NOTA INFORMATIVA ICI ANNO 2009

VERSAMENTO

Non si deve più versare l’imposta:

a) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, intendendosi tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica;

b) per le pertinenze dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, intendendosi tali le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C2 (cantine e locali di deposito), C6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C7 (tettoie chiuse o aperte, posti auto), senza limite di numero;

c) per l’unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il primo grado, ovvero  in linea collaterale entro il secondo grado (genitore-figlio/fratelli-sorelle) a condizione che essi le utilizzino come abitazione principale, intendendosi tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica; e a condizione che sia presentata all’ufficio tributi di questo Comune, apposita richiesta scritta, redatta sull’apposito modulo predisposto dall’Ufficio, entro il termine di scadenza del 31/12/2009. Annualmente il contribuente è tenuto a confermare o meno il persistere del comodato. La mancata presentazione della conferma annuale del comodato nel termine indicato, comporta la perdita del diritto all’esenzione.

Chi deve continuare a versare l’imposta come abitazione principale:

Non godono dell’esenzione le unità immobiliari che, pur essendo utilizzate come abitazione principale , sono classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. Le stesse continuano a pagare l’ICI con l’aliquota del 5,3 per mille.

LE ALIQUOTE

1)       aliquota ordinaria nella misura del 6,10 per mille;

2)       aliquota ridotta da applicare alle unità abitative destinate ad abitazione principale nella misura del 5,3 per mille;

3)       aliquota del  7 per mille per le unità immobiliari a destinazione abitativa tenute a disposizione;

4)       la misura della detrazione per abitazione principale è pari ad Euro 103,29;

5)       è stabilita in Euro 206,58 la maggiore detrazione per l’immobile adibito ad abitazione principale; tale maggiore detrazione può essere esercitata unicamente dai soggetti rispetto ai quali sono contestualmente verificate le seguenti condizioni:

a)        essere proprietari di una sola unità immobiliare sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle pertinenze di questa iscritte separatamente in catasto;

b)       essere proprietario di un’abitazione con rendita catastale (riferita all’immobile) non superiore a Euro 929,62, ivi compresa la rendita della o delle pertinenze iscritte separatamente in catasto;

c)        essere possessore di reddito familiare complessivo lordo, compreso quello dell’abitazione principale a cui si riferisce la detrazione in oggetto, riferito all’anno 2008 non superiore a quelli specificati nella seguente tabella:

n° componenti

reddito complessivo Euro

1

11.333,65

2

14.912,69

3

19.684,76

4

23.263,80

5

26.842,85

oltre 5

3.579,04 per ogni componente

I soggetti interessati ai fini dell’esercizio del diritto alla maggiore detrazione, devono presentare all’ufficio tributi di questo Comune apposita richiesta scritta, redatta su modulo predisposto dallo stesso ufficio, entro il termine di scadenza del 31/12/2009; la mancata presentazione dell’istanza nel termine indicato comporta la perdita del diritto all’agevolazione.

6)       Di stabilire in Euro 206,58 la maggiore detrazione  per l’immobile adibito ad abitazione principale in favore dei soggetti passivi nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti riconosciuti invalidi con il punteggio del 100% o soggetti  non vedenti; i contribuenti interessati  devono presentare all’ufficio tributi di questo Comune apposita richiesta scritta, con gli stessi termini e modalità di cui al precedente punto

7)       E’ confermata  per l’anno di imposta 2009, una aliquota I.C.I. ridotta al 2 per mille, in favore dei proprietari, o titolari di altro diritto reale, di beni immobili posti nella porzione di territorio denominato “centro storico” che eseguano interventi inquadrabili in una delle seguenti fattispecie, ai sensi della vigente normativa in materia urbanistica:

a)       Interventi volti al restauro e/o al risanamento conservativo di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

b)       Interventi finalizzati al restauro e/o al risanamento conservativo di unità immobiliari inserite negli elenchi degli immobili di interesse artistico o architettonico,  così  come individuati dall’art. 2 del del D.Lgs. n. 490/99;

c)       Interventi di ristrutturazione su unità immobiliari ai sensi dell’art. 4 della L. 52/99;

L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per un periodo di tre anni dalla data di inizio lavori. I soggetti interessati, devono presentare all’Ufficio Tributi apposita istanza, redatta su modelli predisposti dall’Ufficio e messi gratuitamente a disposizione, prima della data di inizio lavori, che in ogni caso dovrà essere comunicata per iscritto, ai fini dell’agevolazione in esame. la mancata presentazione dell’istanza nel termine indicato comporta la perdita del diritto all’agevolazione.

 

IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE

Agli immobili posseduti e concessi in locazione con regolare contratto di locazione registrato, oppure concessi in comodato, non rientranti nella fattispecie descritta sopra, nei quali l’inquilino abbia preso la residenza anagrafica, si applica l’aliquota nella misura ordinaria. Il contribuente è tenuto a dare comunicazione scritta della locazione e dei vari rinnovi, entro il 31/12 di ogni anno oggetto di variazione presso l’Ufficio Tributi su apposito modulo.

LA DICHIARAZIONE ICI: COME E QUANDO

A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Tuttavia resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione quando:

- la presentazione della dichiarazione determina la costituzione, la variazione o la cessazione del diritto ad ottenere una riduzione dell’imposta;

- gli elementi oggetto della dichiarazione sono contenuti in atti per i quali non siano applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D.Lgs. n. 463/1997.

 

Attenzione! Nella dichiarazione dei redditi (Mod.730/2008, UNICO, etc..), nel quadro relativo ai fabbricati , per ogni immobile deve essere indicato l’importo dell’ICI dovuto nel 2008.

 

I VERSAMENTI

il versamento della prima rata, pari al 50% dell’imposta dovuta deve essere effettuato entro il 16 giugno 2009 sul cc. Postale n. 8 8 6 4 5 6 0 1, intestato  a EQUITALIA CERIT S.p.A. - PONSACCO ; la seconda rata, pari al saldo dell’I.C.I.  dovuta per l’anno 2009, deve essere versata entro il 16 dicembre 2009; è ovviamente possibile versare l’I.C.I. dovuta per l’anno 2009 in un’unica soluzione, entro il termine del primo acconto.

Il versamento dell’imposta è altresì eseguibile mediante utilizzo del Modello F24.

 ATTENZIONE : Le rendite dei fabbricati vanno comunque aumentate del 5%