I.C.I. � IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI � ANNO 2010

 

 

Aliquote anno 2011 approvazione con delibera di C.C. n. 8  del 25/03/2011:

 

 

Aliquota

Detrazione abitazione principale

TIPOLOGIA UNITA� IMMOBILIARE

7,0�

 

NO

 

Abitazioni non locate.  Abitazioni locate con contratto registrato a soggetto non residente. Abitazioni locate con contratto non registrato a soggetto residente.

6,5�

NO

 

Abitazioni locate con contratto registrato a soggetto residente e dietro presentazione del modulo con il quale sia dichiarata  tale condizione. Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta ascendenti e discendenti oltre il 2� grado, collaterali oltre il 2� grado, affini, coniuge che abbiamo ivi la residenza e dietro presentazione di un modulo con il quale sia dichiarata tale condizione.

6,5�

NO

 

Tutti gli altri immobili (fabbricati ad uso non abitativo;  aree fabbricabili; terreni agricoli)

5,5�

� 130,00

Casi di abitazione principale esclusi dall�esenzione e per gli immobili appartenenti ad Enti che operano senza scopo di lucro.

 

 

NOVITA� ICI PER L�ANNO 2008-2009-2010-2011 (D.L. N. 93/2008)

 

A decorrere dall�anno 2008 sono ESCLUSE dal pagamento I.C.I:

 

  1. Le unit� immobiliari adibite ad abitazione principale di seguito riportate e classificate nelle categorie catastali da A/2 ad A/7. Per  ABITAZIONE PRINCIPALE  si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del soggetto persona fisica e si verifica nei seguenti casi:

 

a)       abitazione posseduta a titolo di propriet�, usufrutto o altro diritto reale, dal soggetto passivo;

b)       abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a propriet� indivisa;

c)       abitazione posseduta a titolo di propriet�, usufrutto o altro diritto reale, dal soggetto passivo che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di propriet� o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove � ubicata la casa coniugale;

d)       abitazione posseduta a titolo di propriet� o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

e)       abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai familiari (parenti in linea retta entro il 2� grado, collaterali entro il 2^ grado) che la utilizzano come abitazione principale e vi siano residenti. (PER USUFRUIRE DELL�ESCLUSIONE RIMANE IN ESSERE L�OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELL�APPOSITO MODULO DI DICHIARAZIONE DI USO GRATUITO DI CUI ALL�ART. 1, COMMA 5 E 9 DEL REGOLAMENTO ICI)

 

B.       Pertinenze delle abitazioni principali censite nelle categorie catastali C/2 e C/6, appartenenti ai soggetti di cui alle lettere a), b), c)  di cui sopra.

 

L�ESENZIONE DEL PAGAMENTO NON SI APPLICA:

 

  1. Alle unit� immobiliari adibite ad abitazione principale di seguito riportate e classificate nelle categorie catastali  A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville), A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici):  per  ABITAZIONE PRINCIPALE  si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del soggetto persona fisica e si verifica nei seguenti casi:

 

f)        abitazione posseduta a titolo di propriet�, usufrutto o altro diritto reale, dal soggetto passivo;

g)       abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a propriet� indivisa;

h)       abitazione posseduta a titolo di propriet�, usufrutto o altro diritto reale, dal soggetto passivo che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di propriet� o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove � ubicata la casa coniugale;

i)         abitazione posseduta in Italia a titolo di propriet� o usufrutto a condizione che non risulti locata, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ma iscritti presso l�A.I.R.E. (anagrafe degli italiani residenti all�estero);

j)         abitazione posseduta a titolo di propriet� o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

k)       abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai familiari (parenti in linea retta entro il 2� grado, collaterali entro il 2^ grado) che la utilizzano come abitazione principale e vi siano residenti;

ALLE SUDDETTE TIPOLOGIE, lettere f), g), h), i), j)  SI APPLICANO L�ALIQUOTA AGEVOLATA  DEL 5,5 PER MILLE E LA DETRAZIONE DI � 130,00;  MENTRE ALLA TIPOLOGIA DI CUI ALLA LETTERA k) SI APPLICA SOLO L�ALIQUOTA DEL 5,5 PER MILLE E NON LA DETRAZIONE.

