- LA GIUNTA COMUNALE -
Visti e richiamati:
a) il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 di riordino della finanza degli Enti Territoriali a norma dell’art. 4 della Legge 23.10.1992 n. 421, il quale, dall’art. 1 all’art. 18 – Capo I° - Titolo I° -, disciplina l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) a decorrere dal 1° Gennaio 1993;
b) l’art. 3, commi da 53 a 59, della Legge 23.12.1996 n. 662 che ha sostituito gli artt. 6 e 8 del citato D.Lgs. 504/92 ed ha dettato altre norme in materia di I.C.I., a decorrere dall’anno 1997;
c) l’art. 3 del D.L. 11.3.1997 n. 50 convertito in L. 9.5.1997 n. 122, che ha aggiunto al predetto art. 8, comma 3, D.Lgs. 504/92 la facoltà di aumentare la detrazione di € 103,291, (L. 200.000), “anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale”;
d) l’art. 58 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, di istituzione IRAP e di riordino dei tributi locali, che ha sostituito l’art. 3 e modificato gli articoli 5, 8, 9 e 13 del richiamato D.Lgs. 504/92, a decorrere dall’1.1.1998;
e) il D.Lgs. 30.12.1999 n. 506 che ha modificato il D.Lgs. 446/97;
f) il Regolamento per l’applicazione dell’ I.C.I. approvato con atto Consiglio Comunale n. 87 del 30.12.1998, esecutivo, in vigore dal 1.1.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
g) l’art. 1, comma 5, della Legge, collegata alla Finanziaria 1998, n. 449 del 27.12.1997 che prevede la possibilità di aliquote I.C.I. agevolate per proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili e per altre tipologie di interventi, sempre con decorrenza 1.1.1998;
h) l’art. 1, comma 155, della Legge 23.12.2005 n. 266 ove è stabilito che il termine previsto per deliberare il Bilancio di Previsione 2006 è differito al 31.3.2006;
i) l’art. 27, comma 8, della Legge Finanziaria 2002, n. 448 del 28.12.2001, il quale stabilisce che le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
Rilevato che l’articolo 42, punto f) del TUEL D.Lgs. 18.8.2000 n.267 attribuisce al Consiglio la competenza a deliberare l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, che competono in modo residuale alla Giunta;
Vista la deliberazione G.C. n. 29 del 09.03.2005, esecutiva con la quale sono state stabilite le aliquote e le detrazioni I.C.I. per l’anno 2005, nel modo seguente:
a) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: 4,5 %o;
b) per tutte le altre unità immobiliari: 6,6 %o;
c) per unità immobiliari previste dall’art. 1, comma 5, della Legge 27.12.1997 n. 449 (oggetto di interventi di recupero in quanto inagibili o inabitabili, ecc.): 2%o per la durata di 3 anni dall’inizio dei lavori;
d) detrazione da € 103,291, (L. 200.000), a € 258,228 (L. 500.000), per particolari casi di disagio economico e sociale;
Vista la deliberazione C.C. n. 15 del 30.3.2005, esecutiva, con la quale sono state confermate le detrazioni ICI per l’anno 2005, nel modo seguente:
a) detrazione da € 103,291 (L. 200.000), a € 258,228 (L. 500.000), per particolari casi di disagio economico e sociale;
Rilevato che per l’anno 2006 si reputa opportuno confermare sia l’aliquota per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo al 4,5 %o che l’aliquota per tutte le altre unità immobiliari al 6,6%o e riadottare l’aliquota agevolata del 2%o per i recuperi previsti al richiamato art. 1, comma 5 L. 449/97, per le motivazioni di seguito elencate:
· il mantenimento dei servizi essenziali erogati alla cittadinanza impone nella parte Uscita del Bilancio 2006 l’iscrizione dei costi obbligatori ricorrenti (quale Energia Elettrica, manutenzioni ordinarie, erogazione agli Enti partecipati per l’effettuazione dei servizi affidati) che ogni anno subiscono un naturale aumento dovuto al tasso inflattivo e ad altri fattori oggettivi;
· l’Amministrazione Comunale nella fase di stesura del Bilancio 2006 ha iscritto gli stanziamenti in uscita contenendo al massimo tali costi, ma per alcuni un seppur lieve aumento rispetto all’esercizio precedente ha dovuto iscriverlo per non creare gravi disagi o addirittura interruzioni allo svolgimento dei vari servizi nel corso della gestione 2006;
· le rate di ammortamento dei mutui contratti dall’esercizio 1994 in poi sono a totale carico del Bilancio Comunale, senza alcun contributo da parte dello Stato o di altri Enti;
· i trasferimenti erariali sono invariati;
· la scelta dell’aliquota agevolata al 2%o per i particolari casi di interventi di recupero di patrimonio edilizio è stata effettuata per favorire il recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o di interesse artistico e architettonico, ai fini di un miglioramento generale del patrimonio edilizio ed abitativo;
