VERSAMENTO

Non si deve più versare l’imposta:

a) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, intendendosi tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica;

b) per le pertinenze dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, intendendosi tali le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C2 (cantine e locali di deposito), C6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C7 (tettoie chiuse o aperte, posti auto), senza limite di numero;

c) per l’unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il primo grado, ovvero  in linea collaterale entro il secondo grado (genitore-figlio/fratelli-sorelle) a condizione che essi le utilizzino come abitazione principale, intendendosi tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica; e a condizione che sia presentata all’ufficio tributi di questo Comune, apposita richiesta scritta, redatta sull’apposito modulo predisposto dall’Ufficio, entro il termine di scadenza del 31/12/2010. Annualmente il contribuente è tenuto a confermare o meno il persistere del comodato. La mancata presentazione della conferma annuale del comodato nel termine indicato, comporta la perdita del diritto all’esenzione e quindi la tassazione dell’immobile ad aliquota ordinaria.

Chi deve continuare a versare l’imposta come abitazione principale:

Non godono dell’esenzione le unità immobiliari che, pur essendo utilizzate come abitazione principale , sono classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. Le stesse continuano a pagare l’ICI con l’aliquota del 5,3 per mille e con detrazione per abitazione principale di € 103,29.

LE ALIQUOTE

1)       aliquota ordinaria nella misura del 6,10 per mille;

2)       aliquota ridotta da applicare alle unità abitative destinate ad abitazione principale nella misura del 5,3 per mille;

3)       aliquota del  7 per mille per le unità immobiliari a destinazione abitativa tenute a disposizione;

4)       la misura della detrazione per abitazione principale è pari ad Euro 103,29;

5)       è stabilita in Euro 206,58 la maggiore detrazione per l’immobile adibito ad abitazione principale; tale maggiore detrazione può essere esercitata unicamente dai soggetti rispetto ai quali sono contestualmente verificate le seguenti condizioni:

a)        essere proprietari di una sola unità immobiliare sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle pertinenze di questa iscritte separatamente in catasto;

b)       essere proprietario di un’abitazione con rendita catastale (riferita all’immobile) non superiore a Euro 929,62, ivi compresa la rendita della o delle pertinenze iscritte separatamente in catasto;

c)        essere possessore di reddito familiare complessivo lordo, compreso quello dell’abitazione principale a cui si riferisce la detrazione in oggetto, riferito all’anno 2009 non superiore a quelli specificati nella seguente tabella:

n° componenti

reddito complessivo Euro

1

11.333,65

2

14.912,69

3

19.684,76

4

23.263,80

5

26.842,85

oltre 5

3.579,04 per ogni componente

I soggetti interessati ai fini dell’esercizio del diritto alla maggiore detrazione, devono presentare all’ufficio tributi di questo Comune apposita richiesta scritta, redatta su modulo predisposto dallo stesso ufficio, entro il termine di scadenza del 31/12/2010; la mancata presentazione dell’istanza nel termine indicato comporta la perdita del diritto all’agevolazione.

6)       Di stabilire in Euro 206,58 la maggiore detrazione  per l’immobile adibito ad abitazione principale in favore dei soggetti passivi nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti riconosciuti invalidi con il punteggio del 100% o soggetti  non vedenti; i contribuenti interessati  devono presentare all’ufficio tributi di questo Comune apposita richiesta scritta, con gli stessi termini e modalità di cui al precedente punto

7)       E’ confermata  per l’anno di imposta 2010, una aliquota I.C.I. ridotta al 2 per mille, in favore dei proprietari, o titolari di altro diritto reale, di beni immobili posti nella porzione di territorio denominato “centro storico” che eseguano interventi inquadrabili in una delle seguenti fattispecie, ai sensi della vigente normativa in materia urbanistica:

a)       Interventi volti al restauro e/o al risanamento conservativo di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

b)       Interventi finalizzati al restauro e/o al risanamento conservativo di unità immobiliari inserite negli elenchi degli immobili di interesse artistico o architettonico,  così  come individuati dall’art. 2 del del D.Lgs. n. 490/99;

c)       Interventi di ristrutturazione su unità immobiliari ai sensi dell’art. 4 della L. 52/99;

L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per un periodo massimo  di tre anni dalla data di inizio lavori. I soggetti interessati, devono presentare all’Ufficio Tributi apposita istanza, redatta su modelli predisposti dall’Ufficio e messi gratuitamente a disposizione, prima della data di inizio lavori, che in ogni caso dovrà essere comunicata per iscritto, ai fini dell’agevolazione in esame. la mancata presentazione dell’istanza nel termine indicato comporta la perdita del diritto all’agevolazione.

