COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO

Provincia di Pisa

 

 CONSIGLIO COMUNALE

 

DELIBERA N.7 DEL 19/03/2009

           

Oggetto:

Imposta comunale sugli immobili. Conferma per l'anno 2009 di aliquote e detrazioni vigenti nell'anno 2008.

 

L'anno duemilanove il giorno diciannove del mese di marzo alle ore   21,15 nella sala delle adunanze della sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in seduta pubblica di prima convocazione.

 

Presiede la seduta il Sig. CIAPONI  OSVALDO nella sua qualità di  Sindaco.

 

Sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

CIAPONI   OSVALDO

Presente

VALIANI   ALESSANDRO

Assente

CHIARINI   GRAZIA

Presente

QUAGLIERINI   LETIZIA

Assente

PAPERINI   LEONARDO

Presente

GIANNONI   PAOLO

Presente

DEIDDA   GIULIA

Presente

BELLINI   ALESSIO

Presente

PANCANTI   ANDREA

Presente

GUIDI   SABRINA

Presente

BERTACCA   MASSIMO

Presente

FANELLA   MASSIMO

Presente

PUCCINI   GIACOMO

Presente

SALANI   VALTER

Presente

BANCHINI   TERESA

Assente

PIERACCI   PIETRO

Presente

CAPONI   FRANCO

Presente

TANCREDI   VINCENZO

Assente

PUCCINI   STEFANO

Assente

SALOMONE   SALVATORE

Presente

RUGLIONI   GIAN LUCA

Presente

 

Assessori Extraconsiliari:

POZZOLINI   ALBERTO

Assente

 

Assiste il Sig.PELLEGRINO  ANTONIO  Segretario del Comune, incaricato della redazione del verbale.

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'ar­gomento indicato in oggetto.

Sono nominati scrutatori i consiglieri:

BELLINI  ALESSIO, PAPERINI  LEONARDO, SALOMONE  SALVATORE 


COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO

Provincia di Pisa

 

 

 

 

SETTORE

SERVIZIO

FINANZE E BILANCIO

 BILANCIO

 

 

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Imposta comunale sugli immobili. Conferma per l'anno 2009 di aliquote e detrazioni vigenti nell'anno 2008.

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 con il quale è stata introdot­ta l'imposta Comunale sugli immobili a decorrere dal 1.1.1993;

 

Visto che ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo di cui sopra, come modi­ficato con il comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23.12.1996, l'aliquo­ta dell'imposta è stabilita dal Comune in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille  e puo' essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota puo' essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie di enti senza finalità di lucro;

 

Considerato che ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.Lgs 30.12.1992, n. 504, so­stituito dall'art. 3 , comma 55 della legge 23.12.1966, n. 662 e successivamen­te integrato con l'art. 48 del D.Lgs  15.12.1997, n. 446, con la deliberazione con la quale vengono stabilite le aliquote, l'imposta dovuta per l'unità immo­biliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo puo' essere ri­dotta fino al 50%; in alternativa l'importo di £. 200.000 previsto quale detra­zione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere stabilita in misura anche superiore a £. 500.000 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuen­te;

 

Visto che ai sensi dell'art. 3 del D.L. 11.3.1997, n. 50 convertito nella leg­ge 9.5.1997, n. 122,  la predetta facoltà di aumentare la detrazione può esse­re esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico - sociale, individuate con deliberazione del com­petente organo Comunale;

 

Considerato che  sensi dell'art. 5 c. 1 della legge 449/97 puo' essere previ­sta un'aliquota agevolata dell' ICI anche inferiore al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari ina­gibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di inte­resse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente al­le unità immobiliari oggetto di  detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

 

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta Comunale sugli immobili, approvato con deliberazione Consiliare n. 95 del 22.12.1999, successivamente integrato con deliberazione n. 3 del 2.3.1999 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.14 del 29.2.2000, esecutiva,  n. 23 del 26.3.2003, esecutiva , n. 15  del 28.03.2007, esecutiva e n. 16 del 28.03.2008;

 

Vista la deliberazione consiliare n. 18 del  del 28.2.2008, esecutiva,  con la quale sono state stabilite  aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2008;

 

Visto l'art. 1 commi 1-6  del D.L. 27.5.2008, n. 93  convertito nella legge 24.07.2008, n. 126 con il quale è stata prevista a decorrere dall'anno 2008 l'abolizione dell'imposta comunale sugli immobili sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale  nonché quelle ad esse assimilate  dal Comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del D.L n. 93 stesso, con esclusione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A1 - A8 - A9;

 

