VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ATTO NR. 5 SEDUTA DEL 31.03.2008
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2008.
L’anno duemilaotto, il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 21.30 nell’aula consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.
All’appello risultano presenti n. 9 consiglieri ed assenti n. 3 consiglieri come segue:
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Presenti |
Assenti | |
1 |
Orlando Stefano |
x |
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2 |
Mancini Francesco |
x |
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3 |
Masi Fabiana |
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x |
4 |
Gelli Paolo |
x |
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5 |
Venturi Sergio |
x |
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6 |
Vignolini Fausto |
x |
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7 |
Fontana Paolo Attilio Imo |
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x |
8 |
Maestripieri Claudio |
x |
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9 |
Bellucci Emilio |
x |
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10 |
Mocali Giampaolo |
x |
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11 |
Rovai Pierluigi |
x |
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12 |
Parenti Gianmarco |
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x |
Risultano presenti gli Assessori Bolognesi Sandra, Chiti Maurizio e Marchiseppe Renzo.
Presiede la seduta la Sig.ra Ilaria Bugetti in qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Santi Alessandro Spagnesi incaricato della redazione del presente verbale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, di attuazione della delega contenuta nell'art.4 della Legge 23/10/1992 n.421, con il quale è stata istituita, a decorrere dall'anno 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili;
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
RICHIAMATO l'art. 30, comma 12, della Legge n. 488 del 23.12.1999, come modificato dall'art. 18, comma 2, della Legge n. 388 del 23.12.2000, che prevede la possibilità di applicare l'aliquota ridotta a partire dall'anno 2001 agli immobili qualificabili come pertinenze, come definite dal regolamento comunale sopra richiamato;
RILEVATO che è facoltà del Comune elevare la detrazione per l’abitazione principale fino a Euro 258,23 per soggetti che si trovano in situazioni di particolare disagio economico-sociale;
CONSIDERATO che l’art. 3 comma 56 della Legge 23.12.1996, n. 662 consente ai Comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
VISTO l'art. 6, comma 2, del Decreto legislativo 504/92, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, che dispone che l'aliquota possa essere "... diversificata ... con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;...";
RITENUTO opportuno, per motivi di carattere sociale, contenere il peso fiscale gravante sull'abitazione principale;
CONSIDERATO che in base alle previsioni di spesa per l’esercizio 2008 ed al fine di conseguire l’equilibrio di bilancio, il gettito I.C.I. deve essere almeno pari a Euro 701.165,92;
ATTESO che in presenza di un fabbisogno economico-finanziario già predeterminato ed emergente alla data attuale è necessario, per realizzare il gettito previsto, confermare le aliquote e detrazioni vigenti nell’anno 2007;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 20/12/2007 con il quale viene differito al 31/3/2008 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l’anno 2008 da parte degli Enti Locali;
VISTO l'art. 1 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007) e precisamente:
VISTO il comma 5 dell'articolo 1 della Legge 244/07 (finanziaria 2008) che dispone una ulteriore detrazione per l’abitazione principale nella misura del 1,33 per mille della base imponibile ICI, fino ad un importo massimo di 200 euro; l’ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. Tale detrazione si aggiunge a quella già prevista di euro 103,29;
STABILITO che in base alle previsioni di spesa per l’esercizio 2008 ed al fine di conseguire l’equilibrio di bilancio, il gettito I.C.I. deve essere almeno pari a Euro 701.165,92;
RITENUTO opportuno mantenere invariate:
-l’aliquota del 5 per mille:
a)Abitazioni principali possedute da persone Fisiche aventi residenza anagrafica nelle stesse;
Detrazione di legge Euro 103,29, oltre all’ulteriore detrazione pari al 1,33 per mille della base imponibile ICI, come disposto dalla legge 244/07 (finanziaria 2008).Tale ulteriore detrazione non può superare l’importo di 200 euro e si applica a tutte le abitazioni principali ad eccezione delle categorie catastali A1, A8 e A9.
b)Abitazioni locate con contratto registrato a persone fisiche aventi residenza anagrafica nelle stesse che le utilizzino come abitazione principale. Per usufruire dell’aliquota ridotta occorre presentare apposita dichiarazione.
c)Abitazione concessa in uso gratuito a parenti entro il 1 grado in linea retta (padri/figli),a condizione che il soggetto che la utilizza vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica; Per usufruire dell’aliquota ridotta occorre presentare apposita dichiarazione.
