I.C.I. – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANNO 2010

 

 

Aliquote anno 2011 approvazione con delibera di C.C. n. 8  del 25/03/2011:

 

 

Aliquota

Detrazione abitazione principale

TIPOLOGIA UNITA’ IMMOBILIARE

7,0‰

 

NO

 

Abitazioni non locate.  Abitazioni locate con contratto registrato a soggetto non residente. Abitazioni locate con contratto non registrato a soggetto residente.

6,5‰

NO

 

Abitazioni locate con contratto registrato a soggetto residente e dietro presentazione del modulo con il quale sia dichiarata  tale condizione. Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta ascendenti e discendenti oltre il 2° grado, collaterali oltre il 2° grado, affini, coniuge che abbiamo ivi la residenza e dietro presentazione di un modulo con il quale sia dichiarata tale condizione.

6,5‰

NO

 

Tutti gli altri immobili (fabbricati ad uso non abitativo;  aree fabbricabili; terreni agricoli)

5,5‰

€ 130,00

Casi di abitazione principale esclusi dall’esenzione e per gli immobili appartenenti ad Enti che operano senza scopo di lucro.

 

 

NOVITA’ ICI PER L’ANNO 2008-2009-2010-2011 (D.L. N. 93/2008)

 

A decorrere dall’anno 2008 sono ESCLUSE dal pagamento I.C.I:

 

  1. Le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di seguito riportate e classificate nelle categorie catastali da A/2 ad A/7. Per  ABITAZIONE PRINCIPALE  si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del soggetto persona fisica e si verifica nei seguenti casi:

 

a)       abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dal soggetto passivo;

b)       abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

c)       abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dal soggetto passivo che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

d)       abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

e)       abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai familiari (parenti in linea retta entro il 2° grado, collaterali entro il 2^ grado) che la utilizzano come abitazione principale e vi siano residenti. (PER USUFRUIRE DELL’ESCLUSIONE RIMANE IN ESSERE L’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELL’APPOSITO MODULO DI DICHIARAZIONE DI USO GRATUITO DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 5 E 9 DEL REGOLAMENTO ICI)

 

B.       Pertinenze delle abitazioni principali censite nelle categorie catastali C/2 e C/6, appartenenti ai soggetti di cui alle lettere a), b), c)  di cui sopra.

 

L’ESENZIONE DEL PAGAMENTO NON SI APPLICA:

 

  1. Alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale di seguito riportate e classificate nelle categorie catastali  A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville), A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici):  per  ABITAZIONE PRINCIPALE  si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del soggetto persona fisica e si verifica nei seguenti casi:

 

f)        abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dal soggetto passivo;

g)       abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

h)       abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dal soggetto passivo che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

i)         abitazione posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non risulti locata, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ma iscritti presso l’A.I.R.E. (anagrafe degli italiani residenti all’estero);

j)         abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

k)       abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai familiari (parenti in linea retta entro il 2° grado, collaterali entro il 2^ grado) che la utilizzano come abitazione principale e vi siano residenti;

ALLE SUDDETTE TIPOLOGIE, lettere f), g), h), i), j)  SI APPLICANO L’ALIQUOTA AGEVOLATA  DEL 5,5 PER MILLE E LA DETRAZIONE DI € 130,00;  MENTRE ALLA TIPOLOGIA DI CUI ALLA LETTERA k) SI APPLICA SOLO L’ALIQUOTA DEL 5,5 PER MILLE E NON LA DETRAZIONE.

 

D.      Alle pertinenze delle abitazioni principali censite nelle categorie catastali C/2 e C/6, appartenenti ai soggetti di cui alle lettere f), g), h), i), j), k) di cui sopra.

ALLE SUDDETTE TIPOLOGIE SI APPLICANO L’ALIQUOTA AGEVOLATA DEL 5,5 PER MILLE LIMITATAMENTE ALLE PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI APPARTENENTI AI SOGGETTI DI CUI ALLE LETTERE f), g), h), i), MENTRE SI APPLICA L’ALIQUOTA ORDINARIA del 6,5 PER MILLE ALLE PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI APPARTENENTI AI SOGGETTI  DI CUI ALLE LETTERE j)  e k).

 

E.       Pertinenze delle abitazioni principali censite nelle categorie catastali C/2 e C/6, appartenenti ai soggetti di cui alle lettere d) ed e) di cui sopra.

ALLE SUDDETTE TIPOLOGIE SI APPLICA L’ALIQUOTA ORDINARIA DEL 6,5 PER MILLE.

 

  1. Abitazione, censita nelle categorie catastali da A/2 ad A/7, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non risulti locata, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ma iscritti presso l’A.I.R.E. (anagrafe degli italiani residenti all’estero);

ALLA SUDDETTA TIPOLOGIA DI UNITA’ IMMOBILIARE SI APPLICA L’ALIQUOTA AGEVOLATA DEL 5,5 PER MILLE E LA DETRAZIONE DI € 130,00.

 

  1. Pertinenze censite nelle categorie catastali C/2 e C/6  dell’abitazione, censita nelle categorie catastali da A/2 ad A/7, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non risulti locata, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ma iscritti presso l’A.I.R.E. (anagrafe degli italiani residenti all’estero);

ALLE SUDDETTE TIPLOGIE DI UNITA’ IMMOBILIARI SI APPLICA L’ALIQUOTA AGEVOLATA DEL 5,5 PER MILLE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATTI DEL REGOLAMENTO ICI ANNO 2011 (APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 18/03/2010)

 

 

 

 

Articolo 3 - Disposizioni particolari  per la determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili.

Con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 16/03/2005 dal 1° gennaio 2005 sono stati rideterminati  i valori delle aree edificabili.

 

 

 

TIPO AREA

ANNO

AREA RESIDENZIALE (COMMERCIALE, DIREZIONALE, ECC.)

 

 

1999/2000/2001/2002/

2003/2004

2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011

Espansione-Area da lottiz.

€ 41,32

€ 60,00

Espansione-Lotto

edificabile

€ 72,30

€ 120,00

Saturazione-Lotti liberi

€ 67,14

€ 100,00

Campeggio-Albergo

€ 7,75

€ 15,00

Attrezzature sportive private

€ 2,58

€ 7,00

 

 

 

 

TIPO AREA

ANNO

AREA INDUSTRIALE/ARTIGIANALE

 

 

1999/2000/2001/2002/

2003/2004

2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011

Espansione-Area da lottiz.

€ 15,49

€ 30,00

Espansione-Lotto

edificabile

  46,48

€ 80,00

Saturazione-Lotti liberi

€ 46,48

€ 75,00

Attrezzature sportive private

€ 12,91

€ 30,00

 

 

Articolo  4 – elevazione detrazione abitazione principale. (Solo per le abitazioni principali che non sono oggetto di esclusione).

- Ritenuto di dover fissare la detrazione per abitazione in €. 175,00 per coloro che possiedono i seguenti requisiti:

 

1)      nuclei familiari composti da uno, due fino ad un massimo di  tre pensionati ultrasessantacinquenni con valore dell’ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non superiore ad € 8.900,00, a condizione che il nucleo familiare, come individuato ai fini ISEE non possieda immobili rilevanti ai fini I.C.I. oltre l’abitazione principale e sue pertinenze;

2)      nuclei familiari al cui interno vi sia un portatore di handicap di cui alla legge 104/92, riconosciuto con le modalità di cui alla stessa legge, con valore dell’ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non superiore a € 9.500,00 e a condizione che il nucleo familiare, come individuato ai fini ISEE non possieda immobili rilevanti ai fini I.C.I. oltre l’abitazione principale e sue pertinenze;

3)      nuclei familiari che si trovino in stato di comprovata indigenza (certificato dall’Ufficio Politiche sociali),  a condizione che tali nuclei familiari non possiedano altri immobili rilevanti ai fini I.C.I. oltre l’abitazione principale e sue pertinenze e a condizione che l’abitazione principale  e sue pertinenze siano utilizzate direttamente dal proprietario;

I soggetti che possiedono i requisiti per ottenere tale maggiore detrazione devono produrre la seguente documentazione:

-         Domanda in carta libera da presentare entro il 31 maggio dell’anno d’imposta;

-         Attestazione ISEE;

-         Dichiarazione di non possedere altri immobili oltre alla casa di abitazione e sue pertinenze;

-         Eventuali certificati comprovanti lo stato di handicap e di indigenza.

 
Articolo 5 -  Abitazione principale

Si precisa che nel caso in cui l’unità immobiliare  adibita ad abitazione principale sia costituita da due unità immobiliari accatastate separatamente, con distinte rendite catastali, l’aliquota ridotta e la detrazione può essere applicata solo ad una delle due unità immobiliari, mentre l’altra unità immobiliare deve essere considerata come abitazione a disposizione.

 

Articolo 6 – Pertinenze dell’abitazione principale

Agli effetti dell'applicazione dell'aliquota ridotta in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze,  anche se distintamente iscritte in catasto e purchè ci sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o del titolare del diritto di godimento. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Alle pertinenze delle unità immobiliari  adibite ad abitazione principale di cui all’art. 5, comma 1, lettere a),  b),  c), d)  del presente regolamento, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 (applicazione dell’aliquota ridotta) e di cui al comma 2 del presente articolo;

3bis) Alle pertinenze delle unità immobiliari  adibite ad abitazione principale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d)  del presente regolamento, classificate nelle categorie catastali  da A/2 ad A/7,  si applicano le disposizioni di cui al comma 1 (applicazione dell’aliquota ridotta) e di cui al comma 2 del presente articolo;

3ter) Alle pertinenze delle unità immobiliari  adibite ad abitazione principale di cui all’art. 5, comma 1, lettere e) ed f) del presente regolamento, classificate nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 e A/1, A/8, A/9, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo ma non si applica la disposizione di cui al comma 1 (applicazione dell’aliquota ridotta) del presente articolo, quindi per tali fattispecie per il calcolo dell’imposta comunale sugli immobili si applica l’aliquota ordinaria;

3quater) Le pertinenze delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 di cui all’art. 5, comma 1, lettere a) , b), c) del presente regolamento sono esenti dall’imposta comunale sugli imm

La detrazione ove prevista per l’abitazione principale si estende alla pertinenza limitatamente all’eventuale parte che non trovi capienza sull’imposta dovuta per l’abitazione principale.

 

Articolo 7 – Fabbricati inagibili o inabitabili

L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati accertati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno in cui persiste tale condizione. L’inagibilità e l’inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Se il fabbricato è composto da più unità immobiliari, anche a diversa destinazione d’uso, e risulti inagibile o inabitabile una o più singole unità, le riduzioni di imposta spettano alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all’intero edificio.

Si intendono inagibili ed inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche:

- Immobili che necessitano o che sono oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d) della L. 5 agosto 1978, n, 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che nel contempo risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

 

 

Articolo  9– Dichiarazione originaria o di variazione

La dichiarazione originaria o di variazione I.C.I. deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e deve essere presentata l’anno successivo rispetto alla variazione.

L’obbligo di presentazione della dichiarazione I.C.I. è abolito in seguito all’emanazione del provvedimento del 18/12/2007 del Direttore dell’Agenzia del territorio in vigore dal 22/12/2007, che ha accertato l’effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali. Resta comunque fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione I.C.I. in tutti i casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18/12/1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico ed in tutti i casi in cui le variazioni e/o cessazioni riguardano immobili che non sono correttamente iscritti al catasto. A titolo esemplificativo l’obbligo di dichiarazione I.C.I. permane nei seguenti casi: a) richiesta di riduzioni dell’imposta comunale sugli immobili per fabbricati inagibili e inabitabili; b) variazione di valore di aree edificabili; c) estinzione di diritto reale per cause diverse da trasferimenti; d) diritto di abitazione del coniuge superstite; e) cambio di destinazione di una unita’ immobiliare ad uso abitativo da abitazione principale ad altro uso e viceversa; f) imprese che sono tenute a dichiarare il valore dell’immobile sulla base delle scritture contabili fino all’anno di attribuzione della rendita catastale; g) locazione finanziaria; h) nuovi accatastamenti; i) variazioni catastali dipendenti da modifiche strutturali,  ecc....

La  scadenza per la presentazione di tale dichiarazione per l’anno 2010 è il 30 settembre  2010.

 

Articolo 10 – Versamenti

L’imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purchè l’imposta relativa all’immobile sia stata totalmente assolta per l’anno di riferimento.

Il versamento I.C.I. (con importo arrotondato per eccesso per frazioni pari o superiori a  50 centesimi o per difetto se inferiori) può essere effettuato in due rate o in unica soluzione:

-         versamento in UNICA SOLUZIONE  entro il 16/06/2010;

-         versamento in 2 RATE: la prima entro il 16/06/2010 pari al 50% dell’I.C.I. dovuta, la seconda rata a saldo dal 1° al 16/12/2010.

Non si fa luogo al versamento se l’imposta annua da versare è inferiore ad € 2,00.

 

 

Articolo 11 – Riscossione

Il versamento dell’imposta ICI dovrà essere effettuato:

-         tramite bollettino di  C.C.P. n. 10493567 intestato a “Tesoreria comune di Montopoli – riscossione ICI”;

-         tramite la tesoreria comunale Cassa di Risparmio di San Miniato presentando il  bollettino di c/c postale compilato;

-         tramite modello F24.