· la scelta di adottare due sole aliquote I.C.I. è stata effettuata sia per contenere al massimo le difficoltà in sede applicativa ed operativa da parte del contribuente, che per contenere maggiormente il costo di tale imposta per l’unità immobiliare destinata ad abitazione;
· il richiamato Regolamento I.C.I., in vigore dall’1.1.1999, anche nel 2006 ridurrà il peso dell’imposta su determinate categorie di soggetti;
· l’introito per I.C.I. non può essere inferiore all’anno precedente in quanto, trattandosi della fonte principale di finanziamento del Bilancio corrente; in difetto, verrebbe compromesso l’equilibrio economico e finanziario del Bilancio 2006 ed il funzionamento dei servizi essenziali;
Relativamente alla detrazione dell’I.C.I. dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi del 3° comma art. 8 del D.Lgs. 504/92, come modificato ed integrato dalle successive Leggi, la stessa sarà determinata per l’anno 2006 dal Consiglio Comunale.
Rilevato che l’aliquota ridotta al 4,5%o vale anche per le pertinenze delle abitazioni principali nei termini regolamentati dall’art. 6 del richiamato Regolamento I.C.I., nonché la stessa è valida ai fini delle agevolazioni concesse con l’art. 8 del predetto Regolamento per abitazioni in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado;
Ritenuto opportuno di stabilire che i contribuenti che si avvarranno dell’aliquota agevolata prevista a norma dell’art. 8 del richiamato Regolamento I.C.I. (Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado), al fine del relativo ottenimento, presentino all’Ufficio Tributi entro il 31 Dicembre dell’anno di competenza, una comunicazione scritta contenente l’indicazione sia del grado di parentela che degli estremi catastali degli immobili oggetto della suddetta agevolazione, al fine di consentire i dovuti controlli da parte dell’Ufficio Tributi e la relativa concessione dell’agevolazione. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora detta condizione rimanga invariata;
Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di atto deliberativo, a norma dell’art. 49 – 1° comma – del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, dal Responsabile dei Tributi e dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica;
Visto il TUEL D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Vista la Legge Finanziaria 2006 n. 266 del 23/12/2005;
Con voti unanimi, resi e riscontrati nei modi di legge,
DELIBERA
1. Di stabilire per l’anno 2006 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure, per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente:
a) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: 4,5%o (quattro virgola cinque per mille);
b) per tutte le altre unità immobiliari: 6,6%o (sei virgola sei per mille);
2. Di stabilire, altresì, anche per l’anno 2006, un’aliquota agevolata pari al 2%o (due per mille) per i casi previsti dall’art. 1, comma 5, della Legge 27.12.1997 n. 449, che si riportano integralmente:
“ a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori”;
3. Di stabilire che i contribuenti che si avvarranno dell’aliquota agevolata prevista a norma dell’art. 8 del richiamato Regolamento I.C.I. (Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado), al fine del relativo ottenimento, presentino all’Ufficio Tributi entro il 31 Dicembre dell’anno di competenza, una comunicazione scritta contenente le indicazioni stabilite in premessa, che qui si intendono riportate integralmente. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora detta condizione rimanga invariata;
4. Di prendere atto che la suddetta imposta verrà applicata e gestita in base alle disposizioni contenute negli artt. 1/18 del Capo I° - Titolo I° - del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, integrato dalle Leggi successive;
5. Di disporre che successivamente alla intervenuta esecutività, il presente atto venga trasmesso al Dipartimento per le Politiche Fiscali Ufficio del Federalismo Fiscale del Ministero dell’ Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 52, secondo comma, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, insieme con la richiesta di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17.4.1998 del Ministero delle Finanze; sarà inoltre pubblicato sul sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze, come previsto dal Decreto 31.5.2002 in GU 5.6.2002 n. 130;
6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, dopo aver effettuato una separata ed unanime votazione.
7. Di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento i servizi 1 e 2 per quanto di rispettiva competenza;
8. Di comunicare l’adozione del presente atto, contestualmente all’affissione all’Albo, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.