggiore equita' fiscale;
Vista la legge 388/2000 (legge finanziaria 2001) che introduce
nuove norme in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI);
Visti altresi':
- il comma 8 dell'art.27 della legge 448/2001 che sostituisce il
comma 16 dell'art. 53 dell Legge 23.12.2000 n. 388 e che
testualmente recita:
" il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e
le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
Bilancio di previsione."
Visto il Decreto Legge 30/12/2004 n.314, convertito con modifica
in Legge 01/03/05 n.26 Gazzetta Ufficiale 02/03/2005 n.50, con il
quale si proroga il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l'anno 2005 da parte degli enti locali al 31 Marzo
2005;
- la legge finanziaria per l'anno 2005 n. 311 del 31.12.2004
introduce le norme al fine di consentire ai Comuni di accrescere
il gettito fiscale per le quali l'ente in mancanza di appositi
decreti e circolari applicativi non è in grado di valutare gli
effetti benefici in termini di maggiori risorse:
- l'estensione dell'imposta ai capannoni industriali e commerciali
e alle strutture mobili utilizzate nell'attività;
- gli obblighi a carico dei soggetti pubblici e non di tenere
determinati comportamenti in tema di lotta al sommerso con
particolare riguardo alla comunicazione all'anagrafe tributaria
dei dati catastali identificativi degli immobili nei quali è
erogato il pubblico servizio;
- l'obbligo di dichiarazione dei fabbricati nuovi e ogni stabile
nuova costruzione all'Ufficio tecnico erariale entro il 31 Gennaio
2005 dell'anno successivo a quello in cui sono divenuti abitabili
o servibili all'uso cui sono destinati;
- il conseguimento di una maggiore equità e contrastare fenomeni
di elusione e di evasione fiscale viene riconosciuta la
possibilità di rivedere i classamenti dei fabbricati attraverso i
seguenti meccanismi:
a) revisione di porzioni di territorio. Il nostro Comune ha già
ripartito il territorio del Comune in microzone per cui nel
momento in cui la disciplina applicabile sarà chiara si
attiveranno le procedure per un eventuale loro rivisitazione con
particolare a ben definite parti della città che non risultano più
coerenti con in classamenti catastali;
b) revisione del classamento per singola unità in relazione ad in
eventuale censimento individuale degli immobili con tutti i
vantaggi in termini di scelte politiche, economiche e fiscali.
Richiamato il regolamento dell'imposta comunale sugli immobili
adottato con DCC n.50 del 28.3.2000 e successive modifiche, con la
quale è stata esercitata la potesta' regolamentare di cui
all'art.52 del D.Lgs.446/97 avuto riferimento alle fattispecie
previste dall'art.59 del medesimo decreto legislativo n.446/97;
Precisato che il capo secondo del richiamato regolamento comunale
disciplina i criteri per la determinazione di aliquote e
detrazioni facendo riferimento in particolare a quanto segue:
a) alle effettive esigenze di acquisire al bilancio le risorse
necessarie per assicurare l'equilibrio economico e finanziario;
b) alle diversificazioni previste dalle norme vigenti;
c) alle agevolazioni previste per le unita' immobiliari
direttamente adibite ad abitazione principale (art.3 e 4 del
regolamento comunale sull'imposta riguardante gli immobili);
Precisato che le politiche di entrata corrente e ordinaria
dell'ultimo triennio sono state caratterizzate da una ricerca di
mezzi di finanziamento che provenissero dalla revisione delle basi
imponibili, dell'eliminazione delle aree di evasione, del recupero
di partite arretrate: cio' ha consentito di mantenere invariata la
pressione tributaria locale e parimenti di fare affluire al
bilancio dell'ente risorse da impiegare nella gestione ordinaria
dei servizi e al finanziamento degli oneri dell'indebitamento
attivato per spese di investimento e produttive;
Constatata la necessita' di mantenere la semplificazione
introdotta a suo tempo con l'adozione dell'aliquota unica fra
prima casa ed ordinaria, fatto salvo il mantenimento di una
maggiore pressione per le abitazioni sfitte o comunque tenute a
disposizione, al fine di:
1) mantenere contenuto il carico di imposta sull'abitazione
principale a favore di proprietari di immobili di valore medio
basso grazie ad una più alta detrazione rispetto al minimo di
legge.
2) mantenere costante rispetto alla precedente annualita' la
pressione dell'aliquota ordinaria.
