Oggetto: Imposta Comunale sugli immobili. Determinazione aliquote e detrazioni anno 2006
Omissis__
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 con il quale è stata introdotta l'imposta Comunale sugli immobili a decorrere dal 1.1.1993;
Visto che ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo di cui sopra come modificato con il comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23.12.1996 l'aliquota dell'imposta è stabilita dal Comune in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e puo' essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota puo' essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie di enti senza finalità di lucro;
Considerato che ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.Lgs 30.12.1992, n. 504, sostituito dall'art. 3 , comma 55 della legge 23.12.1966, n. 662 e successivamente integrato con l'art. 48 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, con la deliberazione con la quale vengono stabilite le aliquote, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo puo' essere ridotta fino al 50%; in alternativa l'importo di £. 200.000 previsto quale detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere stabilita in misura anche superiore a £. 500.000 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente;
Visto che ai sensi dell'art. 3 del D.L. 11.3.1997, n. 50 convertito nella legge 9.5.1997, n. 122, la predetta facoltà di aumentare la detrazione può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico - sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale;
Considerato che sensi dell'art. 5 c. 1 della legge 449/97 puo' essere prevista un'aliquota agevolata dell'ICI anche inferiore al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta Comunale sugli immobili, approvato con deliberazione Consiliare n. 95 del 22.12.1999, successivamente integrato con deliberazione n. 3 del 2.3.1999,e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.14 del 29.2.2000, esecutiva, e n. 23 del 26.3.2003, esecutiva;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 24.2.2005, esecutiva, con la quale sono state stabilite aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2005;
Visto lo schema di bilancio e rilevato che al fine del raggiungimento del pareggio, valutate tutte le altre risorse presumibili e le necessità finanziarie, occorre procedere ad aumento della aliquota ordinaria ICI per l'anno 2006 nella misura dello 0,5 per mille;
Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e dal vigente regolamento comunale di contabilità, dal responsabile del servizio e dal dirigente del servizio finanziario;
Con voti unanimi, legalmente resi;
D E L I B E R A
1. Determinare l'aliquota ordinaria dell'imposta Comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 504/92 come modificato con l'art. 3 comma 53 della legge 662/96 con decorrenza 1.1.2006 nella misura del 5,5 per mille, dando atto che la variazione dell'aliquota rispetto all'anno 2005 si è resa necessaria per il raggiungimento del pareggio del Bilancio 2006 dopo aver valutato tutte le altre risorse disponibili e le necessità finanziarie occorrenti;
2. Determinare l'aliquota per l'abitazione principale in misura uguale al 4,3 per mille;
3. Confermare l'aliquota per le abitazioni non locate nella misura del 7 per mille con la seguente precisazione: si intendono "abitazioni "non locate" le unità immobiliari per le quali non sussiste, per almeno 9 mesi nell'anno di riferimento, un contratto di locazione, stipulato nelle forme di legge;
4. Confermare l'aliquota dell'ICI nella misura dell' 1 per mille per proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
5. Dare atto che l'aliquota ordinaria si applica anche per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione, con l'esclusione dalla norma suddetta delle Società Immobiliari di Gestione;
6. Confermare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in Euro 113,62 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, salvo casi di particolare disagio economico - sociale come sotto indicati;
7. Dare atto che anche per l'anno 2006 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale viene aumentata ad Euro 154,93 per i soggetti che si trovano in particolari situazioni di disagio economico-sociale così individuati:
- nuclei familiari con un indicatore ISEE fino a Euro 9296,00
- nuclei familiari di soli ultrasessantacinquenni e con indicatore ISEE fino a Euro 10845,00
- nuclei familiari costituiti da un solo soggetto ultrasessantacinquenne e con indicatore ISEE fino a Euro 11362,00
- nuclei familiari con all'interno un soggetto portatore di handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 e con indicatore ISEE fino a Euro 11878,00
- nuclei familiari con all'interno soggetti non autosufficienti come riconosciuti dalla legge 18/80 e con indicatore ISEE fino a Euro 11.878,00
L'agevolazione viene concessa a domanda dei soggetti interessati, corredata dalla certificazione ISEE, da presentarsi entro la scadenza della rata di saldo;
8. Con separata unanime votazione dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.-