Comune di Vicopisano (PI)

delibera della Giunta Comunale n. 29 del 9 Marzo 2005, avente per oggetto: Imposta Comunale sugli

Immobili (ICI) - Determinazione aliquote per l'anno 2005.

- LA GIUNTA COMUNALE -

DELIBERA

1. Di stabilire per l’anno 2005 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle

seguenti misure, per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano

integralmente:

a) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: 4,5%o

(quattro virgola cinque per mille);

b) per tutte le altre unità immobiliari: 6,6%o (sei virgola sei per mille);

2. Di stabilire, altresì, anche per l’anno 2005, un’aliquota agevolata pari al 2%o (due per

mille) per i casi previsti dall’art. 1, comma 5, della Legge 27.12.1997 n. 449, che si

riportano integralmente:

" a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari di

interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla

realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di

sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di

detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori";

3. Di stabilire che i contribuenti che si avvarranno dell’aliquota agevolata prevista a norma

dell’art. 8 del richiamato Regolamento I.C.I. (Abitazioni concesse in uso gratuito a

parenti in linea retta fino al primo grado), al fine del relativo ottenimento, presentino

all’Ufficio Tributi entro il 31 Dicembre di ogni anno, una comunicazione scritta

contenente le indicazioni stabilite in premessa, che qui si intendono riportate

integralmente. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora

detta condizione rimanga invariata;

Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 30 Marzo 2005, avente per oggetto:

Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) - Determinazione detrazioni per l'anno 2005.

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

1) di aumentare per l’anno 2005 da € 103,291 (L. 200.000) a € 258,228 (L. 500.000) la

detrazione dell’I.C.I. dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del

soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo

dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione solo per i seguenti soggetti:

a) per i soggetti passivi con età superiore a 65 anni (sessantacinque) con reddito

familiare imponibile medio fino a € 6.242,00 per ogni componente il nucleo familiare,

elevato a € 9.149,00 nel caso di unico componente il nucleo familiare, con le

prescrizioni indicate in premessa che qui si intendono riportate integralmente;

b) per i soggetti passivi di qualsiasi età che possiedono nell’ambito familiare solo un

unico reddito da lavoro dipendente o assimilato con un limite di reddito imponibile di €

6.242,00 per ogni componente il nucleo familiare e con le prescrizioni indicate in

premessa, che qui si intendono riportate integralmente;

c) per i soggetti passivi nel cui nucleo familiare è residente effettivamente un portatore

di handicap certificato dalla legge 5.2.1992, n.104 e/o invalido al 100%, a condizione

che lo stesso portatore di handicap e/o invalido non percepisca altro reddito oltre a

pensione sociale o vitalizio aventi causa dalla condizione di handicap e/o invalidità;

2) di precisare che gli interessati, al fine di ottenere la suddetta agevolazione, dovranno

produrre all’Ufficio Tributi del Comune una autocertificazione relativa alla quantificazione

dei redditi o alla quantificazione dei redditi e condizione di handicap e/o invalidità entro il

31.10.2005;