COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

 

DELIBERAZIONI ICI VIGENTI PER L’ANNO 2008:

 

1.      Deliberazione C.C. n. 16 del 27/03/2008

 

  1. Deliberazione C.C. n. 21 del 18/04/2007

 

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COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

(Deliberazione C.C. n. 16 del 27/03/2008)

 

OGGETTO :ICI- ADEGUAMENTO DEL LIMITE ISEE E DEL TERMINE PER AGEVOLAZIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

DELIBERA

 

1) di dare atto che per l'anno 2008 si intendono prorogate e continuano ad applicarsi integralmente le aliquote e le detrazioni approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 18/04/2007 per l'applicazione dell’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili);

 

2) di stabilire, in merito alle domande per il riconoscimento della maggiore detrazione disciplinata al punto (5) della Deliberazione C.C. n° 21 del 18/04/2007, e fermi restando tutti i requisiti approvati, che:

-        il limite ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) per il riconoscimento della maggiore detrazione per l'anno 2008 è determinato in Euro 11.300 (undicimilatrecento) con riferimento ai redditi percepiti nell’anno 2007;

-        le domande relative alla maggiore detrazione devono essere presentate entro il 30 settembre dell’anno di imposta. Se l’abitazione cui si riferisce l’agevolazione viene acquistata dopo il 31 maggio, il termine per la presentazione della domanda è fissato al 31 dicembre dell’anno di imposta.

 

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COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

(Deliberazione C.C. n. 21 del 18/04/2007)

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) ANNO 2007- DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLA DETRAZIONE E DELLE AGEVOLAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

DELIBERA

 

1) di stabilire per l'anno 2007 nella misura del 7 (sette) per mille l'aliquota ordinaria per l'ICI (Imposta Comunale sugli Immobili), da applicare sulla base imponibile di cui all'art. 5 del D.Lvo 30/12/1992 n.504;

 

2) di stabilire per l'anno 2007 nella misura del 5 (cinque) per mille l'aliquota I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) da applicare, sulla base imponibile di cui all'art. 5 del D.Lvo 30/12/1992 n.504, alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, da parte delle persone fisiche soggetti passivi d'imposta residenti nel comune e dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa anch'essi residenti nel comune;

 

3) di dare atto che il trattamento fiscale riservato ai fini ICI all’abitazione principale si applica anche:

a)      alle eventuali ulteriori fattispecie stabilite dal Regolamento comunale in materia;

b)      ad una pertinenza dell’abitazione principale, nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dell’art. 6 del Regolamento comunale in materia

 

4) di stabilire per l'anno 2007 la detrazione nella misura di euro 104,00 complessive per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, come previsto dal D.Lvo 30/12/1992 n.504, art. 8 comma 2, salvo quanto stabilito al punto successivo;

 

5) di stabilire per l'anno 2007 la detrazione per abitazione principale nella misura complessiva di euro 208,00 (anziché di euro 104,00) a favore delle seguenti situazioni:

 

A.     contribuenti il cui nucleo familiare, come risultante all'anagrafe, sia composto esclusivamente da pensionati che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età al 1° gennaio dell’anno di imposta, e da eventuali familiari a loro carico secondo la normativa IRPEF;

B.     contribuenti nel cui nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ai sensi della legge 104/92, o con invalidità al 100% o persone a cui sia stata riconosciuta la condizione di non autosufficienza ai sensi della legge 18/1980.

 

C.     immobili utilizzati come dimora abituale da persone portatrici di handicap, o invalide al 100%, o in condizioni di non autosufficienza, alle quali l’abitazione stessa sia stata concessa in comodato gratuito da familiari, come stabilito dall’art. 5, comma 3, del vigente Regolamento Comunale in materia di Imposta Comunale sugli Immobili. In questo caso i requisiti sotto indicati (ISEE di riferimento) devono essere posseduti dal nucleo familiare che utilizza l’immobile in comodato gratuito.

