Comune di Pomarance (PI)
ALIQUOTE I.C.I. - ANNO 2009
- Aliquota ordinaria = 6,25 per mille.
- Unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune (solo per categorie catastali A1, A8 e A9) = 4 per mille.
- Immobili compresi nelle categorie catastali C1 e C3 = 5,75 per mille.
- Alloggi non locati = 7 per mille.
- Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (a condizione che la stessa non risulti locata e sia mantenuta a disposizione del titolare del diritto)
= Aliquota da applicare 4 per mille con detrazione di EURO 103,29 (solo per le categorie catastali A1, A8 e A9).
- Abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori – figli e figli – genitori) che la occupano a tutti gli effetti quale loro abitazione principale (a condizione che l’occupante stesso non possieda altre abitazioni nel territorio comunale) = Aliquota da applicare 4 per mille (NON PUO’ ESSERE APPLICATA LA DETRAZIONE DI EURO 103,29) (solo per le categorie catastali A1, A8 e A9).
- Pertinenze dell’abitazione principale (intese ai sensi del Codice Civile): aliquota del 4 per mille a condizione che non distino più di 300 m. dal bene principale di cui sono a servizio (solo per le categorie catastali A1, A8 e A9).
Una maggiore detrazione d'imposta (EURO 154,93) è prevista per i titolari di reddito I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore a EURO 10.329,14, ultrasessantacinquenni, che non possiedono sul territorio nazionale altri immobili diversi dall’abitazione principale, nonché per i soggetti che, in base alle risultanze anagrafiche, presentano nel proprio nucleo
familiare uno o più soggetti portatori di handicap, certificati ai sensi della Legge n° 104/92 (solo per le categorie A1, A8 e A9).
N.B.: SI EVIDENZIA CHE, A PARTIRE DAL 2008, IL DECRETO N° 93 HA INTRODOTTO L’ESCLUSIONE DAL VERSAMENTO DELL’ICI PER L’UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO (CON ESCLUSIONE DELLE CATEGORIE CATASTALI A1, A8 E A9), PER LE SUE PERTINENZE INDIVIDUATE AI SENSI DEL CODICE CIVILE E DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELL’IMPOSTA, NONCHE’ PER LE UNITA’ IMMOBILIARI A USO ABITATIVO ASSIMILATE NEL SUDDETTO REGOLAMENTO COMUNALE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE.
PER LA DISCIPLINA DI TALE NUOVO ISTITUTO SI CONSIGLIA DI PRENDERE VISIONE, OLTRE CHE DEL DECRETO LEGGE SOPRA CITATO, ANCHE DELLA RISOLUZIONE N° 12/D DEL 05/06/2008 DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE.
PER LE MODALITA’ APPLICATIVE, PER LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO DA PRESENTARE ENTRO IL 16 DICEMBRE 2009 PER AVER DIRITTO AD ALCUNE AGEVOLAZIONI, NONCHE’ PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE O CHIARIMENTO DI ORDINE GENERALE, SI INVITA A CONTATTARE L’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE (tel.0588/62311), APERTO AL PUBBLICO NEI GIORNI DI LUNEDI’ DALLE ORE 10 ALLE ORE 12 – MARTEDI’ DALLE ORE 10 ALLE ORE 12 E DALLE ORE 16 ALLE ORE 18,15 – GIOVEDI’ DALLE ORE 10 ALLE ORE 12 E DALLE ORE 16 ALLE ORE 18,15 ( N.B. per il pomeriggio del martedì e giovedì si riceve previo appuntamento telefonico al n° 0588/62300).