COMUNE DI CARMIGNANO
Provincia di Prato
ICI (Imposta comunale sugli immobili
ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2010
Aliquota Ordinaria – 7 per mille L’aliquota ordinaria si applica a tutti gli immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli) per i quali non spetta il trattamento riservato all’abitazione principale. |
Esclusione da Ici per abitazione principale Il Decreto Legge 93/2008 ha introdotto nuove norme in materia di esenzione dall’ICI per l'abitazione principale. Per effetto di tali norme, e tenendo conto del vigente Regolamento comunale in materia non deve essere pagata l’ICI per i seguenti immobili: - l’abitazione principale del contribuente. Per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, ha la propria residenza anagrafica. - una pertinenza dell'abitazione principale che deve essere classificata catastalmente nelle categorie C/2, C/6 o C/7. Se il contribuente possiede più di una pertinenza, restano soggette ad ICI le pertinenze possedute in aggiunta alla prima. - immobili appartenenti a cooperative a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, che vi sono residenti, ed alloggi assegnati dalle ex ATER; - abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. - dimora abituale di persone portatrici di handicap, o invalide al 100%, o non autosufficienti, alle quali l’abitazione sia stata concessa in comodato gratuito da familiari. - l’unica abitazione posseduta in Italia da italiani residenti all’estero, che non risulti locata o ceduta in comodato gratuito. - la ex casa coniugale di cui il coniuge separato non risulta assegnatario, a condizione che il contribuente non possieda altra abitazione nel comune. Restano in ogni caso soggette a ICI le abitazioni censite nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze. |
Aliquota per fabbricati che siano abitazione principale censiti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - 5 per mille Si applica alle abitazioni principali censite nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e ad una pertinenza: - per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, ha la propria residenza anagrafica. - una pertinenza dell'abitazione principale che deve essere classificata catastalmente nelle categorie C/2, C/6 o C/7. Se il contribuente possiede più di una pertinenza, restano soggette al 7 per mille le pertinenze possedute in aggiunta alla prima. |
Detrazione Euro 104,00 Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, censita nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. |