LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 con il quale è stata introdot­ta l'imposta Comunale sugli immobili a decorrere dal 1.1.1993;

 

Visto che ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo di cui sopra  come modi­ficato con il comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23.12.1996 l'aliquo­ta dell'imposta è stabilita dal Comune in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille  e puo' essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota puo' essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie di enti senza finalità di lucro;

 

Considerato che ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.Lgs 30.12.1992, n. 504, so­stituito dall'art. 3 , comma 55 della legge 23.12.1966, n. 662 e successivamen­te integrato con l'art. 48 del D.Lgs  15.12.1997, n. 446, con la deliberazione con la quale vengono stabilite le aliquote, l'imposta dovuta per l'unità immo­biliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo puo' essere ri­dotta fino al 50%; in alternativa l'importo di £. 200.000 previsto quale detra­zione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere stabilita in misura anche superiore a £. 500.000 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuen­te;

 

Visto che ai sensi dell'art. 3 del D.L. 11.3.1997, n. 50 convertito nella leg­ge 9.5.1997, n. 122,  la predetta facoltà di aumentare la detrazione può esse­re esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico - sociale, individuate con deliberazione del com­petente organo comunale;

 

Considerato che  sensi dell'art. 5 c. 1 della legge 449/97 puo' essere previ­sta un'aliquota agevolata dell'ICI anche inferiore al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari ina­gibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di inte­resse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota  agevolata è applicata limitatamente al­le unità immobiliari oggetto di  detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

 

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta Comunale sugli immobili, approvato con deliberazione Consiliare n. 95 del 22.12.1999, successivamente integrato con deliberazione n. 3 del 2.3.1999,e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.14 del 29.2.2000, esecutiva, e n. 23 del 26.3.2003, esecutiva;

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 6.3.2003, esecutiva,  con la quale sono state stabilite aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003;

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 26.2.2004, esecutiva,  con la quale sono state confermate aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2004;

 

Ritenuto dover confermare le suddette aliquote e detrazioni anche per l'anno 2005;

 

Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e dal vigente regolamento comunale di contabilità, dal re­sponsabile del servizio e dal dirigente del servizio finanziario;

 

Con voti unanimi, legalmente resi;

 

 

                          D  E  L  I  B  E  R  A

 

 

1.        Confermare  l'aliquota ordinaria dell'imposta Comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 504/92 come modificato con l'art. 3 comma 53 della legge 662/96 con decorrenza 1.1.2005 nella misura del 5 per mille;

 

2.        Confermare l'aliquota per l'abitazione principale in misura uguale al 4,3 per mille.

 

3.        Confermare l'aliquota per le abitazioni non locate nella misura del 7 per mille con la seguente precisazione: si intendono "abitazioni "non locate" le unità immobiliari per le quali non sussiste, per almeno 9 mesi nell'an­no di riferimento, un contratto di locazione, stipulato nelle forme di leg­ge;

 

4.        Confermare l'aliquota dell'ICI  nella misura dell' 1 per mille per  pro­prietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ov­vero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinen­ziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota  agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di  detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

 

5.        Dare atto che l'aliquota  ordinaria si applica anche anche per i fabbrica­ti realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per og­getto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili  per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultima­zione, con l'esclusione dalla norma suddetta delle Società Immobiliari di Gestione;

 

6.        Confermare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo  in Euro 113,62 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, salvo casi di par­ticolare disagio economico - sociale come sottoindicati;

 

7.        Dare atto che anche per l'anno 2005 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale viene aumentata ad Euro 154,93 per i sog­getti che si trovano in particolari situazioni di disagio economico-socia­le così individuati:

    - nuclei familiari con un  un indicatore ISEE fino a Euro 9296,00

    - nuclei familiari di soli ultrasessantacinquenni e con indicatore

      ISEE fino a Euro 10845,00

- nuclei familiari costituiti da un solo soggetto  ultrasessantacin     

  quenne e con indicatore ISEE fino a Euro 11.362,00

    - nuclei familiari con all'interno un soggetto portatore di handicap

      riconosciuto ai sensi della legge 104/92 e con indicatore ISEE fino

      a Euro 11.878,00

    - nuclei familiari con all'interno soggetti non autosufficienti come

      riconosciuti dalla legge 18/80 e con indicatore ISEE fino a Euro

      11.878,00

    L'agevolazione viene concessa a domanda dei soggetti interessati,

    corredata dalla certificazione ISEE, da presentarsi entro la scadenza

    della rata di saldo;

 

8.        Con separata unanime votazione dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.-