COMUNE DI GUARDISTALLO
ESTRATTO DELIBERA G.C.N°07 DEL 24.01.05 ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI
di confermare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2005, nelle seguenti misure:
-aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
-aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità direttamente adibita ad abitazione principale (art. 4, 1°comma,legge 24.10.96, n.556): 5 per mille;
-aliquota alloggi non locati a disposizione del contribuente, case e appartamenti per vacanze, residenze turistico-alberghieri e similari ,villaggi turistici compresi nella categoria catastale"D", residence e similari :7 per mille;
- aliquota aree edificabili:7 per mille;
di confermare, per l’anno 2005, le detrazioni d’imposta sugli immobili, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’ICI dovuta, nel modo seguente :
-detrazione d’imposta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale in misura pari a Euro 103.29;
-detrazione di Euro 129,11 per particolari casi di disagio economico e sociale,;
-Di precisare che i casi di disagio economico e sociale che giustificano la detrazione suddetta sono da intendersi in relazione all’ ICI dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale , rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la predetta destinazione, ai sensi del terzo comma dell’art.8 del D,Leg. N.504/92, come modificato ed integrato dalle successive leggi, solo per i proprietari ultra sessantacinquenni che dispongano dei seguenti redditi:
- unico occupante l’appartamento con reddito annuo lordo uguale o inferiore a Euro 7.067,97 (Pensione Minima Maggiorata )
- per nucleo familiare di due persone con redditi annui lordi uguali o inferiori a Euro 11.011,52 (Pensione Minima Maggiorata +Pensione Sociale)
- di stabilire , inoltre , anche per l’anno 2005, come già stabilito per l’anno 2004,che l’applicazione del beneficio dell’ulteriore detrazione per l’abitazione principale sia subordinata , oltre alle prescrizioni precedenti, alle seguenti condizioni:
a)che il contribuente sia possessore del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione, oltre all’eventuale garage annesso o altra pertinenza (cantina o ripostiglio);
b)che gli altri componenti il nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare;
c)che l’immobile per il quale si chiede la maggiore detrazione non sia classificato nei gruppi catastali A/1 (Abitazioni di tipo Signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di pregio artistico e storico);
d)che il contribuente presenti apposita domanda corredata dalla relativa autocertificazione all’ufficio tributi del Comune entro la data del 31 ottobre 2005
- di specificare, infine, che:
a)il diritto alla detrazione per l’abitazione principale spetta anche se il contribuente o suo familiare possiede un piccolo appezzamento di terreno, diverso da area edificabile, sul quale l’attività agricola sia esercitata in forma non imprenditoriale (coltivato occasionalmente e senza struttura organizzativa, i cosiddetti "orticelli");
b)concorrono a determinare il reddito complessivo annuo lordo per la concessione del beneficio della maggiore detrazione i redditi di pensione e i redditi provenienti da qualsiasi altra fonte, compresi i redditi esenti o soggetti alla ritenuta di acconto a titolo di imposta, con esclusione di quello relativo alla abitazione unica in proprietà;
-di stabilire, inoltre, che i contribuenti che si avvarranno delle agevolazioni previste a norma dell' art.6 del richiamato regolamento ICI – abitazioni concesse a parenti in uso gratuito – presentino all’ufficio tributi , entro 31 dicembre dell’anno in cui si intende usufruire dell’agevolazione, comunicazione scritta contenente l’indicazione sia del grado di parentela che degli estremi catastali .