COMUNE DI VECCHIANO

G.M. n. 153 del 4/12/06

OGGETTO: IMPOSTA ICI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2007

omissis

DELIBERA

Di stabilire, ai sensi dell'Art: 6 del Dec. Lgs. 504/92 come modificato dall'Art. 3 Comma 53 della Legge 662/96 e dell'Art. 4 Comma 1 del Decreto Legge 08/08/1996, n° 437 convertito con modificazioni nella Legge 556/1996, le aliquote dell'imposta I.C.I. per l'anno 2006 nei seguenti limiti:

  1. 􀂾 4,0‰ per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per la relativa pertinenza così come definita ai sensi dell’art. 2 bis del Regolamento Comunale approvato con delibera Consiglio Comunale N. 53 del 06/11/2003;
  2. 􀂾 6,2‰ per gli altri immobili;
  3. 􀂾 7,0‰ per le abitazioni sfitte o comunque tenute a disposizione (classificazione catastale da A/1 ad A/9 e A/11)

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PUBBLICATA DAL 12/12/2006 AL 27/12/2006

DIVENUTA ESECUTIVA IL 23/12/2006

COMUNE DI VECCHIANO

C.C n. 12 DEL 15/3/07

OGGETTO: DISCIPLINA ORDINAMENTO TRIBUTO RELATIVAMENTE ALLE DETRAZIONI E ALLA TIPOLOGIA DI ABITAZIONE PRINCIPALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

  1. 1) di stabilire per l’anno 2007 l’aumento della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad

  1. abitazione principale del soggetto passivo da € 103,29 a € 258,23 ai sensi e per gli effetti del D.L. 11/3/1997 N. 50 convertito nella Legge 9/5/1997 N. 122 nei seguenti casi:
    1. A) soggetti passivi d’imposta componenti di un nucleo familiare il cui reddito complessivo mensile lordo non sia superiore a:
    2. - € 714,00 mensile (annuo € 9.282,00) nel caso di nuclei familiari con un solo componente;
    3. - € 924,00 mensile (annuo € 12.016,00) nel caso di nuclei familiari con due componenti;
    4. - € 1.133,00 mensile (annuo € 14.732,00) nel caso di nuclei familiari con tre componenti;
    5. - € 1.342,00 mensile (annuo € 17.450,00) nel caso di nuclei familiari con quattro componenti ;
    6. - per nuclei familiari con più di quattro componenti, per ogni componente si conteggiano in più € 210,00 mensili.

CONCORRONO alla formazione del reddito complessivo tutti i redditi assoggettabili ad IRPEF od esenti a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per quelli derivanti dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e dei familiari conviventi, nonché della relativa pertinenza, intendendo a tale proposito l’ unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole al servizio dell’abitazione principale.

Per nucleo familiare deve intendersi quello considerato ai fini anagrafici.

Debbono comunque coesistere le seguenti ulteriori condizioni:

  1. - il contribuente e/o i familiari conviventi non devono possedere, utilizzare o comunque disporre a qualsiasi titolo di ulteriori immobili oltre quelli sopra indicati – (terreni e fabbricati, esclusi i terreni agricoli di superficie inferiore a 500 mq);
  2. - l’abitazione principale deve in ogni caso essere classificata o classificabile in categorie catastali diverse da: A/1, A/7, A/8 e A/9.
    1. B) Soggetti passivi d’imposta componenti di un nucleo familiare che, pur dichiarando un reddito superiore ai limiti indicati alla lettera A), si trovino attualmente, per effetto di particolari situazioni di disagio sociale appositamente certificate dall’Assistente Sociale, a disporre di un reddito che rientra nei limiti sopraindicati.
    2. C) Soggetti passivi d’imposta nel cui nucleo familiare sono presenti portatori di

      handicap riconosciuti ai sensi della Legge 104/1992 o analoga normativa previgente equipollente ovvero invalidi con invalidità riconosciuta al 100% dalle competenti autorità sanitarie locali:

    3. - non vedenti con invalidità riconosciuta al 100%
    4. - sordomuti con invalidità riconosciuta al 100%
    5. - invalidi civili con invalidità riconosciuta al 100%
    6. - invalidi di guerra con invalidità riconosciuta al 100%
    7. - invalidi con indennità di accompagnamento .
    8. L’aumento viene concesso alle seguenti condizioni:

- il portatore di handicap o di invalidità non sia tenuto in strutture pubbliche o private;

- il reddito annuo medio pro capite dichiarabile ai fini IRPEF da ogni componente il nucleo familiare non deve essere superiore ad € 11.258,00 (non viene considerato l’eventuale reddito del portatore di handicap/invalidità se derivante da pensione sociale o indennità di

accompagnamento).

L’importo di € 11.258,00 si èleva del 25% nel caso in cui all’interno del nucleo familiare siano presenti più soggetti portatori di handicap e/o di invalidità riconosciuta al 100%.

In tutti i casi sopraelencati alle lettere A) B) C) è possibile usufruire nell’anno d’imposta 2007 dell’ulteriore detrazione a condizione che i soggetti interessati presentino:

1) DOMANDA IMPROROGABILMENTE entro il 30/09/2007.

Alla domanda dovrà essere allegata:

nel caso B) la certificazione dell’assistente sociale ;

nei casi C) la certificazione della Commissione ai sensi della Legge 104/92 o la certificazione di invalidità rilasciata dal competente organo sanitario attestante l’esistenza delle condizioni;

2) DICHIARAZIONE DI CONFERMA della sussistenza delle condizioni entro il 31/07/2008, producendo la dichiarazione dei redditi (MODELLO 730 O UNICO) per l’anno 2007 propria e dei componenti del proprio nucleo familiare ovvero il modello CUD proprio e dei componenti il proprio nucleo familiare.

Nei casi di mancata presentazione della DOMANDA entro il termine del 30/09/2007 e/o di mancata presentazione della DICHIARAZIONE DI CONFERMA entro il 31/07/2008 il contribuente DECADE dal beneficio dell’ulteriore detrazione ed agli eventuali minori pagamenti effettuati saranno applicate le sanzioni previste dall’art. 14, comma 3, del D. Lgs. 504/92 e successive modificazioni.

  1. 2) di stabilire che ai fini dell’applicazione delle aliquote I.C.I. viene considerata abitazione principale quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. Per dimora abituale, ai sensi dell’art. 43 del codice civile, si intende la residenza anagrafica. Rientrano inoltre in tale ipotesi quelle eccezionali particolari situazioni, debitamente documentate, per le quali un soggetto dimori abitualmente in un luogo diverso dalla residenza anagrafica.
  2. Pertanto viene considerata abitazione principale:

    1. - l’unità immobiliare nella quale il soggetto passivo e i suoi familiari dimorano abitualmente;
    2. - l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
    3. - l’unità immobiliare locata con contratto registrato ad una persona fisica che la utilizzi come abitazione principale (purché debitamente comunicata all’Ufficio tributi entro l’anno d’imposta in corso 31/12/2007);
    4. - l’unità immobiliare utilizzata come dimora abituale da un soggetto socio di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
    5. - alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari (purché l'assegnatario vi risieda);
    6. - l’unità immobiliare non locata posseduta da cittadini italiani non residenti nello Stato purché iscritti all’AIRE ;
    7. - l’unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado e collaterale di secondo grado purché dagli stessi utilizzata come dimora abituale (debitamente comunicata all’Ufficio tributi entro l’anno d’imposta in corso).

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PUBBLICATA DAL 27/03/2007 ALL’11/04/2007

DIVENUTA ESECUTIVA IL