 

 

Modelli:

 

■ Richiesta elevazione della detrazione per l’abitazione principale (richiesta riduzioni ICI elevazione detrazione nuovo);

■ Comunicazione case concesse in uso gratuito/affitto o altro ( modello ici affitto NUOVO/ modello ici uso gratuito nuovo).

■ Ravvedimento operoso (RAVVEDIMENTO OPEROSO ICI).

 

 

I.C.I. - NORMATIVA SUL RAVVEDIMENTO OPEROSO

D.Lgs. 472/97 art. 13 e successive modificazioni

 

HAI FATTO DEGLI ERRORI CON IL CALCOLO DELL’I.C.I.?

Puoi metterti in regola pagando sanzioni ridotte mediante il ravvedimento operoso prima dell’inizio delle verifiche dell’ufficio.

 

QUANDO PUOI FARE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO PER OMESSO VERSAMENTO?

 

A.     Dichiarazione corretta, versamento tardivo entro 30gg.: sanzione ridotta pari al 3,0% calcolata sull’imposta non versata  + interessi calcolati  a giorno al tasso legale tempo per tempo vigente, computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito;

 

B.     Dichiarazione corretta, versamento tardivo oltre 30 gg. ma entro un anno dal versamento: sanzione ridotta pari al 3,75% calcolata sull’imposta non versata + interessi calcolati a giorno al tasso legale tempo per tempo vigente, computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito;

 

 

QUANDO PUOI FARE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO PER OMESSA DENUNCIA?

 

C. Pagamento corretto e Dichiarazione omessa alla regolare scadenza, ma presentata entro 90 gg.: sanzione ridotta  pari al  10,00% del minimo cioè di € 51,00 pari ad € 5,10 che arrotondato è pari ad € 5,00 calcolato sull’omesso versamento (oltre 90 gg. non è ammesso ravvedimento). Il pagamento di  € 5,00 deve essere effettuato sul C/C n. 10493567 intestato a Comune di Montopoli in Val D’Arno riscossioni ici, servizio tesoreria, 56020 Montopoli in Val D’Arno,  allegando la ricevuta di pagamento alla dichiarazione ici  e scrivendo nelle  annotazioni della dichiarazione ici la frase  “ravvedimento operoso per tardiva presentazione di dichiarazione”

 

D. Pagamento effettuato in maniera non corretta (inferiore al dovuto)  e Dichiarazione omessa alla regolare scadenza, ma presentata entro 90 gg.: sanzione ridotta  pari al  10,00% sulla differenza di imposta  con un minimo di € 5,00 + la differenza di imposta + gli interessi moratori sull’imposta, al tasso legale computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito, sul c/c postale n. 10493567, intestato a Comune di Montopoli in Val D’Arno riscossioni ici,  servizio tesoreria,  56020 Montopoli in Val D’Arno, allegando la ricevuta di pagamento alla dichiarazione ici  e scrivendo nelle  annotazioni della dichiarazione ici la frase  “ravvedimento operoso per tardiva presentazione di dichiarazione” .

 

QUANDO PUOI FARE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO PER INFEDELE DENUNCIA?

 

E. Pagamento non corretto (inferiore al dovuto) e Dichiarazione presentata alla regolare scadenza ma infedele: in questo caso per correggere la dichiarazione  infedele il contribuente si può ravvedere  entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta successivo a quello di rettifica pagando una sanzione del 6,25% (1/8 del minimo che e’ il 50% per l’infedele dichiarazione), calcolata sulla differenza di imposta  tra quello versato e quello che avrebbe dovuto versare. In questo caso non c’e’ un minimo della sanzione da applicare come per l’omessa denuncia, quindi se il contribuente ha pagato correttamente non deve versare nessuna sanzione. Inoltre  deve versare gli interessi calcolati a giorni al tasso legale tempo per tempo vigente sulla differenza di imposta dal giorno in cui il versamento abrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui lo stesso viene  effettivamente eseguito

 

F. Pagamento  corretto e Dichiarazione presentata alla regolare scadenza ma infedele: in questo caso per correggere la dichiarazione  infedele il contribuente si può ravvedere  entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta successivo a quello di RETTIFICA.

 

Gli interessi sono calcolati al tasso legale (2,5 % annuo fino al 31 dicembre 2000, 3,5% annuo dal 1° gennaio 2001, 3,0% annuo dal 1° gennaio 2002, 2,5% annuo dal 1° gennaio 2004; 3% annuo dal 1° gennaio 2008; 1% annuo dal 1° gennaio 2010; 1,5% dal 1° gennaio 2011), giorno per giorno, sulla sola imposta.