 

IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE

Agli immobili posseduti e concessi in locazione con regolare contratto di locazione registrato, oppure concessi in comodato, non rientranti nella fattispecie descritta sopra, nei quali l’inquilino abbia preso la residenza anagrafica, si applica l’aliquota nella misura ordinaria. Il contribuente è tenuto a dare comunicazione scritta della locazione e dei vari rinnovi, entro il 31/12 di ogni anno oggetto di variazione presso l’Ufficio Tributi su apposito modulo.

 

AREE FABBRICABILI

 

La tabella con i valori di riferimento aggiornati per il 2010 può essere ritirata presso l’Ufficio Tributi, oppure scaricata dal sito www.comune.ponsacco.pi.it – Servizi – Tributi – Regole per l’ICI

 

FABBRICATI FATISCENTI

 

1.Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione, dal fabbricato, delle persone, per almeno sei mesi e/o nel caso in cui il fabbricato presenti lesioni tali da costituire pericolo per le cose o le persone.

2. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall'art. 31 lett. A) e B) della Legge 5/8/1978, N° 457.

3. Si intendono tali fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:

A) Strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

B) Strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

C) Edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell’amministrazione comunale o di altre amministrazioni territoriali con le quali sia espressamente indicato che l’immobile è inagibile o inabitabile;

4. L’inagibilità o inabitabilità può essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 445/00, corredata da idonea documentazione (perizie tecniche, documentazione fotografica, provvedimenti amministrativi, ecc..) attestante i requisiti di inagibilità o inabitabilità. La dichiarazione deve essere allegata alla obbligatoria DICHIARAZIONE ICI relativa all’anno in cui si è verificata la condizione di inagibilità o inabitabilità indicando il periodo in cui sussiste la predetta condizione, che comunque non può essere inferiore ai sei mesi;

5. I fabbricati in questione non si ritengono più inagibili o inabitabili dalla data di inizio dei lavori di recupero. Gli interventi edilizi di demolizione del fabbricato o di recupero a norma dell’art. 31, comma 1, lett C), D) ed E), della Legge 5/08/1978 N° 457, rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92, ossia la base imponibile per il versamento dell’imposta è costituita dal valore dell’area edificabile con applicazione dell’aliquota per l’intero;

5. Inoltre non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature) o il mancato rilascio della certificazione di abitabilità dell’immobile da parte degli organi competenti;

7. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l’ufficio tecnico comunale e l’Azienda Sanitaria Locale, secondo le rispettive competenze.

 

LA DICHIARAZIONE ICI: COME E QUANDO

A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Tuttavia resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione quando:

- si acquisisce un immobile di categoria catastale C/6, C/2 o C/7 da destinarsi a pertinenza dell’abitazione principale;

- la presentazione della dichiarazione determina la costituzione, la variazione o la cessazione del diritto ad ottenere una riduzione dell’imposta;

- gli elementi oggetto della dichiarazione sono contenuti in atti per i quali non siano applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D.Lgs. n. 463/1997.

 

Attenzione! Nella dichiarazione dei redditi (Mod.730/2010, UNICO, etc..), nel quadro relativo ai fabbricati , per ogni immobile deve essere indicato l’importo dell’ICI dovuto nel 2009.

 

I VERSAMENTI

 

Dall’anno 2010 non si versa più al Concessionario Equitalia

 

il versamento della prima rata, pari al 50% dell’imposta dovuta deve essere effettuato entro il 16 giugno 2010 sul conto corrente postale n. 3037403 intestato a: Comune di Ponsacco - Riscossione I.C.I.- Servizi di Tesoreria; la seconda rata, pari al saldo dell’I.C.I.  dovuta per l’anno 2010, deve essere versata entro il 16 dicembre 2010; è ovviamente possibile versare l’I.C.I. dovuta per l’anno 2010 in un’unica soluzione, entro il termine del primo acconto.

Il versamento dell’imposta è altresì eseguibile mediante utilizzo del Modello F24.

 

 ATTENZIONE : Le rendite dei fabbricati vanno comunque aumentate del 5%

 

L’imposta non si versa quando l’importo complessivo annuo dovuto dal contribuente  non è superiore a € 10,33.

 

 

RIFERIMENTI UTILI

                

Sito Internet  www.comune.ponsacco.pi.it seguendo il percorso: Servizi-Tributi-Regole-Istruzioni ICI 

 

Servzio e-mail “chiedi maggiori informazioni” direttamente dal sito internet del Comune.

 

Ufficio Tributi del Comune di Ponsacco Piazza Valli n.8      

Tel. 0587/738209-210-265-208 Fax 0587/733871

 

 

 

UFFICIO TRIBUTI

COMUNE DI PONSACCO