d)Pertinenze dell’abitazione principale. Massimo due pertinenze: n°1 C/6 e n°1 C/2 a condizione che facciano parte dello stesso complesso immobiliare; oppure di n°1 pertinenza se ubicata in un complesso immobiliare diverso da quello in cui è situata l’abitazione principale;
-l’aliquota del 7 per mille Abitazioni non locate, tenute a disposizione del proprietario, locate a soggetti non residenti nell’immobile stesso e abitazioni concesse in uso gratuito a soggetti non residenti nell’immobile stesso;
- l’aliquota del 6 per mille: Altri immobili, aree fabbricabili;
VALUTATO che in tal modo può essere ottenuto il gettito previsto nel bilancio di previsione 2008, contando anche sull'ampliamento della base imponibile derivante dai controlli effettuati, oltre che sull'incremento naturale delle nuove costruzioni;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1°comma del D.Lgs. 267/2000, allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, (Allegato nr. 1);
VISTO il D.Lgs.267/2000;
ESPERITA la votazione in forma palese ed accertatone il seguente risultato con l’assistenza dei nominati scrutatori:
presenti : 10
votanti : 10
astenuti : 3 (Bellucci, Rovai, Mocali)
Voti favorevoli : 7
Voti contrari : /
D E L I B E R A
Per le causali di cui alle premesse:
1. DI APPROVARE le seguenti aliquote e detrazioni per l’Imposta Comunale sugli Immobili da applicarsi nell’anno 2008:
§ 5 per mille:
a)Abitazioni principali possedute da persone Fisiche aventi residenza anagrafica nelle stesse;
- Detrazione Euro 103,29 oltre all’ulteriore detrazione pari al 1,33 per mille della base imponibile ICI, come disposto dalla legge 244/07 (finanziaria 2008).Tale ulteriore detrazione non può superare l’importo di 200 euro e si applica a tutte le abitazioni principali ad eccezione delle categorie catastali A1, A8 e A9.
b)Abitazioni locate con contratto registrato a persone fisiche aventi residenza anagrafica nelle stesse che le utilizzino come abitazione principale. Per usufruire dell’aliquota ridotta occorre presentare apposita dichiarazione.
c)Abitazione concessa in uso gratuito a parenti entro il 1 grado in linea retta (padri/figli),a condizione che il soggetto che la utilizza vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica; per usufruire della detrazione occorre presentare apposita dichiarazione ;
d)Pertinenze dell’abitazione principale. Massimo due pertinenze: n°1 C/6 e n°1 C/2 a condizione che facciano parte dello stesso complesso immobiliare; oppure di n°1 pertinenza se ubicata in un complesso immobiliare diverso da quello in cui è situata l’abitazione principale;
I Terreni agricoli sono esenti perché il Comune è interamente montano.
2. DI CONFERMARE, per l’anno 2008 per i contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate, l’elevazione della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da Euro 103,29 a 258,23:
¨ FAMIGLIE CON PORTATORI DI HANDICAP ai sensi e per gli effetti della Legge 5.02.1992, n°104;
L’applicazione della detrazione di Euro 258,23 è subordinata:
ü Possesso del solo appartamento abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente all’1.01.2008. Nel caso in cui l’abitazione sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprietà immobiliare. Per unità immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari C/6, C/2 e C/7, nel numero massimo di due di diversa categoria.
ü Possesso del certificato di riconoscimento rilasciato ai sensi della legge 5.02.1992, n°104, dal competente organo ASL.
ü Il reddito imponibile dell’anno 2007 riferito al nucleo familiare del contribuente così come risulta dai registri anagrafici, sia pari o inferiore al minimo vitale stabilito per l’erogazione dei servizi sociali per l’anno 2008 aumentato del 200%. In base a tali parametri i limiti di reddito sono così determinati:
a)famiglia di 1 persona …….………………………..€. 17.281,68
b)famiglia di 2 persone ….…………………………..€. 25.944,84
c)famiglia di 3 persone ……………………………...€. 31.133,52
d)famiglia di 4 persone ……………………………...€. 35.457,84
e)famiglia di 5 persone ……………………………...€. 38.917,08
f) famiglia con nucleo fam. Superiore a 5 aggiungere per ogni ulteriore componente €. 1729,44
3. DI APPROVARE la valutazione del valore venale delle aree edificabili poste nel territorio comunale, effettuata dal Responsabile dell’Area Tecnica nr. 5 in data 21.03.2008 allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato nr. 2);
4. DI PRECISARE che sono equiparate all’abitazione principale:
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate (art.3 comma 56 legge 662/96);
d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino
locate;
5. DI PRECISARE, altresì, che sono pertinenze,anche se distintamente iscritti in catasto, i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali C2-C6-C7 e durevolmente ed esclusivamente asserviti alla predetta abitazione così come previsto dall’art.817 del c.c.;
6. DI DARE ATTO che per poter usufruire della detrazione di Euro 258,23, di cui al punto 3., il soggetto passivo è tenuto a presentare all’Ufficio Tributi, per ogni anno d’imposta ed entro il termine di scadenza della prima rata (16 giugno), pena la decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti, dichiarando altresì l’ammontare del reddito complessivo annuo del nucleo familiare relativo all’anno recedente a quello di applicazione dell’I.C.I..
