COMUNE DI CARMIGNANO
Provincia di Prato
(Deliberazione G.C. n. 61 del 17/03/2005)
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)-DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2005
LA GIUNTA COMUNALE
1) di stabilire per l'anno 2005 nella misura del 7 (sette) per mille l'aliquota ordinaria per l'ICI (Imposta Comunale sugli Immobili), da applicare sulla base imponibile di cui all'art. 5 del D.Lvo 30/12/1992 n.504;
2) di stabilire per l'anno 2005 nella misura del 5 (cinque) per mille l'aliquota I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) da applicare, sulla base imponibile di cui all'art. 5 del D.Lvo 30/12/1992 n.504, alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, da parte delle persone fisiche soggetti passivi d'imposta residenti nel comune e dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa anch'essi residenti nel comune;
3) di dare atto che il trattamento fiscale riservato ai fini ICI all’abitazione principale si applica anche:
a) alle eventuali ulteriori fattispecie stabilite dal Regolamento comunale in materia;
b) ad una pertinenza dell’abitazione principale, nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dell’art. 6 del Regolamento comunale in materia
4) di stabilire per l'anno 2005 la detrazione nella misura di euro 104,00 complessive per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, come previsto dal D.Lvo 30/12/1992 n.504, art. 8 comma 2, salvo quanto stabilito al punto successivo;
5) di stabilire per l'anno 2005 la detrazione per abitazione principale nella misura complessiva di euro 208,00 (anziché di euro 104,00) a favore dei seguenti soggetti:
A. contribuenti il cui nucleo familiare, come risultante all'anagrafe, sia composto esclusivamente da pensionati che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età al 01/01/2005, e da eventuali familiari a loro carico secondo la normativa IRPEF;
B. contribuenti nel cui nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ai sensi della legge 104/92, o con invalidità al 100% o persone a cui sia stata riconosciuta la condizione di non autosufficienza ai sensi della legge 18/1980.
Per usufruire della maggiore detrazione, i contribuenti di cui alle lettere (A) e (B) devono presentare contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:
I. Il nucleo familiare presenti un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), valutato e rettificato secondo i criteri stabiliti al successivo punto III, non superiore a euro 10.520 (diecimilacinquecentoventi), con riferimento ai redditi percepiti nell’anno 2004.
II. L'abitazione per la quale si richiede la detrazione di euro 208,00 non sia catastalmente classificata o classificabile nelle categorie A/1, A/8, A/9.
III. Ai fini del riconoscimento della maggiore detrazione ICI, l’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) viene valutato e rettificato mediante il seguente procedimento:
a) Vengono calcolati il valore dell’Indicatore della situazione reddituale, il valore dell’Indicatore della situazione patrimoniale, ed il conseguente valore dell’Indicatore della situazione economica (ISE) del nucleo familiare, secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale vigente e dalla normativa nazionale in materia di ISE;
b) Qualora il valore imponibile ai fini ICI dell’abitazione principale sia superiore a Euro 51,645,69, dal valore dell’Indicatore della situazione economica (ISE) viene sottratto un importo pari al 10% (dieci per cento) di tale eccedenza
c) Qualora il contribuente possieda anche la prima pertinenza dell’abitazione principale (individuata in base al vigente regolamento comunale in materia di ICI), dal valore dell’Indicatore della situazione economica (ISE) viene sottratto un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore imponibile ai fini ICI della suddetta pertinenza.
d) Il valore ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) ai fini della maggiore detrazione ICI, da porre a confronto con il limite di 10.520 euro indicato al punto (I), viene determinato utilizzando il valore dell’Indicatore della situazione economica (ISE), eventualmente rettificato come indicato ai precedenti punti (b).e (c) Per quanto riguarda la scala di equivalenza e le eventuali maggiorazioni dei parametri relativi alla composizione del nucleo familiare, si applicano le norme stabilite dal Regolamento comunale vigente e dalla normativa nazionale in materia di ISE.
I requisiti devono essere posseduti alla data del 01/01/2005; qualora il contribuente acquisisca nel corso del 2005 l'immobile adibito ad abitazione principale, i requisiti dovranno essere posseduti alla data di acquisto dell'immobile.
Quando la dichiarazione sostitutiva unica ISEE (di cui all’art.6 del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n.221) del contribuente non fa riferimento ai redditi percepiti nell’anno 2004, il Comune richiede la presentazione di una dichiarazione aggiornata (recante i redditi percepiti nell’anno 2004), che sostituisce integralmente quella precedente.
Le domande relative alla detrazione di euro 208,00 dovranno essere presentate all'Ufficio Tributi entro il 31 luglio 2005 o, se il contribuente acquisisce l'immobile adibito ad abitazione principale dopo il 31 maggio 2005, entro il 20 dicembre 2005.
Qualora non risultino presenti tutte le condizioni richieste, il competente ufficio comunale respinge la domanda con provvedimento motivato e richiede al contribuente il pagamento della maggiore imposta dovuta In tal caso non vengono applicate sanzioni quando il comportamento del contribuente sia dovuto a obiettive condizioni di incertezza, o comunque si verifichi una delle cause di non punibilità previste dall’art. 6 del D.L.vo 18/12/1997 n.472.