ESTRATTO DEL REGOLAMENTO ICI
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - Estratto - Delibere C.C. 47 25/03/99 - C.C. 6 29/02/00 – C.C. 85 13/11/00– C.C. 17 30/03/01 –C.C.17 28/02/02- G.C. 95 28/06/02 – C. C. 49 27/03/03 |
…..Omissis……
Articolo 2 - Terreni considerati non fabbricabili
1. Le disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applicano a condizione che il lavoro effettivamente prestato all’attività agricola da parte del soggetto passivo, così come individuato dalla legge, e dei componenti il suo nucleo familiare anagrafico, fornisca un reddito non inferiore ai due terzi del reddito complessivo del nucleo familiare medesimo determinato ai fini Irpef per l’anno precedente.
Articolo 3 - Pertinenze dell’abitazione principale
1. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, se deliberata per l’abitazione principale del soggetto passivo, sono da considerare parte integrante dell’abitazione principale le relative pertinenze. Sono pertinenze le cose immobili di cui all’art. 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
2. La detrazione per abitazione principale di cui all’art. 8, commi 2 e 3 del D. lgs. 504/92, spetta in misura unica, una sola volta, per l’abitazione principale e le pertinenze che ne sono parte integrante ai sensi del comma 1.
3. L’ammontare della detrazione di cui al comma 2, che non trovi capienza nell’imposta dovuta per abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, sull’imposta dovuta per le pertinenze.
Articolo 4- Abitazioni concesse in uso gratutito
1. Ai soli fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, se deliberata per l’abitazione principale del soggetto passivo, sono da considerare abitazioni principali le unità immobiliari concesse dal soggetto passivo in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado, a condizione che vi sia assunta la residenza e salvo il potere di verifica dell’ente.
2. Ai fini dell’applicazione del comma precedente, il soggetto passivo ai fini ICI è tenuto a presentare al Comune apposita comunicazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui l’unità immobiliare è stata concessa in uso gratuito.
3. La comunicazione dovrà essere resa in forma scritta con indicazione delle generalità di tutte le parti interessate, degli identificativi catastali completi dell’immobile, della data in cui ha avuto inizio l’uso gratuito, degli estremi dell’eventuale relativo atto di concessione in uso. Il Comune mette a disposizione dei contribuenti apposito modulo di comunicazione.
4. In caso di mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 2 entro il termine ivi indicato, il beneficio previsto al comma 1 non può essere riconosciuto e, qualora indebitamente applicato dal contribuente all’atto del versamento, sarà revocato dall’ufficio in sede di verifica.
Articolo 5 - Valore delle aree fabbricabili
1. Per le aree fabbricabili il valore è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, determinato ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 .
2. Non si fa luogo ad accertamento in rettifica del valore delle aree fabbricabili quando il versamento sia stato effettuato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo la seguente tabella elaborata dal Servizio Tecnico del Comune:
VALORI RELATIVI A TERRENI EDIFICABILI (al metro quadrato)
a) RESIDENZIALE, COMMERCIALE, DIREZIONALE - Euro | |
Espansione – da lottizzare |
35,00 |
Espansione/edificabile - lotti liberi |
85,00 |
Aree Peep |
17,50 |
b) INDUSTRIALE E ARTIGIANALE | |
Espansione – da lottizzare |
23,00 |
Espansione/edificabile – lotti liberi |
50,00 |
Riduzioni:
a) per lotti di completamento di dimensioni esigue tali da rendere impossibile un’utilizzazione diretta se non attraverso asservimento della capacità edificatoria; |
- 50% |
b) per lotti di completamento inseriti in zone o aree non collegate funzionalmente e direttamente a pubblici servizi gravati da un maggior onere per opere di urbanizzazione necessarie a garantire l’allacciamento ad infrastrutture pubbliche, o gravate da servitù (es. linee aeree ENEL); |
- 20% |
3. I valori di cui al precedente comma 2 possono essere modificati periodicamente con deliberazione della giunta comunale, su proposta del Servizio Tecnico Comunale.
4. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili dal piano regolatore generale o da varianti di esso, l’imposta si applica dal momento dell’entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili in seguito a varianti apportate agli strumenti urbanistici, il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta pagata nei tre anni precedenti la definitiva approvazione della variante che ha comportato la nuova classificazione; la relativa istanza può essere presentata entro e non oltre il termine di tre anni dal predetto giorno della definitiva approvazione della variante che ha comportato la condizione di inedificabilità delle aree.
ALIQUOTE 2006
ALIQUOTE ICI ANNO 2006
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5 per mille |
Aliquota ridotta per abitazione principale : - in favore delle persone fisiche, residenti, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; - in favore dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; - per le unità immobiliari, adibite ad abitazione principale, concesse dal soggetto passivo in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado, ivi residenti; - per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; - per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata; |
3 per mille |
Aliquota ridotta : - a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della Legge 449/97, la cui efficacia è stata prorogata per l’anno 2006 dall’art. 1, comma 121, della Legge n. 266 del 23/12/2005. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori; |
4 per mille |
Aliquota ridotta : - Per gli immobili destinati all’esercizio di attività commerciali, artigianali, di lavoro autonomo e comunque svolte in locali di categoria catastale C1, C3 o A10, posti nelle zone più decentrate del territorio comunale, ossia in strade diverse da via Francesca, via Bientina, via San Michele e via Usciana rientranti in uno dei seguenti casi: a) immobili destinati all’avvio di nuove attività o relativi ad attività già esistenti e oggetto di interventi di manutenzione straordinaria; b) immobili relativi ad attività già esistenti oggetto di interventi di manutenzione ordinaria; L’aliquota è applicata nella presente misura per tre anni ed un anno, rispettivamente per gli immobili di cui alle lettere a) e b), previa presentazione di apposita denuncia di variazione ICI ai sensi della vigente normativa con allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio attestante la sussistenza dei requisiti suddetti ed indicante, rispettivamente, per gli interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria, gli estremi della pratica D.I.A. o della concessione edilizia e gli estremi della comunicazione di manutenzione ordinaria resa al Servizio Tecnico comunale; |
7 per mille |
Per gli alloggi non locati, intendendosi tali quelli sfitti per almeno 6 mesi; |
6 per mille |
Aliquota ordinaria: - per tutte le altre fattispecie non ricomprese nelle casistiche di cui sopra. A titolo di esempio: le aree fabbricabili, i terreni agricoli, le unità immobiliari date in locazione, gli immobili destinati all’esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, eccetera. |
DETRAZIONI PER L’ANNO 2006 |
Importo della detrazione: 113,50 Euro
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Detrazioni per i casi di disagio economico sociale 1.1 Soggetti ammessi e presupposti 1.1.1 Nuclei familiari composti di due pensionati ultrasessantacinquenni con valore dell’ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non superiore ad Euro 9.300,00, a condizione che il nucleo familiare, come individuato ai fini ISEE, non possieda immobili rilevanti ai fini ICI oltre l’abitazione principale e sue pertinenze; 1.1.2 Nuclei familiari composti da un solo pensionato ultrasessantacinquenne che vivono da soli con valore dell’ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non superiore ad Euro 9.300,00 a condizione che il nucleo familiare, come individuato ai fini ISEE, non possieda immobili rilevanti ai fini ICI oltre l’abitazione principale e sue pertinenze; 1.1.3 Famiglie delle quali facciano parte soggetti portatori di handicap ai sensi della L. 104/92, in condizioni di assoluta non autosufficienza permanente certificata dal servizio sanitario dell’ASL, purché tali soggetti non siano tenuti presso strutture pubbliche o private, con valore dell’ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non superiore ad Euro 11.620,00 e a condizione che il nucleo familiare, come individuato ai fini ISEE, non possieda immobili rilevanti ai fini ICI oltre l’abitazione principale e sue pertinenze. 1.2 Ammontare della detrazione. La detrazione è fissata pari ad Euro 155,00 nel caso 1.1.1, pari ad Euro 258,50 nei casi 1.1.2 e 1.1.3 1.3 Domanda e documentazione. Il beneficio della maggiore detrazione è concesso, per ogni anno, dietro presentazione al Servizio Tributi di apposita autocertificazione attestante le condizioni di cui sopra, accompagnata dalla certificazione della situazione economica equivalente, ISEE, e da documentazione attestante lo stato di portatore di handicap. La documentazione dovrà pervenire, con riferimento all’anno in corso, non oltre il 30 settembre dello stesso anno. |