D E L I B E R A

 

Per i motivi espressi in narrativa, di approvare le seguenti norme, aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’ICI  per  l’anno 2010:

  1. Di confermare  l’aliquota ICI ridotta nella misura del 4,8 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, da applicare esclusivamente alle fattispecie che non rientrano nell’esclusione dal pagamento dell’ICI prevista dal               D.L. 93/2008 convertito con modifiche dalla L. 126/2008.
  2. Di confermare l’aliquota ordinaria ICI nella misura del 6,8  per mille.
  3. Di confermare nella misura del 7 per mille l’aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati.
  4. Di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
  5. Di stabilire inoltre l’elevazione della detrazione d’imposta ad € 206,58 e comunque non oltre l’importo dell’imposta dovuta, da applicare esclusivamente da parte dei soggetti passivi che rientrano nelle seguenti casistiche:  

-         Soggetti passivi con nucleo familiare con portatore di handicap grave individuato e certificato dalle competenti autorità sanitarie locali ai sensi della L. 104/92;

-         Soggetti passivi con nucleo familiare con presenza di soggetti di cui alla L. 508/88 (invalidi civili, ciechi e sordomuti);

-         Soggetto passivo con nucleo familiare con invalido civile al 100%;

Per questi casi il  reddito ISEE dovrà essere  non superiore ad €. 20.847,00;

-         Soggetto passivo con nucleo  familiare composto esclusivamente da persone residenti che abbiano compiuto 65 anni di età (compiuti al 1° Gennaio dell’anno di imposizione ) con reddito ISEE non superiore ad €. 10.421,00.

-         Soggetto passivo con nucleo familiare con particolare situazione di disagio socio/economico a seguito di segnalazione effettuata dai servizi sociali con dichiarazione motivata, con reddito ISEE non superiore ad €. 4.190,00.

Al fine di poter esercitare il diritto della maggiore detrazione prevista per l’anno 2010, i soggetti  interessati devono attestare la sussistenza delle condizioni di fatto mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio  redatta su apposito modulo predisposto dall’Ufficio Tributi, da presentare a pena di nullità entro la data prevista per il versamento del saldo ICI (16 Dicembre 2010).

  1. Di dare atto che il D.L. 27 Maggio 2008 n. 93, convertito dalla L.126/2008, a decorrere dall’anno 2008, ha escluso dall’Imposta Comunale sugli Immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3 del D.Lgs. 504/92.
  2. Di disporre che la presente deliberazione  sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
  3. Di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione resa in forma palese, immediatamente eseguibile con voti favorevoli n. 15, contrari e astenuti nessuno, su n. 15 Consiglieri presenti e votanti.