PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE 

 

COMUNE DI VICOPISANO


(Provincia di PISA)



L’anno duemilaundici, il giorno trentuno del mese di marzo


omissis …

IL CONSIGLIO COMUNALE

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DELIBERA

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omissis …


1) Di stabilire per l’anno 2011 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure (invariate rispetto all’anno precedente), per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente:

  1. per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata o classificabile nelle categorie catastali A1, A8 e A9 del soggetto passivo: 4,5%o (quattro virgola cinque per mille);

  2. per tutte le altre unità immobiliari: 6,6%o (sei virgola sei per mille);


2) Di stabilire, altresì, anche per l’anno 2011, un’aliquota agevolata pari al 2%o (due per mille) su richiesta dell’interessato per i casi previsti dall’art.1, comma 5, della legge 27.12.1997 n. 449, che si riportano integralmente:

a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari di interesse artistico o architettonico localizzate nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori”;


3) Di stabilire che i contribuenti che, per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, previste a norma dell’art. 8 del richiamato Regolamento I.C.I. e dall’art.1 D.L. 93/2008 convertito in L. 126/2008, si avvarranno dell’aliquota agevolata per le abitazioni classificate o classificabili nelle categorie catastali A1, A8 e A9 o dell’esenzione per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A2, A3, A4 e A5, al fine del relativo ottenimento, presentino all’Ufficio Tributi entro il 31 dicembre dell’anno di competenza, una comunicazione scritta contenente le indicazioni stabilite in premessa, che qui si intendono riportate integralmente. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora detta condizione rimanga invariata;


4) Di aumentare per l’anno 2011 da € 103,291 (L. 200.000) a € 258,228 (L. 500.000) la detrazione dell’I.C.I. dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione solo per i seguenti soggetti:

  1. per i soggetti passivi con età superiore a 65 anni (sessantacinque) con reddito familiare complessivo medio fino a € 7.010,00 per ogni componente il nucleo familiare, elevato a € 10.273,00 nel caso di unico componente il nucleo familiare, con le prescrizioni indicate in premessa che qui si intendono riportate integralmente;

  2. per i soggetti passivi di qualsiasi età che possiedono nell’ambito familiare solo un unico reddito da lavoro dipendente o assimilato con un limite di reddito complessivo di € 7.010,00 per ogni componente il nucleo familiare e con le prescrizioni indicate in premessa, che qui si intendono riportate integralmente;

  3. per i soggetti passivi nel cui nucleo familiare è residente effettivamente un portatore di handicap certificato dalla legge 5.2.1992, n.104 e/o invalido al 100%, a condizione che lo stesso portatore di handicap e/o invalido non percepisca altro reddito oltre a pensione sociale o vitalizio aventi causa dalla condizione di handicap e/o invalidità;


  1. Di precisare che gli interessati, al fine di ottenere la suddetta agevolazione, dovranno produrre all’Ufficio Tributi del Comune una autocertificazione relativa alla quantificazione dei redditi o alla quantificazione dei redditi e condizione di handicap e/o invalidità entro il 31.10.2011;


Si attesta che quanto sopra riportato è conforme a quanto contenuto nella deliberazione del Consiglio comunale n. 15 in data 31.03.2011.


Vicopisano, 09/06/2011