DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa, di approvare le seguenti norme, aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’ICI per l’anno 2011:
1. Di confermare l’aliquota ICI ridotta nella misura del 4,8 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, da applicare esclusivamente alle fattispecie che non rientrano nell’esclusione dal pagamento dell’ICI prevista dal D.L. 93/2008 convertito con modif. dalla L.126/2008.
2. Di confermare l’aliquota ordinaria ICI nella misura del 6,8 per mille.
3. Di confermare nella misura del 7 per mille l’aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati.
4. Di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
5. Di stabilire inoltre l’elevazione della detrazione d’imposta ad € 206,58 e comunque non oltre l’importo dell’imposta dovuta, da applicare esclusivamente da parte dei soggetti passivi che rientrano nelle seguenti casistiche:
o Soggetti passivi con nucleo familiare con portatore di handicap grave individuato e certificato dalle competenti autorità sanitarie locali ai sensi della L. 104/92
o Soggetti passivi con nucleo familiare con presenza di soggetti di cui alla L. 508/88 (invalidi civili, ciechi e sordomuti)
o Soggetto passivo con nucleo familiare con invalido civile al 100%
Per questi casi il reddito ISEE dovrà essere non superiore ad €. 21.201,00
o Soggetto passivo con nucleo familiare composto esclusivamente da persone residenti che abbiano compiuto 65 anni di età (compiuti al 1° Gennaio dell’anno di imposizione ) con reddito ISEE non superiore ad €. 10.598,00
o Soggetto passivo con nucleo familiare con particolare situazione di disagio socio/economico a seguito di segnalazione effettuata dai servizi sociali con dichiarazione motivata, con reddito ISEE non superiore ad €. 4.261,00
Al fine di poter esercitare il diritto della maggiore detrazione prevista per l’anno 2010, i soggetti interessati devono attestare la sussistenza delle condizioni di fatto mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta su apposito modulo predisposto dall’Ufficio Tributi, da presentare a pena di nullità entro la data prevista per il versamento del saldo ICI (16 Dicembre 2011)
6. Di dare atto che il D.L. 27 Maggio 2008 n.93, convertito dalla L.126/2008, a decorrere dall’anno
7. Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
8. Di dichiarare, con successiva e separata votazione resa in forma palese, il presente atto immediatamente eseguibile, con voti n. 13, contrari ed astenuti nessuno, su n. 13 consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.lgs 267/2000.-