Aliquote anno 2011 approvazione con delibera di C.C. n. 8 del 25/03/2011:
Aliquota |
Detrazione abitazione principale |
TIPOLOGIA UNITA� IMMOBILIARE |
7,0� |
NO |
Abitazioni non locate. Abitazioni locate con contratto registrato a soggetto non residente. Abitazioni locate con contratto non registrato a soggetto residente. |
6,5� |
NO
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Abitazioni locate con contratto registrato a soggetto residente e dietro presentazione del modulo con il quale sia dichiarata tale condizione. Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta ascendenti e discendenti oltre il 2� grado, collaterali oltre il 2� grado, affini, coniuge che abbiamo ivi la residenza e dietro presentazione di un modulo con il quale sia dichiarata tale condizione. |
6,5� |
NO |
Tutti gli altri immobili (fabbricati ad uso non abitativo; aree fabbricabili; terreni agricoli) |
5,5� |
� 130,00 |
Casi di abitazione principale esclusi dall�esenzione e per gli immobili appartenenti ad Enti che operano senza scopo di lucro. |
NOVITA� ICI PER L�ANNO 2008-2009-2010-2011 (D.L. N. 93/2008)
A decorrere dall�anno 2008 sono ESCLUSE dal pagamento I.C.I:
a) abitazione posseduta a titolo di propriet�, usufrutto o altro diritto reale, dal soggetto passivo;
b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a propriet� indivisa;
c) abitazione posseduta a titolo di propriet�, usufrutto o altro diritto reale, dal soggetto passivo che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di propriet� o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove � ubicata la casa coniugale;
d) abitazione posseduta a titolo di propriet� o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
e) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai familiari (parenti in linea retta entro il 2� grado, collaterali entro il 2^ grado) che la utilizzano come abitazione principale e vi siano residenti. (PER USUFRUIRE DELL�ESCLUSIONE RIMANE IN ESSERE L�OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELL�APPOSITO MODULO DI DICHIARAZIONE DI USO GRATUITO DI CUI ALL�ART. 1, COMMA 5 E 9 DEL REGOLAMENTO ICI)
B. Pertinenze delle abitazioni principali censite nelle categorie catastali C/2 e C/6, appartenenti ai soggetti di cui alle lettere a), b), c) di cui sopra.
L�ESENZIONE DEL PAGAMENTO NON SI APPLICA:
f) abitazione posseduta a titolo di propriet�, usufrutto o altro diritto reale, dal soggetto passivo;
g) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a propriet� indivisa;
h) abitazione posseduta a titolo di propriet�, usufrutto o altro diritto reale, dal soggetto passivo che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di propriet� o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove � ubicata la casa coniugale;
i) abitazione posseduta in Italia a titolo di propriet� o usufrutto a condizione che non risulti locata, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ma iscritti presso l�A.I.R.E. (anagrafe degli italiani residenti all�estero);
j) abitazione posseduta a titolo di propriet� o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
k) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai familiari (parenti in linea retta entro il 2� grado, collaterali entro il 2^ grado) che la utilizzano come abitazione principale e vi siano residenti;
ALLE SUDDETTE TIPOLOGIE, lettere f), g), h), i), j) SI APPLICANO L�ALIQUOTA AGEVOLATA DEL 5,5 PER MILLE E LA DETRAZIONE DI � 130,00; MENTRE ALLA TIPOLOGIA DI CUI ALLA LETTERA k) SI APPLICA SOLO L�ALIQUOTA DEL 5,5 PER MILLE E NON LA DETRAZIONE.
D. Alle pertinenze delle abitazioni principali censite nelle categorie catastali C/2 e C/6, appartenenti ai soggetti di cui alle lettere f), g), h), i), j), k) di cui sopra.
ALLE SUDDETTE TIPOLOGIE SI APPLICANO L�ALIQUOTA AGEVOLATA DEL 5,5 PER MILLE LIMITATAMENTE ALLE PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI APPARTENENTI AI SOGGETTI DI CUI ALLE LETTERE f), g), h), i), MENTRE SI APPLICA L�ALIQUOTA ORDINARIA del 6,5 PER MILLE ALLE PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI APPARTENENTI AI SOGGETTI DI CUI ALLE LETTERE j) e k).
