COMUNE DI PONTEDERA
COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Delibera Numero 22 del 27/01/2005
OGGETTO :IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - D. LGS. 504/92 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2005.
L’anno duemilacinque il giorno ventisette del mese di Gennaio alle ore 09:30 presso questa sede Comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello risultano i Signori :
MARCONCINI PAOLO SINDACO Presente
BARTOLI RENZO VICESINDACO Assente
SACCHINI LORIANO ASSESSORE Presente
PAMPALONI DANIELA ASSESSORE Assente
TOGNARELLI STEFANO ASSESSORE Presente
LEMMI RENATO ASSESSORE Presente
SONETTI MASSIMILIANO ASSESSORE Presente
MILLOZZI SIMONE ASSESSORE Presente
Partecipa alla riunione, ai sensi dell’art. 97, comma 4°, lettera a) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il Segretario Generale ROBERTO NAPOLETANI.
Presiede il Sig. PAOLO MARCONCINI, Sindaco.
Presenti n. 6 Assenti n. 2
Assiste alla seduta senza diritto di voto il Direttore Generale DANIELA DONATI
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504 "Riordino della Finanza degli Enti Territoriali, a norma dell'art. 4 della Legge 23/10/1992, n. 421, con il quale venne istituita, a decorrere dal 01 Gennaio 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili, e successive integrazioni e modificazioni;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 30.12.92 n. 504, come sostituito dall'art. 3 comma 53 della Legge 23.12.96 n. 66, l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, nè superiore al 7 per mille e che può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o di alloggi non locati;
Tenuto conto che ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.L. n. 437 del 8.08.96 convertito con modificazione dalla L. 24.10.96 n. 556 i Comuni possono deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari;
Ritenuto, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l'esigenza sia di reperire i mezzi necessari per assicurare i vari servizi d'istituto sia di assicurare l'equilibrio del bilancio provvisorio del corrente esercizio per l'anno 2005, procedere alla determinazione dell'aliquota I.C.I. nella misura unica del 7 per mille e stabilendo contestualmente sia la conferma della riduzione della medesima al 4,5 per mille limitatamente all'abitazione principale sia una riduzione della stessa al 3 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 431/98; si ritiene inoltre opportuno stabilire una aliquota ridotta al 6,2 per mille per gli immobili strumentali posseduti da imprese artigiane, commercianti e piccole imprese con un numero di dipendenti inferiore a 15 e utilizzati direttamente per l’espletamento della propria attività, nonchè una maggiorazione al 9 per mille per gli alloggi non locati o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
Visto il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 25/1/2001;
Visto l’elenco disposto dal CIPE con la delibera del 13 novembre 2003 nel quale il Comune di Pontedera è stato inserito fra i Comuni ad alta tensione abitativa;
Visto l’art. 2, comma 4, della Legge 9/12/1998 n. 431 che dispone che i Comuni di cui all’art.1 del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 1989, n. 61 e successive modificazioni, possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
Visto che il termine per deliberare l’approvazione delle aliquote I.C.I. coincide con il termine per l’approvazione del bilancio, 28 febbraio 2005 in base al Decreto Legge del 30/12/2004, n. 314;
Dato atto che la presente deliberazione, secondo quanto previsto dall’art. 58, comma 4 del D.Lgs. n. 446/97 sarà pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale;
Visto il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in data 24/01/2005, dal Dirigente del 4° Settore, cui è demandata la competenza del servizio proponente:
"Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n.267. La presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione d'entrata e, pertanto, non necessita di parere di regolarità contabile"
Riconosciuta la competenza della Giunta ai sensi dell’art. 48 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;
Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese;
DELIBERA
1) Di stabilire, per i motivi espressi in narrativa, per l'anno 2005, l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili nella misura del 7 per mille e stabilendo contestualmente sia una riduzione della stessa al 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, dei soci assegnatari nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale sia una riduzione della stessa al 3 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 431/98, inoltre una riduzione dell’aliquota ridotta al 6,2 per mille per gli immobili strumentali posseduti da imprese artigiane, commercianti e piccole imprese con un numero di dipendenti inferiore a 15 e utilizzati direttamente per l’espletamento della propria attività, nonché una maggiorazione al 9 per mille per gli alloggi non locati o posseduti in aggiunta all'abitazione principale per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
2) Di prevedere le rispettive somme all'apposito Capitolo della parte Entrata 1110 "Imposta Comunale sugli Immobili" del Bilancio Provvisorio del Corrente Esercizio 2005 nell'importo presunto di EURO 8.100.000,00;
3) Di provvedere altresì al momento della contabilizzazione degli introiti, che il concessionario versa all'Amministrazione Comunale in modo compensativo ad evidenziare il relativo compenso dovuto per legge al rispettivo intervento 1014320/510 della parte spesa;
4) Di incaricare l'Ufficio Tributi di dare ampia informazione alla Cittadinanza oltre che con l'ausilio di Manifesti, mediante pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58, comma 4, del D.Lgs. n. 446/97;
5) Di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi del comma 1 dell’art.49 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;
6) Di prendere atto che il Dirigente ha dichiarato che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e pertanto non necessita del parere di regolarità contabile;
7) Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Ufficio Ragioneria e Ufficio Tributi;
Indi,
Con successiva votazione unanime favorevole espressa in forma palese;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 al fine di rendere più incisiva l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.