Oggetto:

 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI E DETRAZIONI PER L’ANNO 2005

 

 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E

 

            Visti:

-          il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, recante al titolo I, capo I, la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili, successive modifiche e integrazioni;

-          gli articoli 6 e 8 del citato D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, recanti la disciplina della determinazione delle aliquote, anche diversificate rispetto a quella ordinaria, e delle riduzioni e detrazioni d’imposta, come modificati e integrati dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, commi 53 e 55, dal D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 58, dalla Legge 23, dicembre 1999, n. 488, articolo 30, comma 12, e dalla Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 18;

-          l’articolo 4, comma 1, del D. L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla Legge 24 ottobre 1996, n. 556, istitutivo del potere di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al quattro per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

-          l’articolo 1, comma 4 ter, del D. L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con Legge 24 marzo 1993, n. 75, ove è stabilito che per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

-          l’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, numero 662, ove è previsto che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e ritenuto avvalersi di tale previsione;

-          l’articolo 59, comma 1, lettera e, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e l’art. 4 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 25/03/99, successive modifiche ed integrazioni, in base ai quali, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta per l’abitazione principale, si considerano tali anche le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado  a condizione che vi assumano la residenza;

-          l’articolo 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ove è prevista la possibilità di fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4 per mille in relazione ad interventi di recupero edilizio come descritti dallo stesso articolo;

-          l’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che stabilisce entro la data di approvazione del Bilancio di previsione quella per deliberare le tariffe dei tributi locali;

-          il Decreto Legge  n. 314 del 30 dicembre 2004 convertito con Legge 01.03.2005, n. 26, con il quale è stato  fissato al 31/03/2005 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2005;

 

Visti inoltre:

-          il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione di C.C. numero 47 in data 25/03/99, successive modifiche e integrazioni;

-          la deliberazione di G.C. numero 43 del 26 febbraio 2004, per l’individuazione delle aliquote e delle detrazioni per l’anno 2004;

 

            Ritenuto necessario assicurare al bilancio di previsione 2005 un gettito dell’imposta atto ad  assicurare gli equilibri correnti di bilancio, mediante l’istituzione di un aliquota ordinaria pari al 6% e la conferma delle restanti aliquote e delle misure delle detrazioni – sia per abitazione principale che per i casi di disagio economico sociale – vigenti nel 2004, il tutto come risultante dall’allegato A alla presente deliberazione;

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e rilevato che per il combinato disposto degli articoli 42, comma 1, lettera f,  e 48, comma 2, del citato D. Lgs. 267/2000 la competenza in materia di deliberazioni relative alle aliquote e tariffe dei tributi spetta alla Giunta Comunale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Settore Economico Finanziario ai sensi dell’articolo 49 del citato D.Lgs. 267/2000, allegati in originale alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

 

 

 

D E L I B E R A

 

 

 

 

 

 

1.       Di approvare per l’anno 2005 le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili nelle misure risultanti dall’allegato A alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale, al fine di assicurare al bilancio di previsione 2005 un gettito atto a garantire gli equilibri correnti di bilancio;

2.       Di determinare i valori di riferimento per l’accesso alla detrazione agevolata per i casi di disagio economico sociale, in applicazione del regolamento comunale ISEE, secondo quanto indicato nella sezione detrazioni del  predetto allegato A;

3.       Di dare atto che l’esecuzione della presente deliberazione, ivi inclusa la pubblicazione per estratto in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, avverrà a cura del Funzionario Responsabile ICI, dott.ssa Cristina Buti;

4.       Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

5.       Di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari in elenco ai sensi dell’art. 125, comma 1, del citato D. Lgs. 267/2000, oltre che al messo comunale per l’affissione come da art. 124, comma 1.