E. Pertinenze delle abitazioni principali censite nelle categorie catastali C/2 e C/6, appartenenti ai soggetti di cui alle lettere d) ed e) di cui sopra.
ALLE SUDDETTE TIPOLOGIE SI APPLICA L�ALIQUOTA ORDINARIA DEL 6,5 PER MILLE.
ALLA SUDDETTA TIPOLOGIA DI UNITA� IMMOBILIARE SI APPLICA L�ALIQUOTA AGEVOLATA DEL 5,5 PER MILLE E LA DETRAZIONE DI � 130,00.
ALLE SUDDETTE TIPLOGIE DI UNITA� IMMOBILIARI SI APPLICA L�ALIQUOTA AGEVOLATA DEL 5,5 PER MILLE.
Articolo 3 - Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili.
Con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 16/03/2005 dal 1� gennaio 2005 sono stati rideterminati i valori delle aree edificabili.
TIPO AREA |
ANNO | ||
AREA RESIDENZIALE (COMMERCIALE, DIREZIONALE, ECC.) | |||
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1999/2000/2001/2002/ 2003/2004 |
2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011 |
Espansione-Area da lottiz. |
� 41,32 |
� 60,00 | |
Espansione-Lotto edificabile |
� 72,30 |
� 120,00 | |
Saturazione-Lotti liberi |
� 67,14 |
� 100,00 | |
Campeggio-Albergo |
� 7,75 |
� 15,00 | |
Attrezzature sportive private |
� 2,58 |
� 7,00 | |
TIPO AREA |
ANNO | ||
AREA INDUSTRIALE/ARTIGIANALE | |||
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1999/2000/2001/2002/ 2003/2004 |
2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011 |
Espansione-Area da lottiz. |
� 15,49 |
� 30,00 | |
Espansione-Lotto edificabile |
� 46,48 |
� 80,00 | |
Saturazione-Lotti liberi |
� 46,48 |
� 75,00 | |
Attrezzature sportive private |
� 12,91 |
� 30,00 | |
- Ritenuto di dover fissare la detrazione per abitazione in �. 175,00 per coloro che possiedono i seguenti requisiti:
1) nuclei familiari composti da uno, due fino ad un massimo di tre pensionati ultrasessantacinquenni con valore dell�ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non superiore ad � 8.900,00, a condizione che il nucleo familiare, come individuato ai fini ISEE non possieda immobili rilevanti ai fini I.C.I. oltre l�abitazione principale e sue pertinenze;
2) nuclei familiari al cui interno vi sia un portatore di handicap di cui alla legge 104/92, riconosciuto con le modalit� di cui alla stessa legge, con valore dell�ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non superiore a � 9.500,00 e a condizione che il nucleo familiare, come individuato ai fini ISEE non possieda immobili rilevanti ai fini I.C.I. oltre l�abitazione principale e sue pertinenze;
3) nuclei familiari che si trovino in stato di comprovata indigenza (certificato dall�Ufficio Politiche sociali), a condizione che tali nuclei familiari non possiedano altri immobili rilevanti ai fini I.C.I. oltre l�abitazione principale e sue pertinenze e a condizione che l�abitazione principale e sue pertinenze siano utilizzate direttamente dal proprietario;
I soggetti che possiedono i requisiti per ottenere tale maggiore detrazione devono produrre la seguente documentazione:
- Domanda in carta libera da presentare entro il 31 maggio dell�anno d�imposta;
- Attestazione ISEE;
- Dichiarazione di non possedere altri immobili oltre alla casa di abitazione e sue pertinenze;
- Eventuali certificati comprovanti lo stato di handicap e di indigenza.
Si precisa che nel caso in cui l�unit� immobiliare adibita ad abitazione principale sia costituita da due unit� immobiliari accatastate separatamente, con distinte rendite catastali, l�aliquota ridotta e la detrazione pu� essere applicata solo ad una delle due unit� immobiliari, mentre l�altra unit� immobiliare deve essere considerata come abitazione a disposizione.
