(Deliberazione n. 19 dell'8/03/2006)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D. Lgs. n. 504/92 "Riordino della finanza degli Enti Territoriali a norma dell'art. 4 della Legge n. 421/92" e successive modifiche ed integrazioni, che ha istituito, a decorrere dall'anno 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

VISTO quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 504/92 come successivamente modificato, secondo cui l'Ente deve deliberare l'aliquota ICI da applicare per l'anno successivo entro il termine stabilito per Legge, rispettando il limite minimo e massimo indicati al comma 2 e stabilendo aliquota differenziate o agevolate rispetto a quella ordinaria per particolari categorie di immobili, come previsto dalla normativa vigente in materia;

CONSIDERATO che nel caso l'Ente non deliberi le aliquote ICI da applicare nel termine stabilito per legge, deve essere applicata l'aliquota minima del 4 per mille;

VISTO inoltre quanto disposto dall'art. 8, commi n. 2 e 3, come modificato dall'art. 3, comma 55 della Legge n. 662/96, in base al quale l'Ente può deliberare una riduzione dell'imposta per le abitazioni principali da un minimo di € 154,94= ad un massimo di € 258,23=, rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è stato adibito ad abitazione principale;

PRESO ATTO delle modifiche apportate al D. Lgs. n. 504/92 dall'art. 58 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/97, come successivamente modificato ed integrato;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'ICI approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2/99, come successivamente modificato ed integrato;

RAVVISATA pertanto la necessità di determinare le aliquote ICI da applicare per l'anno 2006, nonchè di stabilire l'entità della detrazione di cui all'art. 8, comma 3 del D. Lgs. n. 504/92, così come sostituito dall'art. 3, comma 55 della Legge n. 662/96 ed integrato dall'art. 58, comma 2 del D. Lgs. n. 446/97;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 18 del 31/01/2004, nonché le motivazioni in essa espresse, con cui sono state determinate le aliquote e la detrazione ICI da applicare per l’anno 2004, rimaste invariate anche nell’anno 2005 come determinato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 19 del 28/02/2005;

RITENUTO di dover confermare, per l’anno 2006, le aliquote e detrazioni ICI stabilite con l’atto GC n. 19/2005 sopra citato;

VISTO l’art. 1, comma 155 della Legge n. 266 del 23/12/2005 (Legge Finanziaria 2006), che dispone il differimento al 31/03/2006 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 2006, e contestualmente il termine per l’approvazione delle tariffe, delle aliquote d’imposta per i tributi ed  i servizi locali e per l’approvazione dei Regolamenti;

VISTO l’art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28/12/2001 – Finanziaria 2002, che sostituisce integralmente il comma 16 dell’art. 53 della Legge n. 388 del 23/12/2000, stabilendo che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. “f” della Legge n. 267/00, dal quale si evince che la competenza all’adozione delle delibere in materia di aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi è della Giunta Comunale;

DATO ATTO che, non comportando il presente provvedimento previsione di spesa o diminuzione di entrata, è stato richiesto e ottenuto il solo parere in ordine alla regolarità tecnica espresso da parte del Responsabile dell’Area n. 2 “Servizi Interni Economico - Finanziari”, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/00;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di Legge,

DELIBERA

1.       di richiamare e approvare tutto quanto indicato in premessa, da intendersi integralmente riportato;

2.       di determinare per l’anno 2006 n. 2 aliquote ICI, come risulta dal seguente prospetto, confermando quelle già stabilite nell’anno 2005:

- Unità Immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale:                                 5 per mille

- Aliquota ordinaria

 (altri fabbricati diversi da abit. principale, terreni agricoli e aree edificabili)             7 per mille

3.       di determinare, inoltre, per l'anno 2006 in € 155,00= la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, confermando il valore già stabilito nell’anno 2005;

4.       di trasmettere, in virtù di quanto disposto dal comma 2 dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, e rispettando le modalità dettate dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 3/DPF del 16/04/2003, copia del presente atto alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, per la relativa pubblicazione;

5.       di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile.