Comune di Vicopisano (PI)
delibera della Giunta Comunale n. 29 del 9 Marzo 2005, avente per oggetto: Imposta Comunale sugli
Immobili (ICI) - Determinazione aliquote per l'anno 2005.
- LA GIUNTA COMUNALE -
DELIBERA
1. Di stabilire per l’anno 2005 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle
seguenti misure, per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano
integralmente:
a) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo:
4,5%o(quattro virgola cinque per mille);
b) per tutte le altre unità immobiliari:
6,6%o (sei virgola sei per mille);2. Di stabilire, altresì, anche per l’anno 2005, un’aliquota agevolata pari al
2%o (due permille) per i casi previsti dall’art. 1, comma 5, della Legge 27.12.1997 n. 449, che si
riportano integralmente:
" a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari di
interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla
realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di
sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di
detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori";
3. Di stabilire che i contribuenti che si avvarranno dell’aliquota agevolata prevista a norma
dell’art. 8 del richiamato Regolamento I.C.I. (Abitazioni concesse in uso gratuito a
parenti in linea retta fino al primo grado), al fine del relativo ottenimento, presentino
all’Ufficio Tributi entro il
31 Dicembre di ogni anno, una comunicazione scrittacontenente le indicazioni stabilite in premessa, che qui si intendono riportate
integralmente.
La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualoradetta condizione rimanga invariata
;Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 30 Marzo 2005, avente per oggetto:
Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) - Determinazione detrazioni per l'anno 2005.
IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA
1) di aumentare per l’anno 2005 da € 103,291 (L. 200.000) a
€ 258,228 (L. 500.000) ladetrazione dell’I.C.I. dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione solo per i seguenti soggetti:
a) per i soggetti passivi con età superiore a 65 anni (sessantacinque) con reddito
familiare imponibile medio fino a € 6.242,00 per ogni componente il nucleo familiare,
elevato a € 9.149,00 nel caso di unico componente il nucleo familiare, con le
prescrizioni indicate in premessa che qui si intendono riportate integralmente;
b) per i soggetti passivi di qualsiasi età che possiedono nell’ambito familiare solo un
unico reddito da lavoro dipendente o assimilato con un limite di reddito imponibile di €
6.242,00 per ogni componente il nucleo familiare e con le prescrizioni indicate in
premessa, che qui si intendono riportate integralmente;
c) per i soggetti passivi nel cui nucleo familiare è residente effettivamente un portatore
di handicap certificato dalla legge 5.2.1992, n.104 e/o invalido al 100%, a condizione
che lo stesso portatore di handicap e/o invalido non percepisca altro reddito oltre a
pensione sociale o vitalizio aventi causa dalla condizione di handicap e/o invalidità;
2) di precisare che gli interessati, al fine di ottenere la suddetta agevolazione, dovranno
produrre all’Ufficio Tributi del Comune una autocertificazione relativa alla quantificazione
dei redditi o alla quantificazione dei redditi e condizione di handicap e/o invalidità entro il
31.10.2005
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