Visto l'art. 1 comma 7 del D.L. 27.05.2008 n. 93 convertito nella legge 24.07.2008, n. 124 per il quale "dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno in funzione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli entio locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali , delle aliquote ovvero delle maggiorazioni  di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello stato"

 

Visto il comma 156 dell'art. 1 della legge 296/2006 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di aliquote e detrazioni ICI;

 

Vista  la deliberazione della Giunta Comunale  n. 27 del 19 febbraio 2009;

 

Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dal vigente Regolamento Comunale di Contabilità, dal Responsabile del Servizio e dal Dirigente del Servizio Finanziario; 

 

Con voti favorevoli 12 e contrari 4 (Pieracci, Caponi, Salomone, Ruglioni), resi nei modi di legge dai n. 16 Consiglieri votanti dei n. 16 presenti ;

 

 

 

DELIBERA

 

 

1.     Confermare per l'anno 2009 l'aliquota ordinaria dell'imposta Comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 504/92 come modificato con l'art. 3 comma 53 della legge 662/96,  nella misura del 6,0 per mille;

 

2.     Confermare  l'aliquota per l'abitazione principale in misura uguale al 4,3 per mille;

 

3.    Confermare l'aliquota per le abitazioni non locate nella misura del 7 per mille con la seguente precisazione: si intendono "abitazioni "non locate" le unità immobiliari per le quali non sussiste, per almeno 9 mesi nell'an­no di riferimento, un contratto di locazione, stipulato nelle forme di leg­ge;

 

4.   Confermare l'aliquota dell'ICI  nella misura dell' 1 per mille per  pro­prietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ov­vero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinen­ziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota  agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

 

5.     Dare atto che l'aliquota  ordinaria si applica anche anche per i fabbrica­ti realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per og­getto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultima­zione, con l'esclusione dalla norma suddetta delle Società Immobiliari di Gestione;

 

6.   Confermare l'applicazione agli immobili ubicati nel centro storico, identificato come area compresa  tra Rampa Lami, Via Puccioni, Piazza Matteotti, Via Roma, via Gramsci e il fiume Armo diversi dall'abitazione principale e assimilate ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento e dalle abitazioni non locate, l'aliquota del 5,5 per mille

 

7.     Confermare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in Euro 113,62 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, salvo casi di par­ticolare disagio economico - sociale come sottoindicati;

 

8.    Dare atto che anche per l'anno 2009 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale viene aumentata ad Euro 154,93 per i sog­getti che si trovano in particolari situazioni di disagio economico-socia­le così individuati:

- nuclei familiari con un  un indicatore ISEE fino a Euro 9296,00

- nuclei familiari di soli ultrasessantacinquenni e con indicatore ISEE fino a Euro 10845,00

- nuclei familiari costituiti da un solo soggetto ultrasessantacinquenne e con indicatore ISEE fino a Euro 11.362,00

       - nuclei familiari con all'interno un soggetto portatore di handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 e con indicatore ISEE fino a Euro 11.878,00

        - nuclei familiari con all'interno soggetti non autosufficienti come riconosciuti dalla legge 18/80 e con indicatore ISEE fino a Euro 11.878,00

       L'agevolazione viene concessa a domanda dei soggetti interessati, corredata dalla certificazione ISEE, da presentarsi entro la scadenza della rata di saldo;

 

9.    Con separata  votazione, voti favorevoli 12 e contrari 4 (Pieracci, Caponi, Salomone, Ruglioni), resi nei modi di legge dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

 

Verbale della discussione (Omissis)

 

 


 

COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO

Provincia di Pisa

 

 

 

 

 

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CIAPONI  OSVALDO

 F.to   PELLEGRINO  ANTONIO

 

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

 

 

23-03-2009                                                                                                   IL FUNZIONARIO INCARICATO

 

 

  CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 

Reg. pubbl. n° 13  del 23-03-2009

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio il 23-03-2009 per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 07-04-2009.

 

 

 IL MESSO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to NICOLINI CINZIA

F.to   PELLEGRINO  ANTONIO

 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBBLICAZIONE

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo    Pretorio Comunale ininterrotamente nel  periodo suddetto e    contro di essa non sono state  presentate opposizioni.

 

 

lì _________________

 

 IL MESSO                        IL SEGRETARIO

____________                   ________________

 ESECUTIVITA'

 

   La presente deliberazione è divenuta                esecutiva per decorrenza del termine di            dieci giorni dalla  pubblicazione, ai sensi         dell'art. 134, comma 3° Dlgs 267/2000.

 

 

S.Croce sull'Arno li          IL SEGRETARIO

________________          ______________

 

 

 

 

Trasmessa per l'esecuzione:                                 

 

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