OGGETTO: Aliquote e detrazione ICI 2010

 

“ O m i s s i s “

 

 

D E L I B E R A

 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 

2) Di approvare per l’anno 2010  le aliquote e le detrazioni Imposta Comunale Immobili (ICI), nelle seguenti misure:

 

ALIQUOTE:

 

A)  Aliquota  ridotta 4,00 (quattro) per mille per le seguenti unità immobiliari:

-       abitazione principale di proprietà del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella della residenza anagrafica

-       abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

-         alloggio regolarmente assegnato in locazione abitativa dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;

-         abitazione concessa in uso gratuito dal possessore e destinata ai parenti in linea retta e collaterale fino al   secondo grado; 

-         abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

 Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parte integrante dell'abitazione principale, nel numero massimo di una,  le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che:

a) il proprietario o titolare anche se in quota parte di diritto reale di godimento dell'abitazione nella quale  risiede sia proprietario o titolare anche se in quota parte di diritto reale di godimento della pertinenza;     

b) le pertinenze risultino classificate catastalmente nelle categorie catastali C06 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C02 (cantine,e locali di deposito), C07 (tettoie chiuse o aperte)  e siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore dall’edificio di 100 metri lineari, intendendosi con ciò il percorso più breve per raggiungere la pertinenza dall’abitazione principale.

c) siano utilizzate direttamente dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte) che usufruisce delle agevolazioni previste per l’abitazione principale di residenza e che dunque è tenuto al pagamento dell’imposta per l’abitazione principale di residenza e, quindi, con l’esclusione di quelli immobili che pur essendo di categoria catastale C06, C02, C07 sono utilizzati da soggetti diversi rispetto al proprietario dell’abitazione principale;

d) le pertinenze in quanto tali siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione;

    

B) Aliquota  ordinaria 7,00 (sette) per mille per le seguenti unità immobiliari:

 tutti gli immobili (fabbricati ed aree), ad eccezione di quelli soggetti alle aliquote di cui al precedente  punto A)

DETRAZIONE D’IMPOSTA:

 

La detrazione d’imposta  è fissata in Euro 104,00 per le seguenti unità immobiliari:

a)  abitazione principale di proprietà del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella della residenza anagrafica

b)  abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

c)  abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;

d) alloggio regolarmente assegnato in locazione abitativa dagli Istituti Autonomi per le case Popolari

e)  abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

           

Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e  della detrazione d’imposta,  dall’anno 2008,  il soggetto passivo  che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota e la detrazione previste per l’abitazione principale, in proporzione alla quota posseduta. Tali   disposizioni  si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare, in questo comune,  del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione.

 

3) Di prendere atto del dettato normativo del Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008, pubblicato sulla G.U. n. 124 del 28/05/2008, ed in particolare l’art 1:

Art. 1 “Esenzione ICI prima casa”,  che ha previsto, che “a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’Imposta Comunale sugli Immobili di cui al D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo”, dando atto altresì:

-         che dell’esenzione in esame potranno beneficiare altresì le pertinenze dell’abitazione principale;

-         che la   disposizione  agevolativa  si applica  a tutte  le abitazioni principali ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 alle quali, comunque, continua ad essere riconosciuta la detrazione di base di Euro 104,00.

-         che l’esenzione è riconosciuta altresì:

* alle unità immobiliari (inclusa pertinenza) appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;

* alla casa coniugale (inclusa pertinenza) del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non ne risulta assegnatario, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

* abitazione (inclusa pertinenza) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

* abitazione (inclusa pertinenza ) concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado.

* che per quanto riguarda l’abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata, l’imposta continuerà ad essere dovuta con l’applicazione dell’aliquota del 7 per mille con detrazione di Euro 104,00.

 

4) Di dare mandato al Responsabile dell’Area 1 – Amministrativa, Alessandro Fattorini, del compimento  degli atti conseguenti all’attuazione del presente deliberato:

 

“ O m i s s i s “