 

D.      Alle pertinenze delle abitazioni principali censite nelle categorie catastali C/2 e C/6, appartenenti ai soggetti di cui alle lettere f), g), h), i), j), k) di cui sopra.

ALLE SUDDETTE TIPOLOGIE SI APPLICANO L�ALIQUOTA AGEVOLATA DEL 5,5 PER MILLE LIMITATAMENTE ALLE PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI APPARTENENTI AI SOGGETTI DI CUI ALLE LETTERE f), g), h), i), MENTRE SI APPLICA L�ALIQUOTA ORDINARIA del 6,5 PER MILLE ALLE PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI APPARTENENTI AI SOGGETTI  DI CUI ALLE LETTERE j)  e k).

 

E.       Pertinenze delle abitazioni principali censite nelle categorie catastali C/2 e C/6, appartenenti ai soggetti di cui alle lettere d) ed e) di cui sopra.

ALLE SUDDETTE TIPOLOGIE SI APPLICA L�ALIQUOTA ORDINARIA DEL 6,5 PER MILLE.

 

  1. Abitazione, censita nelle categorie catastali da A/2 ad A/7, posseduta in Italia a titolo di propriet� o usufrutto a condizione che non risulti locata, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ma iscritti presso l�A.I.R.E. (anagrafe degli italiani residenti all�estero);

ALLA SUDDETTA TIPOLOGIA DI UNITA� IMMOBILIARE SI APPLICA L�ALIQUOTA AGEVOLATA DEL 5,5 PER MILLE E LA DETRAZIONE DI � 130,00.

 

  1. Pertinenze censite nelle categorie catastali C/2 e C/6  dell�abitazione, censita nelle categorie catastali da A/2 ad A/7, posseduta in Italia a titolo di propriet� o usufrutto a condizione che non risulti locata, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ma iscritti presso l�A.I.R.E. (anagrafe degli italiani residenti all�estero);

ALLE SUDDETTE TIPLOGIE DI UNITA� IMMOBILIARI SI APPLICA L�ALIQUOTA AGEVOLATA DEL 5,5 PER MILLE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATTI DEL REGOLAMENTO ICI ANNO 2011 (APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 18/03/2010)

 

 

 

 

Articolo 3 - Disposizioni particolari  per la determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili.

Con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 16/03/2005 dal 1� gennaio 2005 sono stati rideterminati  i valori delle aree edificabili.

 

 

 

TIPO AREA

ANNO

AREA RESIDENZIALE (COMMERCIALE, DIREZIONALE, ECC.)

 

 

1999/2000/2001/2002/

2003/2004

2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011

Espansione-Area da lottiz.

� 41,32

� 60,00

Espansione-Lotto

edificabile

� 72,30

� 120,00

Saturazione-Lotti liberi

� 67,14

� 100,00

Campeggio-Albergo

� 7,75

� 15,00

Attrezzature sportive private

� 2,58

� 7,00

 

 

 

 

TIPO AREA

ANNO

AREA INDUSTRIALE/ARTIGIANALE

 

 

1999/2000/2001/2002/

2003/2004

2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011

Espansione-Area da lottiz.

� 15,49

� 30,00

Espansione-Lotto

edificabile

  46,48

� 80,00

Saturazione-Lotti liberi

� 46,48

� 75,00

Attrezzature sportive private

� 12,91

� 30,00

 

 

Articolo  4 � elevazione detrazione abitazione principale. (Solo per le abitazioni principali che non sono oggetto di esclusione).

