Allegato 1) della Deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 8/11/2004

 

Imposta Comunale sugli Immobili- Aliquote e detrazioni anno 2005

 

 

 

 

6 per mille:

- per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ICI, dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

 

 

9 per mille:

-    per gli immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione dal proprietario da almeno due anni;

-    per gli immobili ad uso abitativo non locati per i quali non risulti essere stato stipulato contratto di locazione o di comodato gratuito, con contratti regolarmente registrati, o che non risulti essere stato concesso in uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta (figli, genitori) e il secondo grado in linea collaterale (fratelli e sorelle), che vi risiedono, da almeno due anni.

 

Detta aliquota si estende ad una pertinenza del fabbricato non locato.

 

7 per mille:

-    in tutte le altre situazioni;

-    nel caso di immobili ad uso abitativo, locati con contratto regolarmente registrato, per gli immobili concessi in comodato gratuito con contratto regolarmente registrato e per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta (figli, genitori) ed il secondo grado in linea collaterale (fratelli e sorelle), nonché agli affini di pari grado, che vi risiedono.

 

 I soggetti interessati, al fine di un’esatta individuazione delle posizioni contributive, sono invitati a produrre, entro l’anno d’imposta di riferimento, apposita comunicazione che ha validità fino ad eventuale variazione.

 

4 per mille:

-    per le unità abitative locate a nuclei familiari, ivi residenti, con contratto concordato, ai sensi dell’art. 2, comma 3, L. n. 431/98;

-    per le unità abitative concesse in locazione con contratto concordato ai sensi dell’art. 5, co. 2, L. n.431/98, per esigenze abitative degli studenti universitari, di durata non inferiore all’anno, purchè le stesse siano ubicate al di fuori delle mura urbane;

 

 

0 per mille:

-    per le unità abitative locate al Comune di Pisa.

 

Detta aliquota si estende ad una pertinenza del fabbricato stesso.

I soggetti interessati sono tenuti a presentare entro l’anno d’insorgenza del contratto apposita comunicazione.

 

 

Detrazione e maggiore detrazione:

Euro 103,29 importo della detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

Euro 258,23 maggiore detrazione per le categorie di soggetti passivi di seguito indicati:

1)                  Soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un portatore di handicap permanente grave o un non vedente o un sordomuto o un invalido civile con invalidità del 100% o un invalido di guerra,  individuato e certificato dalle competenti autorità sanitarie locali.

 

2)                  Soggetti passivi aventi tutti i seguenti requisiti:

a.       possedere, a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, oltre l'eventuale garage o posto macchina annesso, soltanto l'unità immobiliare per la quale viene chiesta la maggior detrazione, catastalmente classificata o classificabile in una delle categorie del gruppo A, con esclusione delle categorie A/1, A/7, A/8, A/9, A/10;

b.      appartenere a nucleo familiare con reddito complessivo imponibile, al netto degli oneri deducibili ai fini IRPEF ed al netto della rendita del fabbricato, non superiore all’importo della pensione minima, erogata dall’INPS agli ex lavoratori dipendenti di età superiore ai 65 anni, incrementato di una quota percentuale, pari al 30%, per ognuno dei componenti del nucleo di convivenza familiare non percipiente alcun tipo di reddito;

c.       non avere, tra i componenti del nucleo familiare, soggetti proprietari di altri immobili;

 

 

Per l’individuazione del nucleo familiare, rilevante per le finalità sopra indicate, si applicano i criteri di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109, art. 2, commi 2 e 3 (criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate), come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n. 130.

 Il reddito di riferimento è quello relativo all’anno precedente quello in cui viene richiesta l’applicazione della maggiore detrazione.

L’applicazione della maggiore detrazione è comunque esclusa, nel caso in cui il nucleo familiare sia costituito unicamente da studenti.

 

Ai fini della fruizione della maggior detrazione, i contribuenti interessati di cui al punto 1) devono presentare idonea certificazione attestante il diritto, valevole fino ad eventuale successiva modificazione, mentre i soggetti di cui al punto 2) devono produrre, ogni anno d’imposta, idonea dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti.

 

 

Altre situazioni particolari. Ai sensi dell’art. 3, co. 56, L. 662/96, si considera adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

Come specificato anche nel Regolamento Ici per l’anno 2005, ai sensi dell' art. 59, comma  1, lettera d) del D.Lgs. n.446/97, le pertinenze dell’abitazione principale (le cantine, i garage, i box, i posti macchina coperti e scoperti etc.), ex art. 817 del Codice Civile, ancorché distintamente iscritte al catasto nelle categorie C2, C6 e C7, sono considerate parte integranti della abitazione principale ed usufruiscono quindi della medesima aliquota, nel limite massimo di una sola unità immobiliare; la condizione indispensabile affinché le pertinenze godano  dello stesso trattamento riservato all’abitazione principale é che siano oggetto del medesimo diritto reale di godimento ai sensi del Codice Civile.