PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

DELIBERA CC N° 16 DEL 26 FEBBRAIO 2008

 

1) di stabilire per l'anno 2008 l’aliquota ordinaria I.C.I. nella misura  unica del 7 per mille e stabilendo contestualmente sia la conferma della riduzione della medesima al 4,5 per mille limitatamente all'abitazione principale sia una riduzione della stessa al 2 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 431/98  sia una riduzione della stessa al 5,5 per mille per gli immobili concessi in uso gratuito  a parenti in linea retta fino al secondo grado e in linea collaterale fino al secondo grado e adibiti ad abitazione principale dal comodatario; si ritiene inoltre opportuno stabilire una aliquota ridotta al 6,2 per mille per gli immobili strumentali posseduti da imprese artigiane, commercianti e piccole imprese con un numero di dipendenti inferiore a 15 e utilizzati direttamente per l’espletamento della propria attività, nonchè una maggiorazione al 9 per mille per gli alloggi non locati da oltre due anni e/o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

 

                                       PER L'ANNO 2009

 

- n° 10 del 10 febbraio 2009 ad oggetto "IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - MODIFICA DELL'ARTICOLO 4. APPROVAZIONE"
           - n° 15 del 10 febbraio 2009 con la quale vengono confermate le aliquote ICI per l'anno 2009 ai sensi dell'art. 1, comma 169, Legge 27/12/2006 n° 296.

 

                                       PER L'ANNO 2010

 

 - n° 12 del 09 marzo 2010 con la quale vengono confermate le aliquote ICI per l'anno 2010 ai sensi dell'art. 1, comma 169, Legge 27/12/2006 n° 296.