- Ritenuto di dover fissare la detrazione per abitazione in �. 175,00 per coloro che possiedono i seguenti requisiti:

 

1)      nuclei familiari composti da uno, due fino ad un massimo di  tre pensionati ultrasessantacinquenni con valore dell�ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non superiore ad � 8.900,00, a condizione che il nucleo familiare, come individuato ai fini ISEE non possieda immobili rilevanti ai fini I.C.I. oltre l�abitazione principale e sue pertinenze;

2)      nuclei familiari al cui interno vi sia un portatore di handicap di cui alla legge 104/92, riconosciuto con le modalit� di cui alla stessa legge, con valore dell�ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non superiore a � 9.500,00 e a condizione che il nucleo familiare, come individuato ai fini ISEE non possieda immobili rilevanti ai fini I.C.I. oltre l�abitazione principale e sue pertinenze;

3)      nuclei familiari che si trovino in stato di comprovata indigenza (certificato dall�Ufficio Politiche sociali),  a condizione che tali nuclei familiari non possiedano altri immobili rilevanti ai fini I.C.I. oltre l�abitazione principale e sue pertinenze e a condizione che l�abitazione principale  e sue pertinenze siano utilizzate direttamente dal proprietario;

I soggetti che possiedono i requisiti per ottenere tale maggiore detrazione devono produrre la seguente documentazione:

-         Domanda in carta libera da presentare entro il 31 maggio dell�anno d�imposta;

-         Attestazione ISEE;

-         Dichiarazione di non possedere altri immobili oltre alla casa di abitazione e sue pertinenze;

-         Eventuali certificati comprovanti lo stato di handicap e di indigenza.

 
Articolo 5 -  Abitazione principale

Si precisa che nel caso in cui l�unit� immobiliare  adibita ad abitazione principale sia costituita da due unit� immobiliari accatastate separatamente, con distinte rendite catastali, l�aliquota ridotta e la detrazione pu� essere applicata solo ad una delle due unit� immobiliari, mentre l�altra unit� immobiliare deve essere considerata come abitazione a disposizione.

 

Articolo 6 � Pertinenze dell�abitazione principale

Agli effetti dell'applicazione dell'aliquota ridotta in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze,  anche se distintamente iscritte in catasto e purch� ci sia coincidenza nella titolarit� con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o del titolare del diritto di godimento. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Alle pertinenze delle unit� immobiliari  adibite ad abitazione principale di cui all�art. 5, comma 1, lettere a),  b),  c), d)  del presente regolamento, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 (applicazione dell�aliquota ridotta) e di cui al comma 2 del presente articolo;

3bis) Alle pertinenze delle unit� immobiliari  adibite ad abitazione principale di cui all�art. 5, comma 1, lettera d)  del presente regolamento, classificate nelle categorie catastali  da A/2 ad A/7,  si applicano le disposizioni di cui al comma 1 (applicazione dell�aliquota ridotta) e di cui al comma 2 del presente articolo;

3ter) Alle pertinenze delle unit� immobiliari  adibite ad abitazione principale di cui all�art. 5, comma 1, lettere e) ed f) del presente regolamento, classificate nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 e A/1, A/8, A/9, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo ma non si applica la disposizione di cui al comma 1 (applicazione dell�aliquota ridotta) del presente articolo, quindi per tali fattispecie per il calcolo dell�imposta comunale sugli immobili si applica l�aliquota ordinaria;

3quater) Le pertinenze delle unit� immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 di cui all�art. 5, comma 1, lettere a) , b), c) del presente regolamento sono esenti dall�imposta comunale sugli imm

La detrazione ove prevista per l�abitazione principale si estende alla pertinenza limitatamente all�eventuale parte che non trovi capienza sull�imposta dovuta per l�abitazione principale.

 

Articolo 7 � Fabbricati inagibili o inabitabili

L�imposta � ridotta del 50% per i fabbricati accertati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell�anno in cui persiste tale condizione. L�inagibilit� e l�inabitabilit� deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Se il fabbricato � composto da pi� unit� immobiliari, anche a diversa destinazione d�uso, e risulti inagibile o inabitabile una o pi� singole unit�, le riduzioni di imposta spettano alle sole unit� immobiliari inagibili o inabitabili e non all�intero edificio.

Si intendono inagibili ed inabitabili i fabbricati o le unit� immobiliari con le sottodescritte caratteristiche:

- Immobili che necessitano o che sono oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d) della L. 5 agosto 1978, n, 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che nel contempo risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

 

 

Articolo  9� Dichiarazione originaria o di variazione

La dichiarazione originaria o di variazione I.C.I. deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e deve essere presentata l�anno successivo rispetto alla variazione.

L�obbligo di presentazione della dichiarazione I.C.I. � abolito in seguito all�emanazione del provvedimento del 18/12/2007 del Direttore dell�Agenzia del territorio in vigore dal 22/12/2007, che ha accertato l�effettiva operativit� del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali. Resta comunque fermo l�obbligo di presentazione della dichiarazione I.C.I. in tutti i casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell�imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall�articolo 3-bis del decreto legislativo 18/12/1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico ed in tutti i casi in cui le variazioni e/o cessazioni riguardano immobili che non sono correttamente iscritti al catasto. A titolo esemplificativo l�obbligo di dichiarazione I.C.I. permane nei seguenti casi: a) richiesta di riduzioni dell�imposta comunale sugli immobili per fabbricati inagibili e inabitabili; b) variazione di valore di aree edificabili; c) estinzione di diritto reale per cause diverse da trasferimenti; d) diritto di abitazione del coniuge superstite; e) cambio di destinazione di una unita� immobiliare ad uso abitativo da abitazione principale ad altro uso e viceversa; f) imprese che sono tenute a dichiarare il valore dell�immobile sulla base delle scritture contabili fino all�anno di attribuzione della rendita catastale; g) locazione finanziaria; h) nuovi accatastamenti; i) variazioni catastali dipendenti da modifiche strutturali,  ecc....

La  scadenza per la presentazione di tale dichiarazione per l�anno 2010 � il 30 settembre  2010.

 

Articolo 10 � Versamenti

L�imposta � di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purch� l�imposta relativa all�immobile sia stata totalmente assolta per l�anno di riferimento.

Il versamento I.C.I. (con importo arrotondato per eccesso per frazioni pari o superiori a  50 centesimi o per difetto se inferiori) pu� essere effettuato in due rate o in unica soluzione:

-         versamento in UNICA SOLUZIONE  entro il 16/06/2010;

-         versamento in 2 RATE: la prima entro il 16/06/2010 pari al 50% dell�I.C.I. dovuta, la seconda rata a saldo dal 1� al 16/12/2010.

Non si fa luogo al versamento se l�imposta annua da versare � inferiore ad � 2,00.

 

 

Articolo 11 � Riscossione

Il versamento dell�imposta ICI dovr� essere effettuato:

-         tramite bollettino di  C.C.P. n. 10493567 intestato a �Tesoreria comune di Montopoli � riscossione ICI�;

-         tramite la tesoreria comunale Cassa di Risparmio di San Miniato presentando il  bollettino di c/c postale compilato;

-         tramite modello F24.

 

 

Modelli:

 

■ Richiesta elevazione della detrazione per l�abitazione principale (richiesta riduzioni ICI elevazione detrazione nuovo);

■ Comunicazione case concesse in uso gratuito/affitto o altro ( modello ici affitto NUOVO/ modello ici uso gratuito nuovo).

■ Ravvedimento operoso (RAVVEDIMENTO OPEROSO ICI).

 

 

I.C.I. - NORMATIVA SUL RAVVEDIMENTO OPEROSO

D.Lgs. 472/97 art. 13 e successive modificazioni

 

HAI FATTO DEGLI ERRORI CON IL CALCOLO DELL�I.C.I.?

Puoi metterti in regola pagando sanzioni ridotte mediante il ravvedimento operoso prima dell�inizio delle verifiche dell�ufficio.

 

QUANDO PUOI FARE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO PER OMESSO VERSAMENTO?

 

A.     Dichiarazione corretta, versamento tardivo entro 30gg.: sanzione ridotta pari al 3,0% calcolata sull�imposta non versata  + interessi calcolati  a giorno al tasso legale tempo per tempo vigente, computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito;

 

B.     Dichiarazione corretta, versamento tardivo oltre 30 gg. ma entro un anno dal versamento: sanzione ridotta pari al 3,75% calcolata sull�imposta non versata + interessi calcolati a giorno al tasso legale tempo per tempo vigente, computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito;

 

 

QUANDO PUOI FARE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO PER OMESSA DENUNCIA?

 

C. Pagamento corretto e Dichiarazione omessa alla regolare scadenza, ma presentata entro 90 gg.: sanzione ridotta  pari al  10,00% del minimo cio� di � 51,00 pari ad � 5,10 che arrotondato � pari ad � 5,00 calcolato sull�omesso versamento (oltre 90 gg. non � ammesso ravvedimento). Il pagamento di  � 5,00 deve essere effettuato sul C/C n. 10493567 intestato a Comune di Montopoli in Val D�Arno riscossioni ici, servizio tesoreria, 56020 Montopoli in Val D�Arno,  allegando la ricevuta di pagamento alla dichiarazione ici  e scrivendo nelle  annotazioni della dichiarazione ici la frase  �ravvedimento operoso per tardiva presentazione di dichiarazione�

 

D. Pagamento effettuato in maniera non corretta (inferiore al dovuto)  e Dichiarazione omessa alla regolare scadenza, ma presentata entro 90 gg.: sanzione ridotta  pari al  10,00% sulla differenza di imposta  con un minimo di � 5,00 + la differenza di imposta + gli interessi moratori sull�imposta, al tasso legale computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito, sul c/c postale n. 10493567, intestato a Comune di Montopoli in Val D�Arno riscossioni ici,  servizio tesoreria,  56020 Montopoli in Val D�Arno, allegando la ricevuta di pagamento alla dichiarazione ici  e scrivendo nelle  annotazioni della dichiarazione ici la frase  �ravvedimento operoso per tardiva presentazione di dichiarazione� .

 

QUANDO PUOI FARE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO PER INFEDELE DENUNCIA?

 

E. Pagamento non corretto (inferiore al dovuto) e Dichiarazione presentata alla regolare scadenza ma infedele: in questo caso per correggere la dichiarazione  infedele il contribuente si pu� ravvedere  entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all�anno d�imposta successivo a quello di rettifica pagando una sanzione del 6,25% (1/8 del minimo che e� il 50% per l�infedele dichiarazione), calcolata sulla differenza di imposta  tra quello versato e quello che avrebbe dovuto versare. In questo caso non c�e� un minimo della sanzione da applicare come per l�omessa denuncia, quindi se il contribuente ha pagato correttamente non deve versare nessuna sanzione. Inoltre  deve versare gli interessi calcolati a giorni al tasso legale tempo per tempo vigente sulla differenza di imposta dal giorno in cui il versamento abrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui lo stesso viene  effettivamente eseguito

 

F. Pagamento  corretto e Dichiarazione presentata alla regolare scadenza ma infedele: in questo caso per correggere la dichiarazione  infedele il contribuente si pu� ravvedere  entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all�anno d�imposta successivo a quello di RETTIFICA.

 

Gli interessi sono calcolati al tasso legale (2,5 % annuo fino al 31 dicembre 2000, 3,5% annuo dal 1� gennaio 2001, 3,0% annuo dal 1� gennaio 2002, 2,5% annuo dal 1� gennaio 2004; 3% annuo dal 1� gennaio 2008; 1% annuo dal 1� gennaio 2010; 1,5% dal 1� gennaio 2011), giorno per giorno, sulla sola imposta.