 

ALLEGATO A

 

 

 

 

 

ALIQUOTE ICI ANNO 2005

 

5 per mille

 

Aliquota ridotta per abitazione principale :

 

-          in favore delle persone fisiche, residenti,  per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

-          in favore dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

-          per le unità immobiliari, adibite ad abitazione principale,  concesse dal soggetto passivo in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado, ivi residenti;

-          per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

-          per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

3 per mille

 

Aliquota ridotta :

 

-          a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della Legge 449/97. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;

 

4 per mille

Aliquota ridotta :

 

-    Per gli immobili destinati all’esercizio di attività commerciali, artigianali, di lavoro autonomo

e comunque svolte in locali di categoria catastale C1, C3 o A10, posti nelle zone più decentrate del territorio comunale, ossia in strade diverse da via Francesca, via Bientina, via San Michele e via Usciana rientranti in uno dei seguenti casi:

a)       immobili destinati all’avvio di nuove attività o relativi ad attività già esistenti e oggetto di interventi di manutenzione straordinaria;

b)       immobili relativi ad attività già esistenti oggetto di interventi di manutenzione ordinaria;

 

  L’aliquota è applicata nella presente misura per tre anni ed un anno, rispettivamente per gli immobili di cui alle lettere a) e b), previa presentazione di apposita denuncia di variazione ICI ai sensi della vigente normativa con allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio attestante la sussistenza dei requisiti suddetti ed indicante, rispettivamente, per gli interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria, gli estremi della pratica D.I.A. o della concessione edilizia e gli estremi della comunicazione di manutenzione ordinaria resa al Servizio Tecnico comunale;

 

7 per mille

Per gli alloggi non locati, intendendosi tali quelli sfitti per almeno 6 mesi;

 

6 per mille

Aliquota ordinaria:

 

-          per  tutte le altre fattispecie non ricomprese nelle casistiche di cui sopra. A titolo di       esempio: le aree fabbricabili, i terreni agricoli, le unità immobiliari date in locazione, gli immobili destinati all’esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, eccetera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETRAZIONI PER L’ANNO 2005

 

Importo della detrazione: 113,50 Euro

 

Detrazioni per i casi di disagio economico sociale

 

1.1   Soggetti ammessi e presupposti

1.1.1     Nuclei familiari composti di due pensionati ultrasessantacinquenni con valore dell’ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non superiore ad Euro 9.300,00,  a condizione che il nucleo familiare, come individuato ai fini ISEE, non possieda immobili rilevanti ai fini ICI oltre l’abitazione principale e sue pertinenze;

1.1.2     Nuclei familiari composti da un solo pensionato ultrasessantacinquenne che vivono da soli con valore dell’ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non superiore ad Euro 9.300,00 a condizione che  il nucleo familiare, come individuato ai fini ISEE, non possieda immobili rilevanti ai fini ICI oltre l’abitazione principale e sue pertinenze;

1.1.3     Famiglie delle quali facciano parte soggetti portatori di handicap ai sensi della L. 104/92, in condizioni di assoluta non autosufficienza permanente certificata dal servizio sanitario dell’ASL, purché tali soggetti non siano tenuti presso strutture pubbliche o private, con valore dell’ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non superiore ad Euro 11.620,00 e a condizione che il nucleo familiare, come individuato ai fini ISEE, non possieda immobili rilevanti ai fini ICI oltre l’abitazione principale e sue pertinenze.

 

1.2    Ammontare della detrazione.

 La detrazione è fissata pari ad Euro 155,00  nel caso 1.1.1, pari ad Euro 258,50 nei casi 1.1.2 e 1.1.3

 

1.3   Domanda e documentazione.

Il beneficio della maggiore detrazione è concesso, per ogni anno, dietro presentazione al Servizio Tributi di apposita autocertificazione attestante le condizioni di cui sopra, accompagnata dalla certificazione della situazione economica equivalente, ISEE, e da documentazione attestante lo stato di portatore di handicap. La documentazione dovrà pervenire, con riferimento all’anno in corso, non oltre il 30 settembre dello stesso anno.