Richiamato l'art.2 della L.431/98 recante "disciplina delle
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo"
che prevede per i comuni di cui all'art.1 del D.L. 30 dicembre
1988, n.551, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio
1989, n.61 e successive modificazioni, la deroga al limite massimo
stabilito dalla normativa vigente (7 per 1000), in misura non
superiore al due per mille, limitatamente agli immobili non locati
per i quali non risultino essere stati registrati contratti di
locazione da almeno due anni;
Atteso che il nostro comune rientra tra quelli ad alta tensione
abitativa di cui alla legge sopracitata per cui l'applicazione
dell'aliquota maggiorata per gli immobili non locati possa
favorire la realizzazione degli accordi previsti all'art.2, 3
comma della legge 431/98 e ridurre nell'ambito del territorio i
problemi riguardanti la tensione abitativa sopratutto nei
confronti dei cittadini aventi condizioni economiche disagiate per
l'acquisizione di civili abitazioni;
Rilevato che dal progetto di Bilancio riferito alla situazione
economica per l'esercizio 2005 dal quale si evidenzia che è
garantito l'equilibrio fra entrate e spese di partecorrente
mantenendo invariata la pressione tributaria riferita alla tariffa
e alla detrazione sulla prima casa nella misura applicata
nell'anno 2004 e precedenti;
Ritenuto pertanto sia per le motivazioni sopra esposte che per la
necessita' di semplificazione per il cittadino di mantenere anche
per l'anno 2005 le aliquote approvate per l'anno precedente e
precisamente:
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! DESCRIZIONE !ALIQUOTA ! DETRAZ. !
!_______________________________________________!_________!_________!
! abitazioni principali possedute da persone ! 5,9 ! Euro 237!
! fisiche aventi residenza anagrafica nelle ! !
! stesse oppure utilizzate da soci ! !
! assegnatari di cooperative edilizie a ! !
! proprieta' indivisa, purche' anch'essi nelle ! !
! medesime anagraficamente residenti ! !
!_______________________________________________!_________!_________!
! tutti gli altri immobili ad esclusione ! !5,9 !
! delle due fattispecie di seguito riportate ! !
!_______________________________________________!_________!_________!
! alloggi non locati o comunque tenuti a! ! 7 !
! disposizione per un periodo non superiore ! !
! a due anni riferito al 1 gennaio dell'anno ! !
! di imposta ! ! !
!_______________________________________________!_________!_________!
! alloggi non locati o comunque tenuti a! ! 9 !
! disposizione da almeno due anni rispetto ! !
! al 1 gennaio dell'anno di imposta ! !
! ! ! !
!_______________________________________________!_________!_________!
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! NOTE !
!___________________________________________________________________!
! * cifra annua da rapportare al periodo dell'anno durante il !
! quale il soggetto ha dimorato nell'abitazione principale; !
! nel caso in cui l'immobile sia adibito ad abitazione !
! principale per piu' soggetti, la detrazione deve essere !
! suddivisa per ciascuno di essi in parti uguali. !
! !
!___________________________________________________________________!
Considerato altresi' che in sede di approvazione dei documenti di
programmazione per il triennio 2005-2007 la determinazione delle
tariffe e delle detrazioni di imposta contenute nel presente
provvedimento costituira' allegato al bilancio di previsione ai
sensi del D.Lgs.267/2000;
Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per
gli effetti di cui all'art.49 - 1 comma del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal
Ragioniere Capo;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.48 del gia'
richiamato D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi resi nelle debite forme di legge,
DELIBERA
1) di approvare le tariffe dell'Imposta Comunale sugli immobili
per l'anno 2005, nella stessa misura dell'anno precedente, come
sotto riportato, per le motivazioni tutte espresse in narrativa:
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! DESCRIZIONE ! ALIQUOTA! DETRAZ.!
!_______________________________________________!_________!_________!
! abitazioni principali possedute da persone ! 5,9 !Euro 237 !
! fisiche aventi residenza anagrafica nelle ! ! !
! stesse oppure utilizzate da soci ! ! !
! assegnatari di cooperative edilizie a ! ! !
! proprieta' indivisa, purche' anch'essi nelle ! ! !
! medesime anagraficamente residenti ! ! !
!_______________________________________________!_________!_________!
! tutti gli altri immobili ad esclusione ! 5,9 ! !
! delle due fattispecie di seguito riportate ! ! !
!_______________________________________________!_________!_________!
! alloggi non locati o comunque tenuti a ! 7 ! !
! disposizione per un periodo non superiore ! ! !
! a due anni riferito al 1 gennaio dell'anno ! ! !
! di imposta ! ! !
!_______________________________________________!_________!_________!
! alloggi non locati o comunque tenuti a ! 9 ! !
! disposizione da almeno due anni rispetto ! ! !
! al 1 gennaio dell'anno di imposta ! ! !
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! NOTE !
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! * cifra annua da rapportare al periodo dell'anno durante il !
! quale il soggetto ha dimorato nell'abitazione principale; !
! nel caso in cui l'immobile sia adibito ad abitazione !
! principale per piu' soggetti, la detrazione deve essere !
! suddivisa per ciascuno di essi in parti uguali. !
! !
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2) di stabilire che a seguito dell'art.12 del regolamento
riguardante l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per i
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati, cosi' come specificato dall'art. 11 del sopracitato
regolamento, limitatamente al periodo e l'anno durante il quale
sussistono tali condizioni, l'imposta e' ridotta del 50 percento;
3) di dare atto che in sede di approvazione dei documenti di
programmazione per il triennio 2005-2007 la determinazione delle
tariffe e delle detrazioni di imposta oggetto del presente
provvedimento costituira' allegato al bilancio di previsione 2005
ai sensi dell'art.172 del D.Lgs.267/2000.
Delibera altresì, a voti parimenti unanimi, di dichiarare il
presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
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