Agli effetti dell'applicazione dell'aliquota ridotta in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto e purch� ci sia coincidenza nella titolarit� con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o del titolare del diritto di godimento. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
Alle pertinenze delle unit� immobiliari adibite ad abitazione principale di cui all�art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d) del presente regolamento, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 (applicazione dell�aliquota ridotta) e di cui al comma 2 del presente articolo;
3bis) Alle pertinenze delle unit� immobiliari adibite ad abitazione principale di cui all�art. 5, comma 1, lettera d) del presente regolamento, classificate nelle categorie catastali da A/2 ad A/7, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 (applicazione dell�aliquota ridotta) e di cui al comma 2 del presente articolo;
3ter) Alle pertinenze delle unit� immobiliari adibite ad abitazione principale di cui all�art. 5, comma 1, lettere e) ed f) del presente regolamento, classificate nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 e A/1, A/8, A/9, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo ma non si applica la disposizione di cui al comma 1 (applicazione dell�aliquota ridotta) del presente articolo, quindi per tali fattispecie per il calcolo dell�imposta comunale sugli immobili si applica l�aliquota ordinaria;
3quater) Le pertinenze delle unit� immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 di cui all�art. 5, comma 1, lettere a) , b), c) del presente regolamento sono esenti dall�imposta comunale sugli imm
La detrazione ove prevista per l�abitazione principale si estende alla pertinenza limitatamente all�eventuale parte che non trovi capienza sull�imposta dovuta per l�abitazione principale.
L�imposta � ridotta del 50% per i fabbricati accertati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell�anno in cui persiste tale condizione. L�inagibilit� e l�inabitabilit� deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Se il fabbricato � composto da pi� unit� immobiliari, anche a diversa destinazione d�uso, e risulti inagibile o inabitabile una o pi� singole unit�, le riduzioni di imposta spettano alle sole unit� immobiliari inagibili o inabitabili e non all�intero edificio.
Si intendono inagibili ed inabitabili i fabbricati o le unit� immobiliari con le sottodescritte caratteristiche:
- Immobili che necessitano o che sono oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d) della L. 5 agosto 1978, n, 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che nel contempo risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.
La dichiarazione originaria o di variazione I.C.I. deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e deve essere presentata l�anno successivo rispetto alla variazione.
L�obbligo di presentazione della dichiarazione I.C.I. � abolito in seguito all�emanazione del provvedimento del 18/12/2007 del Direttore dell�Agenzia del territorio in vigore dal 22/12/2007, che ha accertato l�effettiva operativit� del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali. Resta comunque fermo l�obbligo di presentazione della dichiarazione I.C.I. in tutti i casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell�imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall�articolo 3-bis del decreto legislativo 18/12/1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico ed in tutti i casi in cui le variazioni e/o cessazioni riguardano immobili che non sono correttamente iscritti al catasto. A titolo esemplificativo l�obbligo di dichiarazione I.C.I. permane nei seguenti casi: a) richiesta di riduzioni dell�imposta comunale sugli immobili per fabbricati inagibili e inabitabili; b) variazione di valore di aree edificabili; c) estinzione di diritto reale per cause diverse da trasferimenti; d) diritto di abitazione del coniuge superstite; e) cambio di destinazione di una unita� immobiliare ad uso abitativo da abitazione principale ad altro uso e viceversa; f) imprese che sono tenute a dichiarare il valore dell�immobile sulla base delle scritture contabili fino all�anno di attribuzione della rendita catastale; g) locazione finanziaria; h) nuovi accatastamenti; i) variazioni catastali dipendenti da modifiche strutturali, ecc....
La scadenza per la presentazione di tale dichiarazione per l�anno 2010 � il 30 settembre 2010.
L�imposta � di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purch� l�imposta relativa all�immobile sia stata totalmente assolta per l�anno di riferimento.
Il versamento I.C.I. (con importo arrotondato per eccesso per frazioni pari o superiori a 50 centesimi o per difetto se inferiori) pu� essere effettuato in due rate o in unica soluzione:
- versamento in UNICA SOLUZIONE entro il 16/06/2010;
- versamento in 2 RATE: la prima entro il 16/06/2010 pari al 50% dell�I.C.I. dovuta, la seconda rata a saldo dal 1� al 16/12/2010.
Non si fa luogo al versamento se l�imposta annua da versare � inferiore ad � 2,00.
Il versamento dell�imposta ICI dovr� essere effettuato:
- tramite bollettino di C.C.P. n. 10493567 intestato a �Tesoreria comune di Montopoli � riscossione ICI�;
- tramite la tesoreria comunale Cassa di Risparmio di San Miniato presentando il bollettino di c/c postale compilato;
- tramite modello F24.
