OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (ICI): aliquote e detrazioni anno 2008.
IL SINDACO
Illustra il punto e precisa che l’aliquote ICI sono rimaste invariate rispetto all’anno scorso
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la legge 23.10.1992 n. 421, contenente la delega al governo per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Vista il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni che disciplina l'imposta comunale sugli immobili;
Visto l'art. 4 del D.L. 8-8-1996, n. 437, convertito con modificazioni con L. 24-10-1996, n. 556;
Visto il Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446 e successive modificazioni;
Vista la legge 27-12-1997, n. 449;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Dato atto che l'art. 42 del D. Lgs. 18-8-2000, n. 267, tra le attribuzioni del Consiglio Comunale prevede l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
Rilevato tuttavia che l'art. 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) ha modificato l'art. 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, disponendo che è competente del Consiglio Comunale la determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili;
Dato atto che per l'anno 2008 il termine per la deliberazione delle aliquote dell'imposta è fissato al 31.03.2008 e cioè nel termine per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 54, del D.Lgs. 446/97 così come modificato dall'art. 54 della L. 388/2000;
Atteso:
- che per l’anno 2007 l’aliquota per l’Imposta Comunale Immobili (ICI) venne fissata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27.01.2007 nelle seguenti misure:
A) Aliquota ridotta 4,00 (quattro) per mille:
a) abitazione principale di proprietà del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella della residenza anagrafica
b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
c) abitazione concessa in comodato gratuito dal possessore ai suoi familiari, limitatamente alla relazione di parentela in linea retta di 2° grado
d) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
B) Aliquota ordinaria 7,00 (sette) per mille per le seguenti unità immobiliari:
tutti gli immobili (fabbricati ed aree), ad eccezione di quelli soggetti alle aliquote di cui al precedente punto A)
- che con la predetta deliberazione venne altresì determinata in 104,00 la detrazione per l’abitazione principale;
Valutati gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalita’ di attuazione stabilite dall’Ente in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilita’ da prestare alla popolazione;
Atteso che in presenza di un fabbisogno economico-finanziario già predeterminato alla data attuale, emerge l’opportunità di confermare, per l’anno 2008, le aliquote e le detrazioni vigenti nell’anno 2007, il tutto come specificatamente di seguito evidenziato:
ALIQUOTE:
A) Aliquota ridotta 4,00 (quattro) per mille per le seguenti unità immobiliari:
- abitazione principale di proprietà del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella della residenza anagrafica
- abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- alloggio regolarmente assegnato in locazione abitativa dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
- abitazione concessa in uso gratuito dal possessore e destinata ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado;
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parte integrante dell'abitazione principale, nel numero massimo di una, le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che:
a) il proprietario o titolare anche se in quota parte di diritto reale di godimento dell'abitazione nella quale risiede sia proprietario o titolare anche se in quota parte di diritto reale di godimento della pertinenza;
b) le pertinenze risultino classificate catastalmente nelle categorie catastali C06 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C02 (cantine,e locali di deposito), C07 (tettoie chiuse o aperte) e siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore dall’edificio di
c) siano utilizzate direttamente dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte) che usufruisce delle agevolazioni previste per l’abitazione principale di residenza e che dunque è tenuto al pagamento dell’imposta per l’abitazione principale di residenza e, quindi, con l’esclusione di quelli immobili che pur essendo di categoria catastale C06, C02, C07 sono utilizzati da soggetti diversi rispetto al proprietario dell’abitazione principale;
d) le pertinenze in quanto tali siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione;
B) Aliquota ordinaria 7,00 (sette) per mille per le seguenti unità immobiliari:
tutti gli immobili (fabbricati ed aree), ad eccezione di quelli soggetti alle aliquote di cui al precedente punto A)
DETRAZIONE D’IMPOSTA:
La detrazione d’imposta è fissata in Euro 104,00 per le seguenti unità immobiliari:
a) abitazione principale di proprietà del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella della residenza anagrafica
b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
c) abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;
d) alloggio regolarmente assegnato in locazione abitativa dagli Istituti Autonomi per le case Popolari
e) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Ritenuto che dall’anno 2008 il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota e la detrazione previste per l’abitazione principale, in proporzione alla quota posseduta. Le suddette disposizioni si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare, in questo comune, del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione.
Preso atto delle iscrizioni contabili contenute nel Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2008;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”, ed in particolare l’art. 42, lettera f);
VISTI i pareri di regolarita’ tecnica e contabile, di cui all’art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267, che si allegano;
Con voti 11 voti favorevoli e 0 contrari espressi in forma palese dagli 11 consiglieri presenti e votanti
d e l i b e r a
1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) Di approvare per l’anno 2008 le aliquote e le detrazioni Imposta Comunale Immobili (ICI), nelle seguenti misure:
ALIQUOTE:
A) Aliquota ridotta 4,00 (quattro) per mille per le seguenti unità immobiliari:
- abitazione principale di proprietà del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella della residenza anagrafica
- abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- alloggio regolarmente assegnato in locazione abitativa dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
- abitazione concessa in uso gratuito dal possessore e destinata ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado;
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parte integrante dell'abitazione principale, nel numero massimo di una, le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che:
a) il proprietario o titolare anche se in quota parte di diritto reale di godimento dell'abitazione nella quale risiede sia proprietario o titolare anche se in quota parte di diritto reale di godimento della pertinenza;
b) le pertinenze risultino classificate catastalmente nelle categorie catastali C06 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C02 (cantine,e locali di deposito), C07 (tettoie chiuse o aperte) e siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore dall’edificio di
c) siano utilizzate direttamente dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte) che usufruisce delle agevolazioni previste per l’abitazione principale di residenza e che dunque è tenuto al pagamento dell’imposta per l’abitazione principale di residenza e, quindi, con l’esclusione di quelli immobili che pur essendo di categoria catastale C06, C02, C07 sono utilizzati da soggetti diversi rispetto al proprietario dell’abitazione principale;
d) le pertinenze in quanto tali siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione;
B) Aliquota ordinaria 7,00 (sette) per mille per le seguenti unità immobiliari:
tutti gli immobili (fabbricati ed aree), ad eccezione di quelli soggetti alle aliquote di cui al precedente punto A)
DETRAZIONE D’IMPOSTA:
La detrazione d’imposta è fissata in Euro 104,00 per le seguenti unità immobiliari:
a) abitazione principale di proprietà del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella della residenza anagrafica
b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
c) abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;
d) alloggio regolarmente assegnato in locazione abitativa dagli Istituti Autonomi per le case Popolari
e) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione d’imposta, dall’anno 2008, il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota e la detrazione previste per l’abitazione principale, in proporzione alla quota posseduta. Tali disposizioni si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare, in questo comune, del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione.
3) Di dare mandato al Responsabile dell’Area 1 – Amministrativa, Alessandro Fattorini, del compimento del compimento degli atti conseguenti all’attuazione del presente deliberato:
Quindi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con autonoma e separata votazione, con n. 11 voti favorevoli espressi in forma palese dagli 11 Consiglieri presenti e votanti
D E L I B E R A
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00.