1.      di confermare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2007 nelle seguenti misure:

 

-aliquota ordinaria: 5,5 per mille;

 

-aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità direttamente adibita ad abitazione principale (art. 4, 1°comma,legge 24.10.96, n.556): 5 per mille;

 

-aliquota alloggi non locati a disposizione del contribuente, case e appartamenti per vacanze, residenze turistico-alberghieri e similari ,villaggi turistici compresi nella categoria catastale”D”, residence e similari :7 per mille;

- aliquota aree edificabili:7 per mille;

 

2.      di confermare , per l’anno 2007 la detrazione dell’imposta comunale sugli immobili, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’ICI dovuta, per unità immobiliare adibita ad abitazione principale in misura pari a  Euro  103.29;

 

3.      di confermare l’incremento di detrazione , da Euro  129,11 a Euro 150,00 ,per particolari casi di disagio economico e sociale in relazione all’ ICI dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale , rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la predetta destinazione, ai sensi del terzo comma dell’art.8 del D,Leg. N.504/92 e s.m.e.i.; solo per i proprietari ultra sessantacinquenni che abbiano un reddito e i requisiti di seguito elencati:

 

a)unico occupante l’appartamento con reddito annuo ISEE  uguale o inferiore a Euro 7.200,00;

 

b)per nucleo familiare di due persone con redditi annui ISEE uguali o inferiori a Euro 8.000,00;

 

Il reddito ISEE è incrementato di Euro 1.000,00, nel caso in cui l’unico occupante o una persona del nucleo familiare abbia una situazione di handicap;  

 

c)che il contribuente sia possessore del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione, oltre all’eventuale garage annesso o altra pertinenza  (cantina o ripostiglio);

d)che gli altri componenti il nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare;

e)che l’immobile per il quale si chiede la maggiore detrazione non sia classificato nei gruppi catastali A/1 (Abitazioni di tipo Signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di pregio artistico e storico);

f)che il contribuente presenti apposita domanda con allegato mod. ISEE in corso di validità entro la data del 31 ottobre 2007;

- il diritto alla ulteriore detrazione per l’abitazione principale spetta anche se il contribuente o suo familiare possiede un piccolo appezzamento di terreno, diverso da area edificabile, sul quale l’attività agricola sia esercitata in forma non imprenditoriale (coltivato occasionalmente e senza struttura organizzativa, i cosiddetti “orticelli”);