Comune di Pomarance (PI)

ALIQUOTE I.C.I. - ANNO 2008

 

-       Aliquota ordinaria = 6,25 per mille.

 - Unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune = 4 per mille.

 - Immobili compresi nelle categorie catastali C1 e C3 = 5,75 per mille.

 - Alloggi non locati = 7 per mille.

 

-       Detrazione per abitazione principale = EURO 103,29.

 

 - Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (a condizione che la stessa non risulti locata e sia mantenuta a disposizione del titolare del diritto)

= Aliquota da applicare 4 per mille con detrazione di EURO 103,29.

 

 - Abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori – figli e figli – genitori) che la occupano a tutti gli effetti quale loro abitazione principale (a condizione che l’occupante stesso non possieda altre abitazioni nel territorio comunale) = Aliquota da applicare 4 per mille (NON PUO’ ESSERE APPLICATA LA DETRAZIONE DI EURO 103,29).

 

-       Pertinenze dell’abitazione principale (intese ai sensi del Codice Civile): aliquota del 4 per mille a condizione che non distino più di 300 m. dal bene principale di cui sono a servizio.

 

Una maggiore detrazione d'imposta (EURO 154,93) è prevista per i titolari di reddito I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore a EURO 10.329,14, ultrasessantacinquenni, che non possiedono sul territorio nazionale altri immobili diversi dall’abitazione principale, nonché per i soggetti che, in base alle risultanze anagrafiche, presentano nel proprio nucleo

 

 

familiare uno o più soggetti portatori di handicap, certificati ai sensi della Legge n° 104/92.

 

N.B.: SI EVIDENZIA CHE, A PARTIRE DAL 2008, LA LEGGE FINANZIARIA HA PREVISTO UNA ULTERIORE DETRAZIONE, NELLA MISURA DELL’1,33 PER MILLE DELLA BASE IMPONIBILE ICI DI CUI ALL’ART. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 504/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN AGGIUNTA A QUELLA DELIBERATA DAL COMUNE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE. TALE ULTERIORE DETRAZIONE NON PUO’ COMUNQUE SUPERARE 200,00 EURO. ESSA NON SI APPLICA SULLE UNITA’ IMMOBILIARI ISCRITTE A CATASTO NELLE CATEGORIE CATASTALI A1, A8 E A9.

PER LA DISCIPLINA DI TALE NUOVO ISTITUTO SI CONSIGLIA DI PRENDERE VISIONE, OLTRE CHE DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008 SOPRA CITATA, ANCHE DELLE RISOLUZIONI N° 1 E N° 11 DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE. 

 

 

PER LE MODALITA’ APPLICATIVE, PER LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO DA PRESENTARE ENTRO IL 16 DICEMBRE 2008 PER AVER DIRITTO AD ALCUNE AGEVOLAZIONI,  NONCHE’ PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE O CHIARIMENTO DI ORDINE GENERALE, SI INVITA A CONTATTARE L’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE (tel.0588/62311), APERTO AL PUBBLICO NEI GIORNI DI LUNEDI’ DALLE ORE 10 ALLE ORE 12 – MARTEDI’ DALLE ORE 10 ALLE ORE 12 E DALLE ORE 16 ALLE ORE 18,15 – GIOVEDI’ DALLE ORE 10 ALLE ORE 12  E DALLE ORE 16 ALLE ORE 18,15.