Comune di Guardistallo

Provincia di Pisa

ESTRATTO ATTO DELIBERATIVO DI GIUNTA COMUNALE N. 29 DEL 10.03.2006

1)di confermare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2006, nelle seguenti misure:

-aliquota ordinaria: 5,5 per mille;

-aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità direttamente adibita ad abitazione principale (art. 4, 1°comma,legge 24.10.96, n.556): 5 per mille;

-aliquota alloggi non locati a disposizione del contribuente, case e appartamenti per vacanze, residenze turistico-alberghieri e similari ,villaggi turistici compresi nella categoria catastale"D", residence e similari :7 per mille;- aliquota aree edificabili:7 per mille;

2) di confermare , per l’anno 2006, la detrazione dell’imposta comunale sugli immobili, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’ICI dovuta, per unità immobiliare adibita ad abitazione principale in misura pari a Euro 103.29;

3) di incrementare, per dare un aiuto più tangibile, la detrazione da Euro 129,11 a Euro 150,00 per particolari casi di disagio economico e sociale;,

Considerando che i casi di disagio economico e sociale che giustificano la detrazione suddetta sono da intendersi in relazione all’ ICI dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale , rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la predetta destinazione, ai sensi del terzo comma dell’art.8 del D,Leg. N.504/92, come modificato ed integrato dalle successive leggi, solo per i proprietari ultra sessantacinquenni che dispongano dei seguenti redditi:

a)unico occupante l’appartamento con reddito annuo ISEE uguale o inferiore a Euro 7.200,00;

b)per nucleo familiare di due persone con redditi annui ISEE uguali o inferiori a Euro 8.000,00;

Ritenuto inoltre di aumentare di Euro 1.000,00 i limiti di reddito ISEE, nel caso in cui l’unico occupante o una persona del nucleo familiare abbiano una situazione di handicap;

- di stabilire , inoltre , anche per l’anno 2006, come già stabilito per l’anno 2005,che l’applicazione del beneficio dell’ulteriore detrazione per l’abitazione principale sia subordinata , oltre alle prescrizioni precedenti, alle seguenti condizioni:

a)che il contribuente sia possessore del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione, oltre all’eventuale garage annesso o altra pertinenza (cantina o ripostiglio);

b)che gli altri componenti il nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare;

c)che l’immobile per il quale si chiede la maggiore detrazione non sia classificato nei gruppi catastali A/1 (Abitazioni di tipo Signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di pregio artistico e storico);

d)che il contribuente presenti apposita domanda con allegato mod. ISEE in corso di validità entro la data del 31 ottobre 2006;

-di specificare, infine, che il diritto alla detrazione per l’abitazione principale spetta anche se il contribuente o suo familiare possiede un piccolo appezzamento di terreno, diverso da area edificabile, sul quale l’attività agricola sia esercitata in forma non imprenditoriale (coltivato occasionalmente e senza struttura organizzativa, i cosiddetti "orticelli");

-di stabilire,inoltre, che i contribuenti che si avvarranno delle agevolazioni previste a norma dell' art.6 del richiamato regolamento ICI – abitazioni concesse a parenti in uso gratuito – presentino all’ufficio tributi , entro 31 dicembre dell’anno in cui si intende usufruire dell’agevolazione, comunicazione scritta contenente l’indicazione sia del grado di parentela che degli estremi catastali degli immobili oggetto della suddetta agevolazione al fine di consentire i dovuti controlli allo stesso ufficio tributi.