Modelli:
■ Richiesta elevazione della detrazione per l�abitazione principale (richiesta riduzioni ICI elevazione detrazione nuovo);
■ Comunicazione case concesse in uso gratuito/affitto o altro ( modello ici affitto NUOVO/ modello ici uso gratuito nuovo).
■ Ravvedimento operoso (RAVVEDIMENTO OPEROSO ICI).
D.Lgs. 472/97 art. 13 e successive modificazioni
HAI FATTO DEGLI ERRORI CON IL CALCOLO DELL�I.C.I.?
Puoi metterti in regola pagando sanzioni ridotte mediante il ravvedimento operoso prima dell�inizio delle verifiche dell�ufficio.
A. Dichiarazione corretta, versamento tardivo entro 30gg.: sanzione ridotta pari al 3,0% calcolata sull�imposta non versata + interessi calcolati a giorno al tasso legale tempo per tempo vigente, computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito;
B. Dichiarazione corretta, versamento tardivo oltre 30 gg. ma entro un anno dal versamento: sanzione ridotta pari al 3,75% calcolata sull�imposta non versata + interessi calcolati a giorno al tasso legale tempo per tempo vigente, computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito;
C. Pagamento corretto e Dichiarazione omessa alla regolare scadenza, ma presentata entro 90 gg.: sanzione ridotta pari al 10,00% del minimo cio� di � 51,00 pari ad � 5,10 che arrotondato � pari ad � 5,00 calcolato sull�omesso versamento (oltre 90 gg. non � ammesso ravvedimento). Il pagamento di � 5,00 deve essere effettuato sul C/C n. 10493567 intestato a Comune di Montopoli in Val D�Arno riscossioni ici, servizio tesoreria, 56020 Montopoli in Val D�Arno, allegando la ricevuta di pagamento alla dichiarazione ici e scrivendo nelle annotazioni della dichiarazione ici la frase �ravvedimento operoso per tardiva presentazione di dichiarazione�
D. Pagamento effettuato in maniera non corretta (inferiore al dovuto) e Dichiarazione omessa alla regolare scadenza, ma presentata entro 90 gg.: sanzione ridotta pari al 10,00% sulla differenza di imposta con un minimo di � 5,00 + la differenza di imposta + gli interessi moratori sull�imposta, al tasso legale computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito, sul c/c postale n. 10493567, intestato a Comune di Montopoli in Val D�Arno riscossioni ici, servizio tesoreria, 56020 Montopoli in Val D�Arno, allegando la ricevuta di pagamento alla dichiarazione ici e scrivendo nelle annotazioni della dichiarazione ici la frase �ravvedimento operoso per tardiva presentazione di dichiarazione� .
E. Pagamento non corretto (inferiore al dovuto) e Dichiarazione presentata alla regolare scadenza ma infedele: in questo caso per correggere la dichiarazione infedele il contribuente si pu� ravvedere entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all�anno d�imposta successivo a quello di rettifica pagando una sanzione del 6,25% (1/8 del minimo che e� il 50% per l�infedele dichiarazione), calcolata sulla differenza di imposta tra quello versato e quello che avrebbe dovuto versare. In questo caso non c�e� un minimo della sanzione da applicare come per l�omessa denuncia, quindi se il contribuente ha pagato correttamente non deve versare nessuna sanzione. Inoltre deve versare gli interessi calcolati a giorni al tasso legale tempo per tempo vigente sulla differenza di imposta dal giorno in cui il versamento abrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui lo stesso viene effettivamente eseguito
F. Pagamento corretto e Dichiarazione presentata alla regolare scadenza ma infedele: in questo caso per correggere la dichiarazione infedele il contribuente si pu� ravvedere entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all�anno d�imposta successivo a quello di RETTIFICA.
Gli interessi sono calcolati al tasso legale (2,5 % annuo fino al 31 dicembre 2000, 3,5% annuo dal 1� gennaio 2001, 3,0% annuo dal 1� gennaio 2002, 2,5% annuo dal 1� gennaio 2004; 3% annuo dal 1� gennaio 2008; 1% annuo dal 1� gennaio 2010; 1,5% dal 1� gennaio 2011), giorno per giorno, sulla sola imposta.