COMUNE  DI  CALCI                                                                                                          

                                     Provincia di Pisa

IL SINDACO

AVVERTE

      Che per l’anno 2007 con delibera C.C. n° 14 del 19/04/2007 sono state confermate le aliquote ICI dell’anno precedente nella misura del  7%° e l’aliquota ridotta al 5,3%° per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

      Le condizioni previste per il versamento sono le seguenti:

-          le pertinenze situate nello stesso stabile dell’abitazione principale usufruiscono dell’aliquota ridotta, purchè ci sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e l’utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento. Le pertinenze ubicate in edifici diversi usufruiscono dell'aliquota ridotta purchè non distino oltre 100 m. lineari dall’abitazione principale, è necessario però presentare all'ufficio tributi, entro l’anno, una dichiarazione attestante la volontà di porre il locale accessorio come pertinenza dell'abitazione principale;

-          Sono equiparate all’abitazione principale, con aliquota ridotta e detrazione:

a)      l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito del ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b)      l’abitazione concessa dal possessore  in uso gratuito a ascendenti, discendenti in linea retta e collaterali di 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale;

c)      due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che à stata presentata all’Ufficio del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime;

d)      l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.

La detrazione per abitazione principale può essere elevata dalla misura ordinaria di Euro 103,29  a Euro 258,23  per i soggetti che ne fanno richiesta, che siano in possesso di tutte le seguenti condizioni:

   1)  Nucleo familiare costituito da:

a)      due ultrasessantacinquenni che abbiano come reddito complessivo un importo non superiore a Euro 11941,54;

b)      ultrasessantacinquenne, singolo, con reddito complessivo pari a Euro 9296,26.

           Se a carico dell’ultrasessantacinquenne vi sono altri familiari il limite di reddito è ulteriormente innalzato  di Euro 2840,51per ogni familiare a carico.

   2) Abitazione appartenente alle categorie catastali A2, A3, A4 e A5;

   3) nessuno dei componenti il nucleo familiare possieda altro fabbricato su tutto il territorio nazionale, escludendo “per altro fabbricato” le pertinenze dell’abitazione principale;

   4) che l’immobile per cui viene chiesta la maggiore detrazione sia l’unica abitazione a disposizione del nucleo familiare.

           Nel calcolo del reddito devono essere inseriti tutti i redditi, anche quelli esenti ai fini Irpef, con esclusione di quelli relativi all’abitazione in proprietà e relative pertinenze. Non devono essere computate le indennità di accompagnamento. Il reddito di riferimento è il reddito imponibile percepito nell’anno precedente a quello di presentazione della richiesta.

                     L’elevazione a Euro 258,23  è concedibile anche a soggetti non ultrasessantacinquenni che presentino un’invalidità superiore o uguale al 67% e che abbiano le condizioni richieste per gli ultrasessantacinquenni.

                       L’elevazione a € 258.23 è concedibile anche nel caso di abitazioni  principali tra i cui componenti il nucleo familiare è presente un portatore di handicap, riconosciuto ai sensi della legge 104/92 che non percepisce reddito con esclusione di eventuali assegni di accompagnamento o vitalizi.

           Il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni previste per la richiesta della elevazione della detrazione da Euro 103,29  a Euro 258,23 , mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione da presentarsi all’Ufficio Tributi del Comune entro l’anno, con la stessa scadenza deve attestare la sussistenza delle condizioni previste per l’abitazione principale e l’eventuale decadenza del presupposto deve essere comunicato entro 60 giorni. Ogni anno deve essere presentata la richiesta di riduzione al 50% per inagibilità.

                                                                                                                                               IL SINDACO

Calci, 20 Aprile 2007                                                                                     Dott. Stefano Lazzerini

 

Per pagare si deve utilizzare il bollettino intestato alla G.E.T. S.p.A – PISA, sul  c/c n. 179564.

N.B.: ricordarsi di specificare  “CALCI” sull’apposito rigo.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. (L. 27.12.2006 n. 296 art.1, comma 166)

Per eventuali notizie o chiarimenti è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi tel. 050/939541/37 o

Consultare il sito internet http:// www.comune.calci.pi.it