 

Per usufruire della maggiore detrazione, i soggetti di cui alle lettere (A) e (B) e (C) devono presentare contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:

I.        Il nucleo familiare presenti un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), valutato e rettificato secondo i criteri stabiliti al successivo punto III, non superiore a euro 11.000 (undicimila) [il limite ISEE per l’anno 2008 è stato adeguato a euro 11.300 con Deliberazione CC n. 16 del 27/03/2008], con riferimento ai redditi percepiti nell’anno precedente a quello di riferimento dell’ICI.

II.     L'abitazione per la quale si richiede la detrazione di euro 208,00 non sia catastalmente classificata o classificabile nelle categorie A/1, A/8, A/9.

III.   Ai fini del riconoscimento della maggiore detrazione ICI, l’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) viene valutato e rettificato mediante il seguente procedimento:

a)      Vengono calcolati il valore dell’Indicatore della situazione reddituale, il valore dell’Indicatore della situazione patrimoniale, ed il conseguente valore dell’Indicatore della situazione economica (ISE) del nucleo familiare, secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale vigente e dalla normativa nazionale in materia di ISE;

b)      Qualora il valore imponibile ai fini ICI dell’abitazione principale sia superiore a Euro 51.645,69, dal valore dell’Indicatore della situazione economica (ISE) viene sottratto un importo pari al 10% (dieci per cento) di tale eccedenza

c)      Qualora il contribuente possieda anche la prima pertinenza dell’abitazione principale (individuata in base al vigente regolamento comunale in materia di ICI), dal valore dell’Indicatore della situazione economica (ISE) viene sottratto un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore imponibile ai fini ICI della suddetta pertinenza.

d)      Il valore ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) ai fini della maggiore detrazione ICI, da porre a confronto con il limite di 11.000 euro[il limite ISEE per l’anno 2008 è stato adeguato a euro 11.300 con Deliberazione CC n. 16 del 27/03/2008],  indicato al punto (I), viene determinato utilizzando il valore dell’Indicatore della situazione economica (ISE), eventualmente rettificato come indicato ai precedenti punti (b).e (c) Per quanto riguarda la scala di equivalenza e le eventuali maggiorazioni dei parametri relativi alla composizione del nucleo familiare, si applicano le norme stabilite dal Regolamento comunale vigente e dalla normativa nazionale in materia di ISE.

 

I requisiti devono essere posseduti alla data del 1° gennaio dell’anno di imposta; qualora il contribuente acquisisca nel corso dell’anno l'immobile cui si riferisce l’agevolazione, i requisiti dovranno essere posseduti alla data di acquisto dell'immobile.

Quando la dichiarazione sostitutiva unica ISEE (di cui all’art.6 del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n.221) del contribuente non fa riferimento ai redditi percepiti nell’anno precedente a quella di riferimento dell’ICI, il Comune richiede la presentazione di una dichiarazione aggiornata (recante i redditi percepiti nell’anno precedente a quella di riferimento dell’ICI), che sostituisce integralmente quella precedente.

Le domande relative alla detrazione di euro 208,00 dovranno essere presentate all'Amministrazione Comunale entro il 31 luglio dell’anno di imposta [il termine per l’anno 2008 è stato portato al 30 settembre dell’anno di imposta con Deliberazione CC n. 16 del 27/03/2008]. Se l’immobile cui si riferisce l’agevolazione viene acquistato dopo il 31 maggio, il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 dicembre dell’anno di imposta.

Qualora non risultino presenti tutte le condizioni richieste, il competente ufficio comunale respinge la domanda con provvedimento motivato e richiede al contribuente il pagamento della maggiore imposta dovuta In tal caso non vengono applicate sanzioni quando il comportamento del contribuente sia dovuto a obiettive condizioni di incertezza, o comunque si verifichi una delle cause di non punibilità previste dall’art. 6 del D.L.vo 18/12/1997 n.472.