7. DI DARE ATTO che i soggetti passivi d’imposta devono comunicare all’Ufficio Tributi le pertinenze dell’abitazione Principale; le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al secondo grado o affini di primo grado o al coniuge; quelle locate a residenti con contratto registrato e le unità Immobiliari adibite a civile abitazione acquistate con i benefici fiscali previsti per la prima casa di abitazione ancorché necessitino di interventi di manutenzione e/o di ristrutturazione e/o di risanamento conservativo purché di durata non superiore a sei mesi, tramite dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e che chi ha già presentato analoga dichiarazione negli anni passati, è esentato dal presentarla nuovamente, a condizione che non sia mutata la situazione che dà diritto all’aliquota agevolata;
8. DI DARE ATTO, altresì, che, sulla base della articolazione tariffaria sopra rappresentata e applicando le aliquote differenziate I.C.I. di cui sopra, viene rispettata la previsione del bilancio e l’equilibrio dello stesso;
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA l'urgenza del presente atto, stante la necessità di provvedere in merito;
ESPERITA apposita votazione in forma palese ed accertatone il seguente risultato con l'assistenza dei nominati scrutatori:
presenti : nr. 10
votanti : nr. 10
astenuti : nr. /
voti favorevoli : nr. 10
voti contrari : nr. /
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs 267/00.
ART. 49, 1° COMMA, D.L. 267/2000.
PARERI RELATIVI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2008. |
In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art.49, 1° comma, della D. L. 267/2000.
Cantagallo, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Beatrice Magnini)
In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art.49, 1° comma, del D.L. 267/2000.
Cantagallo, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Beatrice Magnini)
AREA n. 5 “ Uso e assetto del territorio-ambiente”
OGGETTO: Valutazione prezzo aree edificabili nelle frazioni del territorio comunale.
Con riferimento all’oggetto e in conformità a quanto previsto dal Regolamento Comunale sull’imposta ICI, il quale stabilisce all’art.5 che annualmente venga determinato il valore venale delle aree edificabili poste sul territorio comunale, l’Area Tecnica nell’anno 2003, ha svolto un indagine sul valore di mercato delle aree edificabili poste nel territorio del Comune di Cantagallo facendo riferimento ai valori medi di compravendita e per gli anni 2004 e 2005 questi valori sono stati adeguati con l’indice ISTAT sulla base dei prezzi a consumo per l’intera collettività.
Ritenendo opportuno, anche per l’anno 2008 applicare ai suddetti valori l’adeguamento ISTAT sulla base dei prezzi al consumo per l’intera collettività.
Constatato che il suddetto indice per il periodo Dicembre 2006 a Dicembre 2007 corrisponde al 2,6%, si ottengono i seguenti valori.
FRAZIONE |
VALORE MEDIO AL MQ ANNO 2007 |
INDICE ISTAT |
VALORE MEDIO AL MQ ANNO 2007 |
Usella – Carmignanello |
Euro 53,86 |
2.6% |
Euro 55,26 |
Migliana |
Euro 43,07 |
2.6% |
Euro 44,18 |
Gavigno, Fossato e Cantagallo |
Euro 32,31 |
2.6% |
Euro 33,15 |
Luicciana, La Villa e Santo Stefano |
Euro 37,68 |
2.6% |
Euro 38,65 |
Gricigliana – Cambiaticcio |
Euro 43,08 |
2.6% |
Euro 44,20 |
Si ricorda che la presente stima fa salva la possibilità di quest’Amministrazione di attribuire valori diversi per casi particolari.
Cantagallo, lì 21.03.2008
IL RESPONSABILE DELL’AREA n.5
(Arch. Renzo Giuntini)