COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa
Estratto Deliberazione Consiliare n. 24 del 30 aprile 2010
SETTORE |
SERVIZIO |
FINANZE E BILANCIO |
BILANCIO |
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE |
Imposta comunale sugli immobili. Conferma per l'anno 2010 di aliquote e detrazioni. |
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 con il quale è stata introdotta l'imposta Comunale sugli immobili a decorrere dal 1.1.1993;
Visto che ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo di cui sopra, come modificato con il comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23.12.1996, l'aliquota dell'imposta è stabilita dal Comune in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e puo' essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota puo' essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie di enti senza finalità di lucro;
Considerato che ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.Lgs 30.12.1992, n. 504, sostituito dall'art. 3 , comma 55 della legge 23.12.1966, n. 662 e successivamente integrato con l'art. 48 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, con la deliberazione con la quale vengono stabilite le aliquote, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo puo' essere ridotta fino al 50%; in alternativa l'importo di £. 200.000 previsto quale detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere stabilita in misura anche superiore a £. 500.000 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente;
Visto che ai sensi dell'art. 3 del D.L. 11.3.1997, n. 50 convertito nella legge 9.5.1997, n. 122, la predetta facoltà di aumentare la detrazione può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico - sociale, individuate con deliberazione del competente organo Comunale;
Considerato che sensi dell'art. 5 c. 1 della legge 449/97 puo' essere prevista un'aliquota agevolata dell' ICI anche inferiore al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta Comunale sugli immobili, approvato con deliberazione Consiliare n. 95 del 22.12.1999, successivamente integrato con deliberazione n. 3 del 2.3.1999 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.14 del 29.2.2000, esecutiva, n. 23 del 26.3.2003, esecutiva , n. 15 del 28.03.2007, esecutiva e n. 16 del 28.03.2008 e n. in data odierna;
Vista la deliberazione consiliare n. 7 del del 19/03/2009, esecutiva, con la quale sono state stabilite aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2009;
Visto l'art. 1 commi 1-6 del D.L. 27.5.2008, n. 93 convertito nella legge 24.07.2008, n. 126 con il quale è stata prevista a decorrere dall'anno 2008 l'abolizione dell'imposta comunale sugli immobili sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del D.L n. 93 stesso, con esclusione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A1 - A8 - A9;
Visto l'art. 1 comma 7 del D.L. 27.05.2008 n. 93 convertito nella legge 24.07.2008, n. 124 per il quale "dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno in funzione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli entio locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali , delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello stato"
Visto il comma 156 dell'art. 1 della legge 296/2006 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di aliquote e detrazioni ICI;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 dell'8/04/2010;
Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dal vigente Regolamento Comunale di Contabilità, dal Responsabile del Servizio e dal Dirigente del Servizio Finanziario;
Con voti favorevoli 14 e contrari 1 (Consigliere Storti Irene), resi nei modi di legge dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1. Confermare per l'anno 2010 l'aliquota ordinaria dell'imposta Comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 504/92 come modificato con l'art. 3 comma 53 della legge 662/96, nella misura del 6,0 per mille;
2. Confermare l'aliquota per l'abitazione principale in misura uguale al 4,3 per mille;
3. Confermare l'aliquota per le abitazioni non locate nella misura del 7 per mille con la seguente precisazione: si intendono "abitazioni "non locate" le unità immobiliari per le quali non sussiste, per almeno 9 mesi nell'anno di riferimento, un contratto di locazione, stipulato nelle forme di legge;
4. Confermare l'aliquota dell'ICI nella misura dell' 1 per mille per proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
5. Dare atto che l'aliquota ordinaria si applica anche anche per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione, con l'esclusione dalla norma suddetta delle Società Immobiliari di Gestione;
6. Confermare l'applicazione agli immobili ubicati nel centro storico, identificato come area compresa tra Rampa Lami, Via Puccioni, Piazza Matteotti, Via Roma, via Gramsci e il fiume Armo diversi dall'abitazione principale e assimilate ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento e dalle abitazioni non locate, l'aliquota del 5,5 per mille
7. Confermare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in Euro 113,62 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, salvo casi di particolare disagio economico - sociale come sottoindicati;
8. Dare atto che anche per l'anno 2010 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale viene aumentata ad Euro 154,93 per i soggetti che si trovano in particolari situazioni di disagio economico-sociale così individuati:
- nuclei familiari con un un indicatore ISEE fino a Euro 9296,00
- nuclei familiari di soli ultrasessantacinquenni e con indicatore ISEE fino a Euro 10845,00
- nuclei familiari costituiti da un solo soggetto ultrasessantacinquenne e con indicatore ISEE fino a Euro 11.362,00
- nuclei familiari con all'interno un soggetto portatore di handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 e con indicatore ISEE fino a Euro 11.878,00
- nuclei familiari con all'interno soggetti non autosufficienti come riconosciuti dalla legge 18/80 e con indicatore ISEE fino a Euro 11.878,00
L'agevolazione viene concessa a domanda dei soggetti interessati, corredata dalla certificazione ISEE, da presentarsi entro la scadenza della rata di saldo;
9. Con separata votazione - voti favorevoli 14 e contrari 1 (Consigliere Storti Irene), resi nei modi di legge dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti - dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.