COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

ICI (Imposta comunale sugli immobili

ALIQUOTE  E DETRAZIONI ANNO 2010

 

 

Aliquota Ordinaria – 7 per mille

 

L’aliquota ordinaria si applica a tutti gli immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli) per i quali non spetta il trattamento riservato all’abitazione principale.

 

Esclusione da Ici per abitazione principale

 

Il Decreto Legge 93/2008 ha introdotto nuove norme in materia di esenzione dall’ICI per l'abitazione principale. Per effetto di tali norme, e tenendo conto del vigente Regolamento comunale in materia non deve essere pagata l’ICI per i seguenti immobili:

-        l’abitazione principale del contribuente. Per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, ha la propria residenza anagrafica.

-        una pertinenza dell'abitazione principale che deve essere classificata catastalmente nelle categorie C/2, C/6 o C/7. Se il contribuente possiede più di una pertinenza, restano soggette ad ICI le pertinenze possedute in aggiunta alla prima.

-        immobili appartenenti a cooperative a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, che vi sono residenti, ed alloggi assegnati dalle ex ATER;

-        abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

-        dimora abituale di persone portatrici di handicap, o invalide al 100%, o non autosufficienti, alle quali l’abitazione sia stata concessa in comodato gratuito da familiari.

-        l’unica abitazione posseduta in Italia da italiani residenti all’estero, che non risulti locata o ceduta in comodato gratuito.

-        la ex casa coniugale di cui il  coniuge separato non risulta assegnatario, a condizione che il contribuente non possieda altra abitazione nel comune.

Restano in ogni caso soggette a ICI le abitazioni censite nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze.

 

Aliquota per fabbricati che siano abitazione principale censiti nelle categorie  catastali A/1, A/8 e A/9 -  5 per mille

 

Si applica alle abitazioni principali censite nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e ad una pertinenza:

-         per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, ha la propria residenza anagrafica.

-        una pertinenza dell'abitazione principale che deve essere classificata catastalmente nelle categorie C/2, C/6 o C/7. Se il contribuente possiede più di una pertinenza, restano soggette al 7 per mille le pertinenze possedute in aggiunta alla prima.

Detrazione Euro 104,00

Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, censita nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.